Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6147 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto: notifica cartella pagamento – 140 cpc – raccomandata in- formativa – Corte cost. 258/12- rapporti esauriti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22524/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.2289/3/2016 depositata il 10 marzo 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania è stato rigettato l’appello proposto dall’agente della riscossione per la Provincia di Napoli, RAGIONE_SOCIALE, ora incorporata in RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 23576/18/2014 la quale aveva accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’ intimazione di pagamento IRAP per l’ anno di imposta 2004.
Col ricorso introduttivo veniva impugnata l’intimazione di pagamento n. 071 2012 90002246 33 per il complessivo importo di euro 13.201,58, relativo alla cartella di pagamento n. 071 2007 02093013 65 000, che l’Agente deduceva essere stata notificata alla contribuente il 31.12.08, fatto contestato da quest’ultima .
Il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, statuiva che non era stata provata la notifica della cartella presupposta all’intimazione di pagamento, in quanto eseguita mediante deposito presso la casa comunale, per temporanea assenza del destinatario, sicché doveva ritenersi effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.. Tale forma di notifica prevedeva una serie di passaggi procedimentali, l’ultimo dei quali era l’invio mediante raccomandata A.R. della comunicazione al destinatario dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, adempimento che nel caso in esame non risultava provato. Il giudice accertava che RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto
unicamente una busta “non ritirata entro il tempo di giacenza prescritto”, dalla data incerta ed il cui contenuto non era conoscibile, così come non era conoscibile l’imposta e l’a nno di imposta.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l ‘agente della riscossione, affidato a due motivi, mentre la contribuente non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.140 cod. proc. civ. e 26 del d.P.R.n.602/73 da parte della sentenza di appello nella parte in cui ha statuito l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata, in quanto nel caso in esame il messo notificatore ha rispettato i requisiti previsti dall’art.140 cod. proc. civ. e che la stessa si sia perfezionata.
Con il secondo motivo l’agente della riscossione -in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art.26 del d.P.R.n.602/73 da parte della sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento presupposta all’intimazione impugnata.
La ricorrente ritiene che il giudice avrebbe dovuto rilevare, ai fini del perfezionamento della notifica avvenuta nel 2008, che secondo la normativa al tempo vigente non è previsto l’invio della raccomandata e nessuna incidenza potrebbe avere nel caso di specie la successiva sentenza n.258/2012 della Corte costituzionale. Né, deduce ancora l’agente della riscossione, si può pensare che la proposizione del ricorso introduttivo di questo giudizio abbia, per così dire, potuto riaprire un rapporto giuridico già definito.
Il ricorso è inammissibile.
7.1. Il giudice d’appello ha espresso due rationes decidendi nella succinta sentenza impugnata, affermando da un lato che « non è stata provata » la notifica (cfr. p.2 sentenza), ossia non è stata data
la prova del perfezionamento della notifica ex art.140 cod. proc. civ. della cartella sottesa all’avviso di intimazione impugnato; dall’altro, il giudice ha statuito che « non è dato conoscere nemmeno quali siano l’imposta e l’anno di cui all’intimazione di pagamento opposta » (v. p.3 sentenza).
7.2. Quest’ultimo accertamento in fatto del giudice, idoneo di per sé a determinare il rigetto dell’appello, non è stato censurato e va ribadito che, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, come nel caso di specie, l’omessa impugnazione con ricorso per cassazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità. Infatti, vi è un difetto di interesse anche del gravame proposto avverso l ‘altra ragione, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resta, pur sempre, fondata su di essa.
8. Il ricorso è in conclusione inammissibile e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di svolgimento di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 25.1.2024