Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9371 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12319/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME NOME e dife so dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 2413/2015, depositata il 23/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di due avvisi di accertamento per il recupero di maggiori imposte per gli anni 2000 e 2001.
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso assumendo che l’Ufficio non aveva provato la notifica degli avvisi di accertamento.
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello dell’Ufficio. Rilevava che l’unico motivo di ricorso, ovvero l’omessa notifica degli avvisi di accertamento, era infondato alla luce della documentazione prodotta in appello dalla quale risultava la rituale della stessa.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento , stante l’omessa notifica dell’avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Osserva che l’avviso di udienza era stato comunicato al difensore nominato nel giudizio di primo grado; che, tuttavia, in appello, si era costituito personalmente, indicando la propria residenza sicché l’avviso di trattazione avrebbe dovuto essergli comunicato personalmente; che il mancato invio aveva comportato una grave violazione del suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992per stante l’inammissibilità dell’appello per difformità tra l’atto depositato e quello notificato, mancante di due pagine.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’ art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi .
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento, per omessa pronuncia sulla questione, posta con le controdeduzioni in appello, del vizio del ricorso in appello dell’RAGIONE_SOCIALE in ragione della sua sottoscrizione, in mancanza di delega, da parte di funzionario estraneo alla carriera direttiva.
Assume che nelle controdeduzioni in primo grado aveva espressamente sollecitato la verifica da parte della RAGIONE_SOCIALE.t.r. della sottoscrizione dell’appello; che tale verifica era stata omessa in quanto, laddove effettuata, la C.t.r. avrebbe verificato che chi aveva sottoscritto l’atto non era il Direttore dell’Ufficio finanziario; non aveva delega di quest’ulimo; non era funzionario della carriera direttiva.
Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 38 ss. d,P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 140 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che gli avvisi di accertamento erano stati ritualmente notificati ex art. 140 cod. proc. civ. assume che tale passaggio della sentenza è errato e privo di riscontri probatori in quanto non erano state esperite le formalità di cui alla norma citata.
Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame e l’omessa motivazione in ordine alla dedotta difformità tra l’atto depositato e quello notificato.
Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame e l’omessa motivazione in ordine alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento. Assume che la C.t.r. non ha dato conto RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dal contribuente in ordine alla irregolarità della notifica
Il primo motivo è fondato restando assorbiti gli ulteriori.
8.1. Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (tra le altre: Cass., 11/07/2018, n. 18279, Cass., 31/10/2018, n. 27837).
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale non rileva, pertanto, al fine di escludere la nullità della sentenza, che si tratti di adempimento di competenza esclusiva della segreteria della competente Commissione tributaria.
8.2. Nella fattispecie in esame risulta che la RAGIONE_SOCIALE ha preso atto della difesa personale; infatti, ha preliminarmente rilevato, nell’esposizione in fatto, che COGNOME NOME si era costituito «in proprio» ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Ciononostante, la comunicazione di cui all’art. 31 cit. è avvenuta all’indirizzo pec d i NOME COGNOME, difensore in primo grado, al domicilio eletto presso quest’ultimo al quale era stata conferita procura
a margine del ricorso alla C.t.p. con riferimento a quel grado del giudizio. Non risulta, invece, che l’avviso di udienza sia stato comunicato presso la residenza del contribuente –INDIRIZZO in Montecompatri -indicata nella comparsa di costituzione in appello.
8.3. Deve aggiungersi che la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva; la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, pertanto, resta esclusa solo in fattispecie, diverse da quella in esame, in cui non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio. (Cass. n. 22890 del 2022).
In conclusione, il ricorso va accolto e le sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 5 marzo 2024.