Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 938 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 938 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
Oggetto: intimazione di pagamento -avviso di accertamento prodromico notificazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 234/2025 R.G. proposto da NOME COGNOME e
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –
e
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza n. 3451/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 23/5/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli l’intimazione di pagamento n. 07120229002495566000, notificatagli il 4 marzo 2022 dall’agente della riscossione, limitatamente al credito portato dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO dell’importo di euro 127.989,82, a cui l’intimazione faceva tra l’altro riferimento.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, investita dell’appello del contribuente, rigettò il gravame, evidenziando, in estrema sintesi, che l’avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato, ciò che aveva determinato la definitività della pretesa impositiva in esso contenuta, e che a nulla rilevava l’annullamento in
autotutela di una diversa intimazione di pagamento che non interferiva in alcun modo con quella oggetto del giudizio.
Avverso tale ultima pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 26 e 60, comma 1, lett. bbis ) del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la Corte regionale ritenuto regolare la notificazione del contestato avviso di accertamento, nonostante la mancata produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Il motivo è fondato nei termini che subito si illustrano, dovendo innanzitutto escludersi l’eccepita sua inammissibilità in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, la censura non impinge in una valutazione di fatto, ma contesta piuttosto la violazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge che regolano il perfezionamento della notificazione degli atti impositivi.
2.1. Va premesso che, come è pacifico tra le parti e come risulta dalla documentazione postale riprodotta nel corpo del ricorso, la notificazione dell’avviso di accertamento di cui trattasi è stata eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell ‘ art. 14 della legge n. 890 del 1982 -e quindi sulla base di una disposizione normativa speciale e prevalente rispetto a quella di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 -ed è avvenuta, stante la rilevata temporanea assenza del destinatario all’indirizzo indicato dal notificante, con deposito dell’atto (poi non ritirato) presso l’ufficio postale.
2.2. Questa Corte, nel suo massimo consesso nomofilattico, ha chiarito che « in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell ‘ avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l ‘ avvenuto deposito dell ‘ atto notificando presso l ‘ ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima » (Cass., sez. un., n. 10012/2021).
Si è infatti precisato che solo dall ‘ esame concreto dell’avviso di ricevimento il giudice del merito può desumere la sorte della spedizione della raccomandata informativa, e quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole e fondato giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno ‘ legale ‘ (intesa come facoltà di conoscere l ‘ avviso spedito e quindi, tramite lo stesso, l ‘ atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario; ragion per cui la produzione dell ‘ avviso di ricevimento della cd. CAD (comunicazione di avvenuto deposito) costituisce l ‘ indefettibile prova di un presupposto implicito dell ‘ effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni dell ‘ art. 8, quarto e secondo comma, legge n. 890 de l 1982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da provvisorio a definitivo.
2.3. Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è conformata al principio ora esposto giacché ha ritenuto validamente perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento per compiuta giacenza dando a tal fine rilievo alla mera spedizione della raccomandata informativa quale
attestata dall’agente postale, senza però curarsi di verificare, mediante l’esame del relativo avviso di ricevimento, l’esito della spedizione.
Tale verifica dovrà essere curata in sede di rinvio, condizionatamente, però, all’esito di un’altra necessaria verifica che pure dovrà essere compiuta dal giudice del merito e che si rende necessaria in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale, che è quindi opportuno esaminare da subito.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (erroneamente indicato nella rubrica del motivo quale art. 19, comma 1, n. 3, c.p.c.) poiché la sentenza ha deciso nel merito la questione della validità della notifica dell’avviso di accertamento nNUMERO_DOCUMENTO quando invece tale questione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto il contribuente la doveva dedurre impugnando due precedenti intimazioni di pagamento, di cui aveva regolarmente ricevuto la notifica e che pure si riferivano al detto avviso di accertamento, attraverso le quali aveva acquisito conoscenza dell’avviso in esame.
4. Il motivo è fondato.
4.1. Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l’intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata, è assimilabile all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove non impugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.
4.2. L ‘art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di « un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro
cinque giorni ». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamente annoverato nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92. L ‘abrogato testo dell’art. 46 -rubricato appunto «avviso di mora» -prevedeva che l ‘ esattore prima di iniziare l ‘ espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l ‘ indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l ‘ invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46, nell’attuale art. 50, il quale prevede che se l ‘ espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l ‘ espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l ‘ intimazione ad adempiere l ‘ obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non può allora dubitarsi che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992: invero, essendo identica la funzione dell’avviso di intimazione e quella dell’avviso di mora, essi si identificano (in questi termini Cass. n. 29476/2025; v. anche Cass. n. 5436/2025).
4.3. Alla luce di quanto detto, e a fronte della specifica deduzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il contribuente aveva omesso di impugnare due precedenti intimazioni di pagamento -riferentisi, tra l’altro, al medesimo avviso di accertamento per cui è causa -che gli sarebbero state notificate rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 26 aprile 2019, i giudici d’appello avrebbero dovuto verificare la veridicità di tale deduzione e, in particolare, se le dedotte intimazioni fossero state regolarmente notificate o meno al COGNOME, e, in caso positivo, ritenere cristallizzata la pretesa fiscale contenuta nel precedente avviso di accertamento stante la mancata impugnazione di quelle susseguenti
intimazioni: ciò in forza del principio, ricavabile dall ‘art. 19, comma 3, n. 546 del 1992, in base al quale l’atto impositivo o della fase riscossiva è sindacabile soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che si sarebbero potuti far valere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo nella sequenza procedimentale (Cass. n. 22108/2024).
4.4. Al contrario, nessun accertamento è stato compiuto sul punto dalla sentenza impugnata.
In definitiva, nella fase di rinvio il giudice di merito dovrà dapprima accertare che le intimazioni di pagamento che l’RAGIONE_SOCIALE fiscale assume essere state notificate il 16 marzo 2018 e il 26 aprile 2019 siano state effettivamente e regolarmente notificate al contribuente. In caso di esito positivo dell’accertamento , dovrà ritenere cristallizzata la pretesa impositiva contenuta nell’avviso di accertamento, rendendosi così superflua la verifica della regolarità della notificazione di quest’ultimo; ove, invece, l’accertamento di cui sopra abbia esito negativo, dovrà procedere al controllo della regolarità della notificazione dell’avviso, tenendo conto dei principi sopra esposti.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del secondo (con il quale il ricorrente censura la mancata pronuncia, stante la ritenuta definitività dell’avviso di accertamento, sulla propria eccezione di prescrizione del credito dell’Ufficio), del quarto (tramite il quale il contribuente lamenta la mancata pronuncia sulla propria eccezione di decadenza dal potere di riscossione tramite ruolo) e del quinto (con il quale il ricorrente censura la mancata pronuncia sull’eccezione relativa alla mancata prova dell’esecutività dei ruoli).
Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce -riconducendo la doglianza ai paradigmi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. -la mancata considerazione da parte dei giudici di appello dell’irrevocabilità
della sentenza n. 4712/2022 con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto ad un’impugnazione di una distinta intimazione di pagamento facente anch’essa riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, stante l’avvenuto annullamento in autotutela dell’intimazione operato dall’amministrazione finanziaria in corso di causa. Secondo il ricorrente, la formazione del giudicato, travolgendo la pretesa sostanziale dell’Ufficio, impediva a quest’ultimo di notificare un nuovo atto esattoriale.
8. Il motivo è infondato poiché, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l’annullamento in autotutela ha avuto ad oggetto la sola intimazione di pagamento n. 07120209027233406 000 notificata il 24 aprile 2020 ed è peraltro avvenuto per una ragione di carattere formale, avendo l’Ufficio effettuato la notifica durante il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale di contrasto della pandemia da Covid-19: ciò che evidentemente non precludeva la notificazione di una nuova e diversa intimazione quale quella oggetto del presente giudizio, e certamente non scalfiva di per sé la fondatezza della pretesa sostanziale dell’RAGIONE_SOCIALE quale consacrata nel prodromico atto impositivo, non autonomamente inciso dal provvedimento di annullamento.
In conclusione, devono accogliersi il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, rigettato il terzo motivo del ricorso principale e assorbiti gli altri tre; la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, rigettato il terzo motivo del ricorso principale e
assorbiti gli altri tre; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME