Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10581/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 351/2016 depositata il 15/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso del 14.1.2014 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE impugnava nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento emessa a seguito d controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1973 perché notificata in data 8.1.2014 e quindi oltre i termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 che scadevano il 31.12.2013.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE che eccepiva l’inammissibilità del ricorso tardivamente proposto, in quanto la cartella impugnata era stata notificata in data 14.5.2013, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle questioni relative alla notifica della cartella emessa da RAGIONE_SOCIALE.
Interveniva volontariamente ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 RAGIONE_SOCIALE che eccepiva la tardività dell’impugnazione e depositava copia della relata di notifica avvenuta il 14.5.2013.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Foggia accoglieva il ricorso, statuendo l’inammissibilità dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE e annullando la cartella per avvenuta decadenza.
Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE che censurava il primo giudice per aver dichiarato inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva la controparte che eccepiva il giudicato interno sulla decadenza.
Proponeva appello incidentale RAGIONE_SOCIALE insistendo per la legittimità del suo intervento e per l’avvenuta notifica il 14.5.2013 della cartella di pagamento.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi gli appelli.
La CTR osservava che l’RAGIONE_SOCIALE aveva appellato soltanto con riguardo alla legittimazione di RAGIONE_SOCIALE, cosicché si era formato il giudicato interno con riferimento alla notifica della cartella. Quanto al gravame di RAGIONE_SOCIALE, rilevava che l ‘intervento del Concessionario era ammissibile, avendo un interesse giuridicamente tutelabile, ma il suo appello incidentale andava rigettato nel merito, perché la relata di notifica sulla cartella di pagamento esibita dalla contribuente era « priva della data che rappresenta un elemento essenziale » con conseguente « radicale nullità della notifica »; da ciò derivava, da un lato, la tempestività del ricorso della contribuente e, dall’altro, la decadenza dal potere impositivo.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE che si è affidata a due motivi. Ha resistito con controricorso la società. Si è costituita con controricorso anche RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., 19, 20 e 21 nonché 51 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2909 c.c., non essendosi formato alcun giudicato sulla notifica della cartella in quanto RAGIONE_SOCIALE aveva spiegato appello incidentale sul punto, depositando la relata di notifica da cui risultava che la notificazione era avvenuta in data 14.5.2013.
1.1. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, osservando che l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE non poteva
impedire il giudicato in quanto inammissibile per svariate ragioni: perché RAGIONE_SOCIALE non poteva dedurre questioni non sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE, perché l’appello era stato effettuato tardivamente (pubblicata la sentenza di primo grado il 4.2.2015, l’appello era stato proposto soltanto il 29.10.2015) e perché RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la tempestività della cartella, sulla base della data risultante sulla relata in suo possesso (14.5.2013), senza contestare la tempestività del ricorso della RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Tali eccezioni non colgono nel segno ed il motivo è fondato.
1.3. Il Giudice d’appello ha ritenuto ammissibile l’appello ed è entrato nel merito del gravame proposto, concernente la notifica della cartella di pagamento , che secondo l’appellante sarebbe avvenuta il 14.5.2013. Quindi, non si è formato alcun giudicato sul tema né rilevano le questioni sollevate dalla controricorrente, perché, in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità “in ogni stato e grado”, gli asseriti vizi o limiti dell’appello di RAGIONE_SOCIALE dovevano essere oggetto di impugnazione ed, in difetto, su quelle questioni si è formato il giudicato interno (Cass. n. 6762 del 2021).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 in quanto erroneamente la CTR aveva dato rilievo all’assenza della data di avvenuta notifica sulla copia della cartella ricevuta dalla contribuente. Secondo la ricorrente, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 25 cit., d eve aversi riguardo alla data apposta sulla relata esibita da RAGIONE_SOCIALE (14.5.2013) mentre la mancanza di data sulla copia consegnata alla destinataria rileva soltanto ai fini della tempestività dell’impugnazione proposta dal notificato.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. In tema di notificazione della cartella di pagamento, la mancanza nella relata di notifica sull’atto consegnato al destinatario della data, apposta dall’ufficiale giudiziario esclusivamente sull’atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e neppure vertendosi in un’ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare l’atto a conoscenza dell’interessato per il tramite dell’ufficiale giudiziario (Cass. n. 8245 del 2019; Cass. n. 21865 del 2016; Cass. n. 15327 del 2014; Cass. n. 4993 del 2008; Cass. n. 2527 del 2006).
2.3. In questo caso, tale elemento risulta nella relata di notifica dell’atto restituito al mittente, evincendosi dall’avviso relativo alla notifica tramite messo incaricato, fotograficamente riprodotto nel ricorso per autosufficienza, che la notifica venne effettuata in data 14.5.2013 con consegna a mani di persona qualificatasi come incaricata e apposizione anche del timbro della società.
2.4. Piuttosto, l’assenza di data sulla copia notificata impedisce di pronunziare l’inammissibilità del ricorso per intempestività: secondo giurisprudenza consolidata, « il vizio della notifica (consistente nella mancata indicazione nella copia dell’atto notificato, tra l’altro, della data in cui essa è avvenuta) non può essere sanato da un ricorso intempestivo e per questo sanzionato con la decadenza della domanda per tardività. Ciò perché il principio di sanatoria degli atti nulli, per raggiungimento dello scopo, non può essere applicato nell’ipotesi in cui dalla notifica dell’atto soggetto ad impugnazione decorra un termine perentorio ed il ricorso sia intempestivo, posto che la notifica irrituale non dà certezza del decorso dei termini per il notificato (a nulla rilevando la conoscenza acquisita ex post dalla copia depositata dal notificante). La mancanza del requisito legale opera
oggettivamente ed il notificato non ha l’onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge » (Cass. n. 8245 del 2019; Cass. n. 5691 del 2017; Cass. n. 17688 del 2011; Cass. n. 16578 del 2002).
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/03/2024.