Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11129 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15423-2017 RG proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.rp.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
-intimato –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
–
resistente
–
Art. 25 d.P.R. 602/73tempestiva notifica cartella al debitore principalenotifica al coobbligato-decadenzaesclusione
proposto contro la sentenza n. 2174/2016 della COMM TRIB. REG. TOSCANA, depositata in data 12/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/03/2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
-la CTR della Toscana rigettava l’appello, proposto in via incidentale, da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Firenze che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro alcune cartelle di pagamento emesse per Irpef dell’anno di imposta 1999 e Iva e Irap per gli anni di imposta 2001 e 2003 e a lui indirizzate quale socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE; in particolare i giudici d’appello ritenevano che la notifica della cartella tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 determinasse la deca denza dell’agente della riscossione, essendo irrilevante che le cartelle fossero state tempestivamente notificate alla società, debitore principale, in assenza di alcuna disposizione normativa in tal senso;
-contro tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in base ad un motivo;
-il contribuente intimato non ha svolto attività difensiva (il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario);
-l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
-il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 20/03/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 1310 cod. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile il termine
decadenziale a favore del coobbligato solidale nonostante la tempestiva no tifica dell’atto al coobbligato principale.
2. Il ricorso è fondato.
Costituisce invero orientamento ormai consolidato di questa Corte che in tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; alcune recenti decisioni (Cass. n. 27713/2022; Cass. n. 24582/2022), sul punto, hanno ribadito principi largamente maggioritari nella giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2545/2018, richiamata da Cass. n. 7591/2020; conf., Cass. n. 17524/2021; Cass. n. 17738/2021; Cass. n. 18096/2021; Cass. n. 18345/2021; Cass. n. 20766/2021; Cass. n. 26346/2021; Cass. n. 26352/21), sia pure precisando che tale regola non deriva dall’applicazione dell’art. 1310 cod. civ. ma dallo stesso tenore letterale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
Stabilisce infatti tale disposizione che «il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza». Il legislatore usa il plurale quando si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali procede e, quindi, si riferisce a entrambi come destinatari del procedimento; usa poi la disgiuntiva, che segna l’alternatività, quando fissa l’onere, l’inosservanza del quale comporta la decadenza, di notificare la cartella: il che significa che, quando procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, l’agente per la riscossione può notificare la cartella di pagamento all’uno o all’altro. Ciò è del resto del tutto coerente con la previsione del beneficium excussionis in favore del coobbligato e con l’ analoga previsione in materia sanzionatoria di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
A tali principi (confermati ancora di recente da Cass. n. 5436/2023) si intende dare continuità, con la precisazione che ratione temporis non incide sulla fattispecie la previsione dell’art. 7 -sexies , comma 3, della l. n. 212 del 2000, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 219/2023, secondo cui A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati , in quanto in vigore dal 18/01/2024.
La CTR, nel ritenere che l’avvenuta tempestiva notificazione della cartella al debitore principale non impedisse la decadenza derivante dalla tardiva notificazione al debitore solidale, assumendo la mancanza di norme che escludessero tale effetto, ha evidentemente disatteso tali principi. Nel caso di specie costituisce circostanza accertata dalla stessa CTR che le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento al debitore principale società RAGIONE_SOCIALE siano avvenute tempestivamente (pagina 2, ultimo capoverso, e pagina 3, primo capoverso).
Di conseguenza, il ricorso va accolto. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 20 marzo 2024.