Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 583 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 583 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1303/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), entrambi rappresentati e difesi, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. XIII, n. 798/2022, depositata il 16/6/2022, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal
Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano gli avvisi di accertamento n. 399 e n. 340 del 28.12.2017, emessi dal Comune di Zevio e notificati il 29.12.2017 per il recupero dell’imposta ICI dovuta dai contribuenti per l’anno 2011, deducendo l’applicabilità nei loro confronti, quali coltivatori diretti iscritti alla gestione RAGIONE_SOCIALE ed esercenti in via esclusiva attività agricola, del regime agevolato.
Con sentenza n. 65 del 19.3.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Verona rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti, lamentando la violazione degli artt. 9 D.lgs. 504/92 e 58 co. 2 D.lgs. 446/97, l’ illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Commissione Tributaria aveva ritenuto non raggiunta la prova relativa al carattere principale dell’attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. . Il Comune di Zevio si costituiva in giudizio censurando, in primo luogo, l’inammissibilità dell’impugnativa introdotta dai ricorrenti, perché proposta con modalità cartacea e non telematica e deducendo comunque l’infondatezza nel merito del ricorso dei contribuenti.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, dichiarava inammissibile il gravame con sentenza n. 798/2022, rilevando che l’appello era stato notificato con modalità cartacea, in violazione dell’art. 16 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
Ricorrono i contribuenti avverso la citata sentenza formulando due motivi e depositando memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Zevio resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, a mezzo delle quali hanno richiamato le conclusioni svolte nei rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato ‘1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 16 bis D. Lgs. n. 546/1992 e 156 c.p.c., ex art. 360, co. 1, n.3, c.p.c., relativamente alla ritenuta inesistenza del ricorso notificato in modalità cartacea’, i ricorrenti censurano la sentenza per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che la notificazione del ricorso in forma cartacea fosse causa di invalidità insanabile dell’atto. Deducono che l’art. 16 bis D. Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna specifica sanzione in caso di notificazione non eseguita con modalità telematiche e che in ogni caso la nullità doveva ritenersi sanata, ex art. 156 c.p.c., per effetto della costituzione in giudizio dell’ente.
Con il secondo motivo, rubricato ‘Nullità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 360, I comma, n. 4, c.p.c. e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, I comma, n. 5 c.p.c., in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’applicazione ai ricorrenti del regime agevolato ICI’, i ricorrenti censurano la sentenza per l’omesso esame dei motivi di gravame posti a base dell’impugnazione della decisione di primo grado.
Il primo motivo è fondato.
3 .1. La Commissione Tributaria Regionale afferma che <>.
3.2. L’art. 16 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992, come novellato, dispone al III comma che “Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione” mentre è consentita la notificazione cartacea per quei soli atti in relazione ai quali è consentito al contribuente di difendersi personalmente, perché relativi a controversie aventi valore fino a tremila Euro (comma 3 bis).
3.3. Nell’ipotesi di notificazione successiva all’entrata in vigore della richiamata normativa, è stato già chiarito da Cass. n. 29208 del 12/11/2024 e da Cass. n. 585 del 10/1/2025, che “il vizio in argomento non produce l’inesistenza dell’atto così veicolato; tale violazione è causa, infatti, unicamente di nullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigma processuale legale; tale nullità è invero sanabile e qui concretamente ed effettivamente sanata dalla costituzione in giudizio dell’Ufficio, in forza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dalla parte pubblica) che l’atto abbia raggiunto il suo scopo ex art. 156 c. 3 c.p.c.”. Del resto, secondo quanto affermato, in via generale, dalla Corte, “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è
configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in
modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016).
3.4. Applicando i sopra richiamati principi di diritto al caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la notificazione sia nulla, in quanto effettuata a mezzo del servizio postale e non già con le modalità esclusivamente telematiche previste dalla norma, ma non anche inesistente, in ragione del fatto che la notifica a mezzo posta presenta senz’altro gli elementi indicati nella innanzi menzionata sentenza delle Sezioni Unite.
3.5. Ne consegue che, avendo la notifica pacificamente raggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione in giudizio e la difesa nel merito del Comune, può senz’altro trovare applicazione, con effetto ex tunc, la sanatoria della nullità prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 20625 del 31/08/2017).
3.6. Il ricorso in appello dei contribuenti deve, pertanto, ritenersi ammissibile, diversamente da quanto erroneamente affermato dalla Commissione tributaria regionale.
3.7. L’accoglimento del primo motivo concernente la ‘ratio decidendi’ principale, comporta la cassazione della sentenza e l’assorbimento del secondo motivo, che attiene all’esame del merito della controversia e ai profili di censura formulati con il ricorso in appello. Va considerato, infatti, che la dichiarazione di inammissibilità comporta che il giudice si spogli della ‘ potestas iudicandi ‘ in relazione al merito della controversia, con la conseguenza che, ove siano state svolte impropriamente anche argomentazioni sul merito, le stesse sono da ritenere prive di giuridica rilevanza e i motivi di impugnazione ad esse relativi vanno dichiarati assorbiti dall’accoglimento del motivo concernente la declaratoria di inammissibilità (cfr. Cass. n. 3840/2007, Cass. n. 15122/2013 e Cass., n. 17004/2015).
3.8. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, non esaminato, che va riproposto innanzi al giudice del rinvio. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME