Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10985 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10985 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23482/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Bologna, nonché dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
ED
il Comune di Alto Reno Terme (BO), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Castel di Casio (BO), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna il 7 gennaio 2020, n. 44/12/2020;
ICI IMU ACCERTAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE DIVERSA RESIDENZA DEI CONIUGI
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna il 7 gennaio 2020, n. 44/12/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento per omesso versamento dell’I CI relativa agli anni 2010 e 2011 con riguardo alla proprietà della casa di abitazione in Porretta Terme (BO), ha accolto -dopo la relativa riunione per connessione – gli appelli proposti dal Comune RAGIONE_SOCIALE Alto Reno Terme (BO) nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna il 15 novembre 2016, n. 1279/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto i ricorsi originari – sul rilievo che il coniuge ed il figlio del contribuente , a differenza di quest’ultimo, avessero la residenza anagrafica e la dimora abituale in Casalecchio di Reno (BO) e non in Porretta Terme (BO);
il Comune di Alto Reno Terme (BO) ha resistito con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., con la quale si è richiamato un precedente di questa Corte tra le medesime parti con l’identico thema decidendum (Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2022, n. 17577);
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi:
1.1. con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 327 cod. proc. civ. e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’appello dell’ente impositore fosse stato tempestivamente proposto, non avendo tenuto conto del l’inesistenza della notifica eseguita presso il luogo di precedente ubicazione dello studio professionale del difensore costituito del contribuente, ove lo stesso aveva originariamente eletto domicilio;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e 8 del d.lgs., 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente non avesse diritto all’esenzione da IMU per l’abitazione principale, ancorché il coniuge ed il figlio avessero stabile dimora in altro Comune per gli anni di riferimento;
il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo;
2.1 secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo; in tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere
del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2010, n. 19134; Cass., Sez. 6^5, 29 maggio 2013, n. 13366; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37372);
2.2. tale regola risulta essere riferita all’elezione di domicilio presso qualsiasi difensore di cui all’art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che relativamente a tutte le categorie ivi contemplate sono soddisfatte le esigenze di pubblicità dei relativi studi (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2009, n. 2776);
2.3 dunque, la notifica dell’atto di appello avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione; non può, difatti, ritenersi perfezionata la notifica dell’appello all’originario indirizzo dello studio, successivamente trasferito, trattandosi di un luogo inidoneo ad assicurare la conoscibilità dell’atto al destinatario; né può trovare applicazione l’art. 291 cod. proc. civ., trattandosi non di notifica nulla, ma di omessa notifica (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 6^5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37372);
2.4 va, peraltro, ricordato che la notificazione dell’appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che
il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto, atteso che la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell’albo professionale (Cass., Sez. 1^, 19 dicembre 2016, n. 26189; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4084; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37372; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33279);
2.5 del resto, come è stato recentemente ribadito (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14083 -nello stesso senso: Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37372), qualora la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l’ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall’istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l’impugnazione, che, in quanto perentorio, non è
prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell’istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso;
2.6 ad ogni modo, è inesistente la notificazione eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario ovvero quando è omessa la consegna dell’atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3816; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15906; Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2022, n. 26539; Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2023, n. 22274; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2024, n. 1549); pertanto, in coerenza con tale distinzione, questa Corte ha precisato che la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, è nulla e non inesistente, senza che rilevi l’avvenuta comunicazione, da parte del difensore domiciliatario, della variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione, da cui presumere che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato (affermando questo principio, la Corte ha ritenuto nulla, e sanata, la notificazione dell’atto di appello presso l’iniziale domicilio eletto, successivamente variato, eseguita con consegna a persona qualificatasi al servizio del destinatario, che ne ha avuto sicura
conoscenza, come desumibile dalla tempestiva costituzione nel giudizio di appello) (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2013, n. 28285; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2017, n. 5412 -nello stesso senso: Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119; Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2022, n. 17577; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017).
2.7 nella specie, premesso che la notifica presso la vecchia sede del domicilio eletto non era andata a buon fine, l’atto di appello è stato rinotificato presso la nuova sede del domicilio eletto soltanto il 18 maggio 2017, laddove il termine lungo per la relativa proposizione era già venuto a scadenza il 15 maggio 2017 (a fronte della pubblicazione della decisione di prime cure il 15 novembre 2016);
2.8 ne discende che -come nel precedente già deciso da questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2022, n. 17577) in relazione all’IMU per gli anni 2012 e 2013 – la Commissione tributaria regionale ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo che l’appello fosse tempestivo sul l’erroneo presupposto che, ancorché non andata a buon fine, la notifica presso il precedente domicilio eletto fosse affetta da mera irregolarità e fosse, comunque, idonea ad evitare la decadenza per il decorso del termine lungo di impugnazione;
2.9 quindi, nel caso di specie, la sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale deve essere confermata, in quanto il procedimento non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello;
valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, dunque, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve
essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto per l’i mproseguibilità del procedimento in grado di appello (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.);
le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione dell’andamento processuale; mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara l’improseguibilità del procedimento in grado di appello; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.