Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4435 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Avviso di accertamento
-notifica diretta -cad -ricevuta ritorno
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27646/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 2845/2021, depositata il 1° aprile 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’Agenzi a delle Entrate, che resiste a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio , per l’anno 2012, aveva recuperato maggiori Irpef, Irap e Iva.
La C.t.r., a conferma della sentenza di primo grado, riteneva che il ricorso originario fosse stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Considerato che:
Con l’ unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma Cost., dell’art. 149 cod. proc. civ., dell’art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890.
1.1. Assume che la sentenza viola le disposizioni indicate – così come interpretate dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 10012 del 2021 -e la censura nella parte in cui «ha ritenuto che nel caso in esame fosse sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa (CAD) del deposito presso l’Ufficio Postale la produzione in giudizio della ‘copia d ella comunicazione dell’avviso di deposito C.A.D spedita con raccomandata», così ritenendo ch e il termine per l’imp ugnazione decorresse dal 14 gennaio 2019, ovvero dieci giorni dalla data di invio della raccomandata informativa, e non già dalla data del 26 aprile 2019 di ritiro dell’atto di accertamento . Osserva che l’atto impositivo era stato notificato mediante «notifica “postale diretta”» ma che la stessa non si era perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza del destinatario; che, tuttavia, non aveva mai ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito; che
era venuto a conoscenza fortuitamente dell’atto impositivo, ovvero solo in data 26 aprile 2019 in occasione del ritiro, presso l’Ufficio Postale di Vallo della Lucania, di altro atto. Deduce chela prova del perfezionamento del procedimento notificatorio poteva essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della stessa. Evidenzia, pertanto, che la data di spedizione della raccomandata rileva ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma che ciò dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile; aggiunge che i due principi non si pongono in contraddizione in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata.
Ribadisce, infine, che l’Agenzia delle Entrate non aveva dato la prova dell’effettivo invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), essendosi limitata a depositare la ricevuta della prima raccomandata.
Con il controricorso l’Agenzia delle entrate evidenzia , invece, che nel giudizio di merito aveva depositato due avvisi di ricevimento e per l’esattezza: a)l’avviso di ricevimento della raccoman data N. AG NUMERO_DOCUMENTO ossia della raccomandata a mezzo della quale era stato spedito il plico contenente l’avviso di accertamento, dal quale si evinceva: che non era stato possibile recapitare lo stesso stante la temporanea assenza del destinatario; che era stato inserito nella cassetta avviso che il plico sarebbe stato depositato presso l’Ufficio Postale; che il deposito del plico era avvenuto presso detto ultimo in
data 03 gennaio 2018; che era stata spedita in data 04. Gennaio 2019 la raccomandata n.66832671854-4 contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito del plico; b) l’avviso di ricevimento d ella raccomandata 66832671854-4 dal quale si evinceva che la stessa era stata recapitata già in data 04.01.2019 mediante inserimento nella casella postale del destinatario. Ribadisce, per l’effetto, di aver fornito la prova che la raccomandata contenente la c.d. CAD era stata regolarmente recapitata il giorno stesso della sua spedizione, ossia il 04 gennaio 2019 e che, quindi, decorsi dieci giorni da tale data, la notifica dell’avviso d’accertamento si era puntualmente perfezionata, sebbene i giudici di merito non avessero dato esattamente atto di quanto era stato prodotto.
Per l’effetto, osserva che la C .t.r. ha errato nell’ affermare che era stata depositata nel corso del giudizio «la copia della comunicazione dell’avviso di deposito (C.A.D.) » avendo, piuttosto, prodotto proprio l’avviso di ricevimento di tale raccomandata.
Evidenzia, pertanto, che il giudice d’appello ha equivocato riguardo alla produzione documentale effettuata e, per l’effetto, chiede che, una volta constatato tale equivoco, il ricorso venga rigettato, se del caso correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art.384 c od. proc. civ.
Per la delibazione dei motivi di ricorso è necessaria la verifica degli atti contenuti nei fascicoli di merito che non sono stati prodotti dalle parti, e alla cui acquisizione deve, quindi, procedersi.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’ acquisizione dei fascicoli di merito. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.