Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19238 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9667/2016 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata nel giudizio di appello presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA, n. 5687/9/2015, depositata in data 29/10/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 23 maggio 2024;
Rilevato che:
In data 10 maggio 2012 NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) propose ricorso avverso alla C.T.P. di Roma contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2005 e la cartella esattoriale n. 09720110185545161000, sostanzialmente deducendo che la notifica dell’atto impositivo, presupposto della cartella di pagamento, egli non l’avesse mai ricevuta e che comunque, al tempo della notifica dell’avviso di accertamento (8 gennaio 2011) l’amministrazione fosse decaduta dalla potestà impositiva .
Costituitasi nel giudizio di primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE depositò copia della cartolina di avvenuta notifica recante data 24 dicembre 2010, che riportava come destinatario NOME COGNOME residente in Pomezia alla INDIRIZZO e un estratto anagrafico dal quale risultava che lo stesso a quel tempo era residente in Nettuno alla via
RAGIONE_SOCIALE Scuderie n. 1, nonché fotocopia della busta indicante la compiuta giacenza perfezionatasi in data 8/1/2011.
Sia l’RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, ‘l’agente della riscossione’ ) conclusero per il rigetto del ricorso.
La C.T.P. di Roma rigettò il ricorso.
Il Giudice di prime cure, deduce il contribuente, non avrebbe tenuto conto del trasferimento della sua residenza da Pomezia a Nettuno, del fatto che la notificazione all’indirizzo di Pomezia si era perfezionata per compiuta giacenza, e che, avendo il contribuente trasferito il domicilio, egli non aveva avuto conoscenza della notificazione.
La RAGIONE_SOCIALE, su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di costituzione.
RAGIONE_SOCIALE (l’agente della riscossione) non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982’ , il contribuente si duole del fatto che la C.T.R. non avrebbe considerato che, nel caso di specie, per l’amministrazione la variazione di domicilio sarebbe divenuta rilevante dall’8/1/2011 , con la conseguenza che già da tale data le notifiche da parte dell’amministrazione finanziaria sarebbe ro dovute avvenire nel nuovo domicilio di Nettuno. In ogni caso, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 dovrebbe indurre a ritenere immediatamente efficace la variazione anagrafica.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la compiuta giacenza. Sulla violazione dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000’ , il contribuente si duole che la C.T.R. non abbia considerato che l’avviso di accertamento era stato restituito al mittente per compiuta giacenza e che il decimo giorno dal deposito dell’atto presso l’ufficio postale (giorno in cui era da ritenersi perfezionata la notificazione) coincideva con il giorno in cui era divenuto efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria la variazione della residenza. Ne risulterebbe che l’avviso di accertamento non sarebbe stato
correttamente notificato.
2.1. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati e decisi congiuntamente.
Essi sono infondati.
Il fulcro dell’argomentazione del contribuente è che , in tema di notificazione di atti impositivi, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, eseguita al suo vecchio indirizzo nel tempo in cui era già efficace nei confronti dell’amministrazione la variazione anagrafica della residenza , ai sensi del comma 3 dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, renderebbe invalida la notifica.
La prospettazione del contribuente, tuttavia, non può essere condivisa. Ai sensi del comma 1, lett. c), dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, ‘la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario’ .
Ai sensi dell’art. 58, comma 2, del richiamato d.P.R., ‘le persone fisiche residenti nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte’ .
Nel caso in cui il contribuente abbia variato il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica), la notificazione prima del trentesimo giorno da
quello dell’avvenuta variazione an agrafica è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale.
Si tratta di una norma di favore dell’amministrazione alla quale è consentito, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente, spedire l’atto impositivo nel vecchio domicilio fiscale.
La norma derogatoria è giustificata dalla complessità dell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria , che si trova a gestire rapporti con milioni di contribuenti, nonché dall’istituzionale ruolo di creditore che essa assume nei confronti dei contribuenti, sicché l’ordinamento intende evitare che , a ridosso della notificazione di un atto impositivo, essa sia costretta a procedere ad indagini anagrafiche per verificare l’attualità del domicilio fiscale del contribuente.
Orbene, il legislatore, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 2003, rispondendo positivamente ad un invito contenuto in tale sentenza, ha ridotto, ai fini della validità RAGIONE_SOCIALE notificazioni, a trenta giorni il differimento dell’efficacia della variazione anagrafica non risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Ne risulta, dunque, che il contemperamento tra il diritto del contribuente di conoscere effettivamente gli atti impositivi a lui notificati e il principio di buon andamento dell’amministrazione finanziaria che deve poter fare affidamento, entro un determinato periodo di tempo, sulle risultanze anagrafiche in suo possesso al fine di dare avvio ai procedimenti notificatori, deve avvenire ritenendo valida la notifica dell’atto impositivo il cui iter procedimentale sia iniziato, con la spedizione a mezzo posta (art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973), o comunque con la consegna al soggetto abilitato alla notificazione e incaricato della sua esecuzione, entro ventinove giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente.
Orbene, nella fattispecie di causa la RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, che l’avviso di accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale il 24/12/2010, a fronte di una variazione di residenza effettuata in data 9/12/2010, sicché la notifica dell’avviso di accertamento, perfezionatasi per compiuta giacenza, è da ritenersi valida.
2.2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, visto che sia l’RAGIONE_SOCIALE che l’agente della riscossione sono rimasti intimati.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.