Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22311 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26973/2017 R.G.R. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
CONTRO
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale dall’avv. NOME COGNOME e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL
-controricorrente –
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3111/48/2017, depositata in data 10.4.2017, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza qui impugnata (come richiamata in epigrafe) si evince che COGNOME Massimo impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell’anno di imposta 2007, di cui affermava di essere venuto a conoscenza a seguito di ispezione esattoriale e successivo accesso agli atti, opponendo che l’atto non gli era stato mai notificato ed eccependo la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del credito erariale.
La C.T.P. di Napoli, ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, lo accoglieva, rilevando il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per la notifica dell’atto in assenza del destinatario.
La C.T.R. della Campania, adita dall’Agenzia delle Entrate, che deduceva che la notifica era avvenuta a mezzo posta e non ai sensi dell’art. 140 c.p.c, dato atto che la notifica era effettivamente avvenuta a mezzo posta, rigettava l’appello, rilevando che l’agente postale aveva immesso in cassetta l’avviso di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale ed attestato di aver spedito la raccomandata n. 76557277615-4 avente ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito, ma dell’esito di tale raccomandata ( C.A.D.) non era stata fornita alcuna prova, in difetto della produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento. In assenza di prova del perfezionamento della notifica, la pretesa erariale doveva pertanto ritenersi estinta per decadenza e prescrizione.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
5.Di NOME Massimo ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Per la decisione della causa è stata fissata l’udienza camerale del 2.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’ unico motivo formulato, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 della legge n. 890/82 e 60 del D.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .» l’ Amministrazione erariale assume che, contrariamente a quanto opinato dalla C.T.R., la notifica a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 890/82, in caso di assenza del destinatario, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
Si allega, perciò, che, n el caso in esame, dall’avviso di ricevimento si evinceva che l’agente postale aveva rilevato la temporanea assenza del destinatario ed anche la mancanza di persone abilitate a ricevere il piego; aveva immesso avviso nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo ed aveva attestato di aver spedito la raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito n. NUMERO_DOCUMENTO in data 9.11.2012. Il piego contenente l’avviso di accertamento era stato, indi, restituito al mittente in data 22.11.2012, decorsi dieci giorni dalla spedizione della C.A.D.
La notifica avrebbe dovuto, pertanto, ritenersi del tutto regolare.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata
informativa» in quanto solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario (Cass. n. 25985/2014, Cass., Sez. U, n. 10012/2021 e, tra le più recenti, Cass. n. 23400/2023 e Cass. n. 26593/2024).
Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.
5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2025.