Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34765 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 24930/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO.
-ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che li rappresenta e difende.
-controricorrenti- avverso la sentenza n.1607/09/2015 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 19 febbraio 205, depositata il 18 marzo 2015 e non notificata.
tributi
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME ricorre con un unico motivo contro l ‘RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, che resistono con controricorso, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del l’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento per maggiore Irpef relativa al l’anno di imposta 2005.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello fosse valida e che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse provato anche la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento; pertanto, la C.t.r. rilevava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’atto impositivo , poiché la cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri.
Quanto all’eccezione relativa all’omessa indicazione del funzionario responsabile RAGIONE_SOCIALE’emissione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, la RAGIONE_SOCIALEt.r. ne riteneva la palese infondatezza, essendo indicato il responsabile del procedimento di emissione e notificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, tale NOME COGNOME.
3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2697 co d. civ. degli artt. 4 ed 8 l. 20 novembre 1982, n.980, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.60 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Deduce il ricorrente di aver contestato la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento propedeutico all’emissione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento sia in primo, sia in secondo grado. Il contribuente sostiene, infatti, l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica, in quanto la stessa non era riconducibile all’avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata. In particolare, il ricorrente aveva rilevato la non coincidenza del numero identificativo RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento con quello indicato nell’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata postale, nonché la mancata produzione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, di copia conforme RAGIONE_SOCIALE‘avviso insieme con la documentazione attestante la notifica.
Dunque, secondo il ricorrente, erroneamente la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che la non coincidenza del numero identificativo fosse un mero errore materiale e che dalla documentazione prodotta emergesse la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertame nto in questione.
2.1. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
<> (Cass. S.U. n. 3116/2006).
2.2. Ancora preliminarmente, deve darsi atto che l’RAGIONE_SOCIALE ha emesso provvedimento di diniego di condono sull’istanza presentata dal contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6 d.l. n.119/2018, alla quale, secondo quanto rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE, non erano seguiti i versamenti dovuti per il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa definizione.
Con la nota di deposito del diniego di condono, l’ufficio ha precisato che, se nessuna RAGIONE_SOCIALE parti avesse richiesto la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa entro il 31/12/2020, si sarebbe dovuta dichiarare l’estinzione del giudizio.
Tuttavia, deve rilevarsi che la vicenda condonistica non ha avuto alcuna emersione dal punto di vista processuale, la parte contribuente non ha mai fatto valere in giudizio alcuna domanda di condono, neppure in termini di sospensione, e in atti non abbiamo altro che il diniego di un condono; dunque nel caso di specie, in cui non vi è stata la sospensione del giudizio ed il condono non si è perfezionato, non può dichiararsi l’estinzione RAGIONE_SOCIALEo stesso per inattività RAGIONE_SOCIALE parti ed il ricorso va esaminato.
2.3 . L’unico motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
Invero, la prova del perfezionamento del procedimento RAGIONE_SOCIALEa notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento, poich é , una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, l ‘atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.) RAGIONE_SOCIALEa spedizione e RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria regolarit à del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilit à di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realt à non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito) (cfr. Cass. n.16528/2018, in tema di notifica a mezzo posta RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale).
Più di recente, questa Corte, in tema di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha affermato che <> (Cass. n.17841/2023).
Dunque, anche in tema di prova del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, deve ribadirsi che non è necessaria la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘originale o RAGIONE_SOCIALEa copia autentica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, essendo invece sufficiente la produzione RAGIONE_SOCIALE ‘avviso di ricevimento.
Nel caso di specie, il giudice di appello, con accertamento di fatto insuscettibile di sindacato in questa sede, ha ritenuto la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa notifica all’atto impugnato, sostenendo che l’indicazione di un numero identificativo diverso (per la non corrispondenza di un’unica cifra –CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE non CODICE_FISCALECODICE_FISCALE fosse attribuibile a mero errore materiale, risultando dalla documentazione in atti l’avvenuta notifica al contribuen te RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in data 17/12/2010 ed essendo inverosimile che nello stesso giorno al contribuente venissero notificati due avvisi di accertamento il cui numero identificativo era diverso per un sola cifra.
Per quanto fini qui detto, pertanto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023