Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14634 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14634 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3366/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , ed i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi, nel giudizio di merito, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-intimati-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – PALERMO, n. 4093/1/2020, depositata in data 21/7/2020;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Agrigento, i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, impugnarono il ruolo n. 2007/112 e la cartella di pagamento n. 29120070009357476/502, notificata il 9/2/2011 per il recupero della ritenuta alla fonte, addizionale regionale Irpef, sanzioni ed interessi per gli anni d’imposta 1999 e 2000, di importo pari ad euro 56.769,37.
I ricorrenti rilevarono la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre ad altri vizi della cartella, chiedendone l’annullamento. Nel contraddittorio con l’agente della riscossione e con l’RAGIONE_SOCIALE, alla quale era stato esteso il contraddittorio su ordine del
giudice, la C.T.P. accolse il ricorso ritenendo, alla data di notificazione della cartella, maturata la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, all’esito del giudizio al quale partecipò anche l’agente della riscossione che dedusse che gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento conseguente erano stati correttamente notificati alla società, rispettivamente, nel 2006 e nel 2007, la RAGIONE_SOCIALE estromise dal giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e, nel merito, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2291 c.c. nonché 19, comma 3 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata perché, pur avendo riconosciuto che la medesima cartella di pagamento era stata notificata alla società RAGIONE_SOCIALE e successivamente, in data 9/2/2011, ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità da essa spiegata con riferimento al ricorso di prime cure, confermando così la sentenza di primo grado.
Afferma l’agente della riscossione che la cartella di pagamento, pacificamente notificata alla società nel 2007 e non impugnata, si sarebbe consolidata anche nei confronti dei soci , sicché l’impugnazione di questi ultimi, avente ad oggetto la cartella di pagamento ad essi notificata, sarebbe inammissibile.
r.g. n. 3366/2021 a.c. 19/3/2025 Cons. est. AVV_NOTAIO
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2291, 1310 c.c. e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata , perché quest’ultima avrebbe erroneamente ritenuto che fosse maturata la decadenza dal potere di esigere, nei confronti dei soci, il debito tributario già portato in una precedente cartella notificata nel 2007 alla società.
2.1. I due motivi di ricorso, che per connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione. Nel 2006 era stato notificato alla società l’avviso di accertamento , consolidatosi per mancata impugnazione.
Orbene, la notifica della cartella di pagamento alla società, eseguita nel 2007, era certamente tempestiva, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973: la lettera c) indica, come termine di decadenza, il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo , per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Interrotto, dunque, nei confronti della società il termine di decadenza di cui all’art. 25 citato, il termine deve essere considerato interrotto anche nei confronti dei soci, coobbligati in solido della società (Cass., Sez. T-, Sentenza n. 27713 del 22/09/2022, Rv. 665673 – 01).
Ne consegue che l’agente della riscossione poteva, entro l’ordinario termine di prescrizione, avviare il procedimento esattivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili dei debiti della società, compresi quelli tributari.
Nel caso di specie, la notifica della cartella di pagamento nei confronti dei soci è stata eseguita nel 2011, dunque abbondantemente nel termine di prescrizione (pur volendo considerare quello breve di cinque anni).
Tuttavia, il consolidamento della cartella di pagamento notificata alla società non può determinare la preclusione in capo ai soci del diritto di
r.g. n. 3366/2021 a.c. 19/3/2025 Cons. est. AVV_NOTAIO
impugnare la cartella di pagamento ad essi notificata, perché altrimenti sarebbe compromesso il loro diritto di difesa in giudizio, con la conseguenza che il loro ricorso non può essere dichiarato inammissibile, ma deve essere esaminato nel merito.
3. Il ricorso, dunque, è accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, esaminerà i motivi di ricorso spiegati dai soci contro la cartella di pagamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
r.g. n. 3366/2021 a.c. 19/3/2025 Cons. est. AVV_NOTAIO