Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso e sul ricorso incidentale iscritti al n. 9685/2022 R.G., rispettivamente proposti da :
RAGIONE_SOCIALE CASTELLO, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO -controricorrente- nonchè
COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente a ll’ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, sede di PERUGIA n. 73/2022 depositata il 03/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Perugia, ha ingiunto alla contribuente, odierna controricorrente e ricorrente incidentale, il pagamento della somma di euro 89.161,00, a titolo di omesso versamento dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), relativa a n. 4 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Città di Castello.
La società contribuente ha impugnato la suindicata cartella esattoriale, nonché gli avvisi di accertamento prodromici alla stessa, contestando l’omessa notifica da parte dell’Ente impositore degli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, con conseguente prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, nonché la sopravvenuta decadenza del potere impositivo per gli anni 2012 e 2013 in capo al Comune di Città di Castello. Inoltre, ha eccepito la nullità della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, siccome proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in alcun Pubblico Elenco.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che i fatti che hanno indotto l’ente impositore a disporre l’iscrizione a ruolo della pretesa creditoria sarebbero ascrivibili all ‘esclusiva sfera di competenza dell’ente impositore e non all’Ente di riscossione.
Con sentenza n. 184/2021, depositata in data 27.04.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso
dichiarando la nullità in via derivata della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
Il Comune di Città di Castello ha impugnato la sentenza di primo grado, sollevando un’unica censura di difetto e insufficienza della motivazione, derivante dal mancato esercizio dell’ordine di esibizione degli avvisi di accertamento sulla base dei quali è stata emessa la cartella di pagamento impugnata, che sono stati depositati in allegato all’atto di gravame. La contribuente ha formulato appello incidentale e si è costituito l’ente della riscossione.
La CTR ha respinto l’appello, sulla assorbente considerazione che la notifica degli avvisi di accertamento, atti presupposti dell’impugnata cartella di pagamento, effettuata a mezzo di messo comunale, non fosse stata seguita dalla lettera raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notifica di cui all’art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune impositore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Parte contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contenente unico motivo di ricorso.
Successivamente parte controricorrente COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere analizzata la eccezione di inammissibilità del ricorso.
L’eccezione è del tutto generica e non consente di comprendere a cosa si riferisca e quali siano le doglianze formulate nel corso del giudizio. È dunque inammissibile (Cass. 22/03/2025, n. 7662).
Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973. G li avvisi di accertamento
sarebbero stati regolarmente notificati alla società contribuente, e la norma posta a fondamento della decisione, relativa alla notifica degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi, non sarebbe applicabile alle notifiche in materia di tributi locali, sicché la notifica sarebbe valida anche se il ricevente non fosse stato il legale rappresentante della società.
La società contribuente ha sollevato eccezioni di inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza (art. 366, comma 6, c.p.c. ) e dell’esistenza di precedenti conformi (art. 360 bis c.p.c.) ed ha formulato ricorso incidentale, deducendo ai sensi dell’art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c., la falsa e/o erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 3 -bis della L. n. 53/1994 e dell’art. 16 -ter del D.L. n. 179/2012 per omesso rilevamento dell’inesistenza della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale impugnata.
La difesa erariale si è costituita con controricorso, replicando in diritto in merito alla validità della spedizione della cartella da un indirizzo non contenuto nei registri ufficiali tratti dall”Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC)’ .
Va premesso che l’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ancorché contenuto in testo normativo recante ‘Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi’ deve ritenersi applicabile anche in riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi.
Tale ampia delimitazione del perimetro applicativo della regola in questione è del resto confermata da consolidata prassi giurisprudenziale in tal senso ( ex plurimis: Cass. 22/04/2024, n. 10761).
4.1. Ciò chiarito, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato che in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c.,
che anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa costituisca adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). (Cass. 20/09/2022, n. 27446).
La CTR ha dunque fatto corretta applicazione della norma in questione.
Tale considerazione è dirimente e assorbente di ogni altra questione, ivi compreso il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente e le correlate eccezioni di inammissibilità (in relazione anche al dedotto difetto di autosufficienza).
6.1. Va rammentato, in proposito, che -per dichiarare l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in seguito al rigetto di quello principale -è necessario verificare preliminarmente l’ammissibilità del ricorso incidentale stesso , atteso che l ‘assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che deriva dall’accertamento dell’infondatezza del ricorso principale (considerato condizionante), implica comunque un esame dell’impugnazione condizionata sotto tale profilo.
6.2. Diversamente, se il ricorso incidentale è inammissibile sin dall’inizio, la subordinazione dell’interesse a impugnare all’accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non impone al giudice di legittimità l’esercizio del proprio potere -dovere di rilevarne e dichiararne l’inammissibilità, indipendentemente dalle eccezioni delle parti (Cass. n. 6542 del 2/04/2004, n. 6542).
6.3. Una volta constatata l’ammissibilità del ricorso incidentale , senza neanche entrare nel merito delle doglianze incidentali, tale implicita statuizione è di per sé idonea a giustificare la mancanza di (una pronuncia di) accertamento dei presupposti per la condanna al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art . 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il ricorso va dunque respinto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna delle parti intimate costituite.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali, nei confronti del ricorrente principale, per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte costituita in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/03/2025.