Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura a margine del controricorso e con loro elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
e nei confronti di
Tributi- intimazione di pagamento- cartellacredito di imposta.
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ex lege.
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.9840/12/15 della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, depositata il 10 novembre 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale (con la quale si procedeva al recupero di un credito di imposta relativo all’anno 2005 ritenuto indebitamente compensato) e avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi. La Società deduceva di essere venuta a conoscenza della cartella solo con la notifica della predetta intimazione.
La Commissione tributaria provinciale, previa declaratoria della insussistenza della giurisdizione per le doglianze riguardanti il pignoramento presso terzi, rigettò il ricorso, nel merito, rilevando la legittimità del recupero del credito di imposta, non avendo la Società indicato il credito maturato nella dichiarazione dei redditi, trattandosi, peraltro, di un credito afferente altro investimento già riconosciutole con contestuale applicazione del beneficio ex art.8 della legge 388 del 2000.
L’appello, proposto avverso la decisione dalla Società, veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello annullò l’intimazione di pagamento ritenendo che la prodromica cartella di pagamento non fosse stata ritualmente
notificata alla Società a causa del mancato deposito della cartolina verde, attestante l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno .
Per la cassazione della sentenza propone ricorso, su quattro motivi, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso e ricorso incidentale adesivo.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1 c on il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ. che la sentenza impugnata nel decretare l’illegittimità della notifica della cartella presupposta dall’intimazione impugnata abbia fatto mal governo dell’art.145 cod. proc. civ., dell’art.26 del d.pr. 602/73 e dell’art.60 del d.P.R. 600/73.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato a non ritenere validamente notificata la cartella in quanto la notificazione effettuata presso la residenza del legale rappresentante della stessa costituiva una procedura ultronea, atteso che, in precedenza, il messo aveva effettuato una precedente notificazione, secondo il rito degli irreperibili presso la sede della società;
2.c on il secondo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per avere violato l’art. 26, comma quarto, del d.p.r. 602 del 1973 essendo la sentenza della Corte Costituzionale n.258 del 2012 intervenuta allorquando la cartella era già stata notificata e quindi in presenza di un rapporto esaurito;
3.la ricorrente, con il terzo motivo proposto in via gradata, deduce che la C.T.R. nell’avere ricollegato l’invalidità della cartella ai vizi della sua notifica avrebbe violato i principi generali in forza dei quali la
notificazione non è element o costitutivo dell’atto giuridico per cui l’invalidità o l’inesistenza della prima non poteva comportare l’invalidità o l’inesistenza della seconda e con il quarto motivo, l’illegittimità della sentenza per non avere il Giudice di appello ricollegato alla proposizione del ricorso in primo grado l’effetto di avere sanato la nullità della notificazione non avendo la contribuente eccepito la decadenza dalla potestà impositiva;
le questioni sollevate con il ricorso, attinenti alla valida notificazione di atto prodromico all’atto impugnato e alla possibile sanatoria della notificazione, eventualmente viziata, del primo atto, risultano variamente affrontate e risolte con giurisprudenza in parte successiva alla data di proposizione del ricorso, onde, anche per il valore della controversia, appare opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo disponendo la rimessione della causa alla trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 e, in seconda convocazione, il