Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29307 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto: Tributi Irap – Iva 2004 Cartella di pagamento
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 8588 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5702/28/14, depositata in data 24 settembre 2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
-con sentenza n. 5702/28/14, depositata in data 24 settembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 323/26/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso la intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA e la prodromica cartella di pagamento n. 09720070365905490000 emessa ai fini Irap e Iva, per l’importo di euro 11.639,20 per l’anno 2004;
-la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) la notifica, a mezzo servizio postale, della cartella di pagamento in questione era nulla in quanto- in violazione degli artt. 139, comma 4, c.p.c., 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater del d.l. 248/2007, convertito in legge n. 31 del 2008, 60 del d.P.R. n. 600/73, come modificato dall’art. 37, comma 27, lett. a) del d.l. n. 223/2006- essendo stata la raccomandata ricevuta in data 17.11.2007 da persona diversa (portiere) dal destinatario, non era seguita una ulteriore raccomandata, con avviso di ricevimento, con cui si fosse
data notizia a quest’ultimo dell’ avvenuta notificazione;2) la nullità della notifica della cartella aveva comportato l’illegittimità della intimazione di pagamento; -avverso la sentenza della CTR, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, il contribuente e con ‘atto di costituzione’ l’RAGIONE_SOCIALE;
-in prossimità dell’udienza camerale del 27 aprile 2021, il controricorrente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. n. 119/2018;
-all’udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per informazioni sull’esito della procedura di definizione agevolata;
-in data 9 maggio 2023, l’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale Presidente pro tempore – quale successore a titolo universale di RAGIONE_SOCIALE – ha depositato memoria ex art. 380bis1. c.p.c. rilevando la decadenza del contribuente dalla definizione agevolata;
data 22 settembre 2023, il contribuente ha depositato, contestualmente alla memoria relativa al ricorso in oggetto indicato, l’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Rottamazione quater) ai s ensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22 e la nota dell’RAGIONE_SOCIALE che conferma la presa in carico della domanda di definizione.
Considerato che
-con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 331 c.p.c. per non avere la CTR rilevato la mancata impugnazione della sentenza di primo grado anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, già parte del giudizio di prime cure, e di conseguenza, disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa;
-con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.26 del d.P.R. 602/73, 36, comma 2quater del d.l. n. 248 del 2007, conv. in legge n. 31 del 2008 e 7
della legge n. 890 del 1982, 60 del d.P.R. n. 600/73, come modificato dall’art. 37, comma 27, lett. a) del d.l. n. 223/06, per avere la CTR ritenuto erroneamente nulla la notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione impugnata, in quanto effettuata, a mezzo posta, nelle mani del portiere senza essere seguita dall’avviso di ricezione a mezzo ulteriore raccomandata, ancorché la notifica fosse stata regolarmente effettuata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 -quale disciplina speciale prevalente su quella generale RAGIONE_SOCIALE notifiche a mezzo posta ex lege n. 890/92- a mezzo raccomandata presso l’indirizzo di residenza del contribuente con co nsegna del plico nelle mani del portiere dello stabile;
-in prossimità dell’udienza camerale il controricorrente ha depositato contestualmente alla memoria, istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2 000 al 30 giugno 2022 (Rottamazione quater) ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22 e la nota dell’RAGIONE_SOCIALE che conferma la presa in carico della domanda di definizione;
-alla luce di quanto sopra, appare opportuno rinviare a causa a nuovo ruolo, al fine di consentire all’Agente della riscossione di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata con riferimento agli atti impositivi oggetto di causa;
Per questi motivi
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agente della riscossione di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata con riferimento agli atti impositivi oggetto di causa;
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.