Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3381  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
Oggetto: IRES ed IVA -Accertamento ex artt. 43 d.P.R.  600/1973  e  51  d.P.R. 633/1972 -Mancata comunicazione avviso adunanza camerale – Rinvio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26573/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 3308/40/2016, depositata in data 24 maggio 2016.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  21  gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE  notificava  alla  RAGIONE_SOCIALE  l’avviso  di  accertamento  n.  NUMERO_DOCUMENTO,  con  il  quale recuperava a tassazione, ai fini IRES ed IVA, per l’anno di imposta 2009, maggiori ricavi non dichiarati (pari ad Euro 189.478,62), sulla base degli esiti di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a NOME COGNOME (socio ed amministratore di fatto della società) e NOME COGNOME (amministratore di diritto).
La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che rigettava il ricorso.
 Interposto  gravame  dalla  contribuente,  la  Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello .
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/01/2025.
Considerato che:
 Con  il  primo  strumento  di  impugnazione  la  contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 32 1  nr.2)» per avere la CTR ritenuto corretto l’operato  dell’Amministrazione  finanziaria  in  assenza  della  prova presuntiva  dei  maggiori  ricavi,  non  potendosi  ritenere  idonee  le movimentazioni bancarie dei conti correnti dei COGNOME.
 Con  il  secondo  strumento  di  impugnazione  la  ricorrente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «altra violazione o falsa applicazione degli artt. e 2697, 2727, 2729  c.c.» per  non avere la  CTR  proceduto  ad una comparazione di tutti gli elementi indiziari acquisiti dall’istruttoria.
Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 21/01/2025 alla società ricorrente. Invero, la comunicazione
all’indirizzo mail del d ifensore, NOME COGNOME, non andava a buon fine, stante la mancanza del destinatario nel RegInde, per effetto del decesso dello stesso.
La comunicazione alla parte non andava a buon fine in quanto all’indirizzo della sede della società (Aprilia INDIRIZZO, INDIRIZZO)  l’ufficiale  giudiziario  non  rinveniva  in  loco  la  destinataria (‘trattasi  di  via  con  regolare  numerazione  civica.  Non rinvengo segnaletiche metriche. Percorsa la strada senza rinvenire il nominativo della società destinataria. Vane le ricerche in loco’).
Il  giudizio  va,  quindi,  rinviato  a  nuovo  ruolo,  dovendosi provvedere alla comunicazione alla parte personalmente, che, preso atto  del  decesso  dell’avvocato  che  la  rappresentava  e  difendeva, potrà procedere alla nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.