Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28111 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
Avviso accertamento -Notifica -C.A.D.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27646/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO n. 2845/2021, depositata il 1 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 . L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) -emesso in sostituzione di precedente atto impositivo annullato con sentenza passata in giudicato
-con il quale, per l’anno di imposta 2012, accertava un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap ed Iva, rispetto a quanto dichiarato.
Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Salerno la quale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Ufficio, lo dichiarava inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo , previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. L’Ufficio, in particolare, aveva dedotto che l’atto doveva ritenersi notificato in data 14 gennaio 2019, ovvero decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso di giacenza avvenuto il 4 gennaio 2019 e dalla spedizione della relativa raccomandata.
La C.t.p. osservava in proposito che il termine di impugnazione non decorreva, come ritenuto dal contribuente, dal ritiro dell’atto -avvenuto a dire del medesimo, del tutto casualmente in data 26 aprile 2019 -bensì decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso di giacenza.
Avverso detta sentenza il contribuente proponeva appello rilevando la nullità dell’atto impugnato -da valutarsi preventivamente -in quanto emesso a seguito di una sentenza già passata in giudicato e, in assenza dell’esercizio del potere di autotutela. Deduceva ancora che la raccomandata n. 786892355025, richiamata nella motivazione della sentenza, e posta a base della presunta tardività del ricorso in appello, era quella indicata sulla busta contenente l’avviso di accertamento impugnato, ritirato presso l’Ufficio postale in data 26 aprile 2019, e non quella relativa alla raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’avviso di accertamento (C.A.D.) presso l’Ufficio postale di Vallo della Lucania, quest’ultima mai esibita dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio. Nel merito richiamava le difese già spese in primo grado.
La C.t.r., con la sentenza di cui all’epigrafe, rigettava l’appello . Rilevava in proposito che la notifica si era perfezionata in data 14
gennaio 2019 , ovvero decorsi dieci giorni dall’invio della comunicazione di avvenuto deposito, e che il ricorso di primo grado, consegnato solo in data 2 maggio 2019, era tardivo.
Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione e l’RAGIONE_SOCIALE si difende a mezzo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma Cost., dell’art. 149 cod. proc. civ., nonché dell’art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890.
Assume che la sentenza viola le disposizioni indicate -così come interpretate dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 10012 del 2012 -in quanto la C.t.r. avrebbe ritenuto che fosse sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa del deposito presso l’Ufficio Postale (c.d. C.A.D) , «la produzione in giudizio della ‘ copia d ella comunicazione dell’avviso di deposito C.A.D. spedita con raccomandata ‘ » e che, in ragione di ciò, aveva ritenuto che il termine per l’impugnazione fosse decorso dal 14 gennaio 2019, ovvero dieci giorni dalla data di invio della raccomandata informativa, e non già dalla data del 26 aprile 2019 di ritiro dell’atto di accertamento. Osserva che l’atto impositivo era stato notificato mediante «notifica “postale diretta”» ma che la stessa non si era perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza del destinatario; che, tuttavia, non aveva mai ricevuto la «raccomandata informativa» dell’avvenuto deposito e che era venuto a conoscenza solo fortuitamente dell’atto impositivo, in data 26 aprile 2019, in occasione del ritiro, presso l’Ufficio Postale di Vallo della Lucania, di altro atto giudiziario. Deduce che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio poteva essere data dal notificante -in base
ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 legge n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D., non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta. Evidenzia, pertanto, che la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente, ma che il momento di perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata.
Ribadisce, per l’effetto, che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva depositato agli atti la prova dell’effettivo invio dell’avviso di ricevimento relativo alla C.A.D., essendosi limitata a depositare la ricevuta della prima raccomandata.
Con il controricorso l’RAGIONE_SOCIALE evidenzia che come constatabile mediante consultazione del fascicolo d’ufficio -nel giudizio di merito aveva depositato due avvisi di ricevimento e per l’esattezza:
l’avviso di ricevimento della raccomandata N. NUMERO_DOCUMENTO -ossia della raccomandata a mezzo della quale era stato spedito il plico contenente l’avviso di accertamento -dal quale si evinceva: l’impossibilità di recapito, stante la temporanea assenza del destinatario; l’inserimento nella cassetta postale di avviso che il plico sarebbe stato depositato presso l’Ufficio Postale che ne aveva curato il recapito; l’av venuto deposito del plico presso detto Ufficio Postale in data 3 gennaio 2019; l’avvenuta spedizione in data 04 gennaio 2019 di raccomandata n. NUMERO_DOCUMENTO4 contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito del plico; b) l’avviso di ricevimento della raccomandata 66832671854-4, cui era stato attribuito n. NUMERO_DOCUMENTO, dal quale si evinceva che la stessa era stata recapitata
già in data 04 gennaio 2019 (mediante inserimento nella casella postale del destinatario). Ribadisce, per l’effetto, che aveva fornito la prova che la raccomandata contenente la C.A.D. era stata regolarmente recapitata il giorno stesso della sua spedizione ossia il 4 gennaio 2019 e che, quindi, decorsi dieci giorni da tale data, la notifica dell’avviso d’accertamento si era puntualmente perfezionata, sebbene i giudici di merito non avessero dato esattamente atto di quanto era stato prodotto.
Per l’effetto, osserva che la RAGIONE_SOCIALE ha errato nell’ affermare che era stata depositata nel corso del giudizio «la copia della comunicazione dell’avviso di deposito (C.A.D.) » avendo, piuttosto, prodotto proprio l’avviso di ricevimento di tale raccomandata che ne attestava la consegna mediante inserimento nella cassetta postale del ricorrente.
Evidenzia, pertanto, che il giudice d’appello ha equivocato riguardo alla produzione documentale effettuata e, per l’effetto, chiede che, una volta constatato tale equivoco, il ricorso venga rigettato, se del caso correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.
Il ricorso del contribuente è infondato.
3.1. La C.t.r. (cfr. pag. 3 ultimo capoverso della sentenza impugnata) ha espressamente affermato che in caso di irreperibilità relativa (ovvero qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo) la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve avvenire «con la verifica dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenete la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.)».
Il motivo di ricorso, pertanto, nella parte in cui afferma che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto sufficiente la prova della spedizione della C.A.D. non si rapporta con la sentenza impugnata.
3.2. Di seguito la C.t.r. ha affermato un altro principio, ovvero che, ove la notifica sia risultata regolare, il termine per l’impugnazione dell’atto decorre, in caso di mancato ritiro del piego entro il termine di giacenza, allo spirare del decimo giorno dall’invio della raccomandata informativa, restando irrilevante la da ta dell’effettivo ritiro.
Tale ulteriore principio non è stato contestato dal ricorrente il quale, al contrario, afferma la perfetta compatibilità tra i due assunti confermando che «la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini della prova della regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi i contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata».
3.3. Sulla scorta di tali principi la C.t.r. ha ritenuto che il termine decorresse dal 14 gennaio 2019 (ovvero dieci giorni dopo la spedizione della C.A.D.).
3.4. Invero, le parti divergono sul fatto che l’avviso di ricevimento della C.A.D. fosse o meno agli atti del giudizio. La circostanza, tuttavia, è stata accertata dalla C.t.r., e comunque trova conferma negli atti acquisiti.
La C.t.r., infatti, ha dato espressamente atto, sia nello svolgimento del processo sia nei motivi della decisione, che l’Ufficio «d epositava copia C.A.D. (Comunicazione avvenuto deposito), spedita con raccomandata n. 66832671854-4 in data 4/1/19, con riferimento alla notifica dell’accertamento n° NUMERO_DOCUMENTO, effettuata con
raccomandata AG N. NUMERO_DOCUMENTO per compiuta giacenza; nella parte motiva ha ribadito che «l’Ufficio ha depositato, con le memorie dell’8 Novembre 2011, l’attestazione dell’immissione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) – la numero 66832671854-4- nella cassetta postale in data 4 Gennaio 2019, sicché la notifica va definitivamente considerata come perfezionatasi validamente in data 14 Gennaio 2019». Il documento al quale intende riferirsi la C.t.r. altro non è che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la RAGIONE_SOCIALE il quale, a propria volta, reca sbarrata la casella «immesso in cassetta». Il documento prodotto, infatti, è proprio l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata 66832671854-4 il 4 gennaio 2019.
Il ricorso, va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME