Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
Oggetto: IRES ed IVA -Accertamento ex artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 -Mancata comunicazione avviso adunanza camerale – Rinvio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26573/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 3308/40/2016, depositata in data 24 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate di Latina notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale recuperava a tassazione, ai fini IRES ed IVA, per l’anno di imposta 2009, maggiori ricavi non dichiarati (pari ad Euro 189.478,62), sulla base degli esiti di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a NOME COGNOME (socio ed amministratore di fatto della società) e NOME COGNOME (amministratore di diritto).
La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che rigettava il ricorso.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, rigettava l’appello .
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/01/2025.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 32 1 nr.2)» per avere la CTR ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria in assenza della prova presuntiva dei maggiori ricavi, non potendosi ritenere idonee le movimentazioni bancarie dei conti correnti dei Cesarano.
Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «altra violazione o falsa applicazione degli artt. e 2697, 2727, 2729 c.c.» per non avere la CTR proceduto ad una comparazione di tutti gli elementi indiziari acquisiti dall’istruttoria.
Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 21/01/2025 alla società ricorrente. Invero, la comunicazione
all’indirizzo mail del d ifensore, NOME COGNOME non andava a buon fine, stante la mancanza del destinatario nel RegInde, per effetto del decesso dello stesso.
La comunicazione alla parte non andava a buon fine in quanto all’indirizzo della sede della società (Aprilia -LT, INDIRIZZO INDIRIZZO) l’ufficiale giudiziario non rinveniva in loco la destinataria (‘trattasi di via con regolare numerazione civica. Non rinvengo segnaletiche metriche. Percorsa la strada senza rinvenire il nominativo della società destinataria. Vane le ricerche in loco’).
Il giudizio va, quindi, rinviato a nuovo ruolo, dovendosi provvedere alla comunicazione alla parte personalmente, che, preso atto del decesso dell’avvocato che la rappresentava e difendeva, potrà procedere alla nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.