Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21475 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7276/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso il proprio studio;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, n. 1384/2023 depositata il 31/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, con sentenza n. 1384/2023, rigettava il ricorso in ottemperanza proposto dall’Avv.
NOME COGNOME in ragione della circostanza che nel caso di specie la messa in mora non era stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, bensì a mezzo di raccomandata postale in violazione del disposto di cui all’art. 70 d.P.R. n. 546/1992.
Contro detta sentenza l’ Avv. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., non essendo possibile l’individuazion e della ratio decidendum della sentenza gravata.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. 546/1992 nonchè dell’art. 1 l. 53/1994 non avendo i giudici verificato che secondo quanto desumibile dalla do cumentazione in atti il ricorrente, quale procuratore ‘previa autorizzazione del Consiglio dell’ordine degli Avvocati n. 486/2004 per conto di sé stesso’ aveva notificato l’atto di messa in mora ex art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992, copia autentica della sentenza n. 11265/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ad RAGIONE_SOCIALE a mezzo del servizio postale con atto giudiziario n. 78510353250-4 e raccomandata a/r n. 68510353250-3 dall’Ufficio Postale di Roma.
Rileva che dal momento che l’atto di messa in mora era stato notificato in proprio ai sensi dell’art. 1 della L. 53/1994 a mezzo del servizio postale e che ai sensi dell’art. 1 della L. 53/1994 ‘1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia
civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ((…)) salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.’, l’equiparazione della n otifica ai sensi della legge n. 53/1994 alla notifica a mezzo di Ufficiale giudiziario rendeva il ricorso pienamente ammissibile.
Il primo motivo è infondato non potendosi ravvisare, nella specie, una motivazione meramente apparente posto che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente -il quale, nella sostanza, contesta la correttezza in diritto del decisum – è possibile individuare la ratio decidendi cui sono pervenuti i giudici di merito sia pure sulla scorta di conclusioni erronee in diritto, per come appresso chiarito.
Il secondo motivo è fondato.
4.1. Va premesso che risulta dagli atti di causa che l’atto di messa in mora de quo è stato notificato dall’Avv. COGNOME in proprio ai sensi dell’art. 1 della L. 53/1994 a mezzo del servizio postale, e non già a mezzo di Ufficiale giudiziario.
Occorre richiamare il citato disposto di cui all’art. 1 della L. 53/1994 che così prevede: ‘ 1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ((…)) salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.’
L’art. 70 del d.lgs. 546/1992, stabilisce poi che: ‘Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine,
dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto’;
4.2. Orbene questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario (Cass., sez. 5, 24 marzo 2011, n. 6811).
Ad avviso di questo Collegio muovendo da tale principio – in tema di equiparazione fra la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario – deve ritenersi che anche ai fini della instaurazione del giudizio di ottemperanza la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, dovendosi conseguente ritenere l’originario rico rso pienamente ammissibile.
5. In conclusione in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ai fini dell’esame del ricorso per ottemperanza in questione -ed anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità- alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione.