Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso e sul ricorso incidentale iscritti al n. 9685/2022 R.G., rispettivamente proposti da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) -controricorrente- nonchè
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente a ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale dell’Umbria, sede di PERUGIA n. 73/2022 depositata il 03/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ha ingiunto alla contribuente, odierna controricorrente e ricorrente incidentale, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 89.161,00, a titolo di omesso versamento dell’ImRAGIONE_SOCIALE Municipale Unica (I.M.U.), relativa a n. 4 avvisi di accertamento emessi dal Comune di Città di Castello.
La società contribuente ha impugnato la suindicata cartella esattoriale, nonché gli avvisi di accertamento prodromici alla stessa, contestando l’omessa notifica da parte dell’Ente impositore RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, con conseguente prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, nonché la sopravvenuta decadenza del potere impositivo per gli anni 2012 e 2013 in capo al Comune di Città di Castello. Inoltre, ha eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo EMAIL RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, siccome proveniente da indirizzo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non iscritto in alcun Pubblico Elenco.
L’RAGIONE_SOCIALE, la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che i fatti che hanno indotto l’ente impositore a disporre l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria sarebbero ascrivibili all ‘esclusiva sfera di competenza dell’ente impositore e non all’Ente di riscossione.
Con sentenza n. 184/2021, depositata in data 27.04.2021, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso
dichiarando la nullità in via derivata RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, per omessa notifica RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento presupposti.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Città di Castello ha impugnato la sentenza di primo grado, sollevando un’unica censura di difetto e insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione, derivante dal mancato esercizio dell’ordine di esibizione RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento sulla base dei quali è stata emessa la cartella di pagamento impugnata, che sono stati depositati in allegato all’atto di gravame. La contribuente ha formulato appello incidentale e si è costituito l’ente RAGIONE_SOCIALE riscossione.
La CTR ha respinto l’appello, sulla assorbente considerazione che la notifica RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento, atti presupposti dell’impugnata cartella di pagamento, effettuata a mezzo di messo comunale, non fosse stata seguita dalla lettera raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notifica di cui all’art. 7, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 20 novembre 1982, n. 890.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune impositore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Parte contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contenente unico motivo di ricorso.
Successivamente parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere analizzata la eccezione di inammissibilità del ricorso.
L’eccezione è del tutto generica e non consente di comprendere a cosa si riferisca e quali siano le doglianze formulate nel corso del giudizio. È dunque inammissibile (Cass. 22/03/2025, n. 7662).
Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973. G li avvisi di accertamento
sarebbero stati regolarmente notificati alla società contribuente, e la norma RAGIONE_SOCIALE a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, relativa alla notifica RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, non sarebbe applicabile alle notifiche in materia di tributi locali, sicché la notifica sarebbe valida anche se il ricevente non fosse stato il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società.
La società contribuente ha sollevato eccezioni di inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza (art. 366, comma 6, c.p.c. ) e dell’esistenza di precedenti conformi (art. 360 bis c.p.c.) ed ha formulato ricorso incidentale, deducendo ai sensi dell’art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c., la falsa e/o erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 53/1994 e dell’art. 16 -ter del D.L. n. 179/2012 per omesso rilevamento dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo PEC RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale impugnata.
La difesa erariale si è costituita con controricorso, replicando in diritto in merito alla validità RAGIONE_SOCIALE spedizione RAGIONE_SOCIALE cartella da un indirizzo non contenuto nei registri ufficiali tratti dall”RAGIONE_SOCIALE‘ .
Va premesso che l’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ancorché contenuto in testo normativo recante ‘Disposizioni comuni in materia di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi’ deve ritenersi applicabile anche in riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi.
Tale ampia delimitazione del perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALE regola in questione è del resto confermata da consolidata prassi giurisprudenziale in tal senso ( ex plurimis: Cass. 22/04/2024, n. 10761).
4.1. Ciò chiarito, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato che in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c.,
che anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa costituisca adempimento essenziale RAGIONE_SOCIALE notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte (Cass. V, n. 2868/2017). (Cass. 20/09/2022, n. 27446).
La CTR ha dunque fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norma in questione.
Tale considerazione è dirimente e assorbente di ogni altra questione, ivi compreso il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente e le correlate eccezioni di inammissibilità (in relazione anche al dedotto difetto di autosufficienza).
6.1. Va rammentato, in proposito, che -per dichiarare l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in seguito al rigetto di quello principale -è necessario verificare preliminarmente l’ammissibilità del ricorso incidentale stesso , atteso che l ‘assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che deriva dall’accertamento dell’infondatezza del ricorso principale (considerato condizionante), implica comunque un esame dell’impugnazione condizionata sotto tale profilo.
6.2. Diversamente, se il ricorso incidentale è inammissibile sin dall’inizio, la subordinazione dell’interesse a impugnare all’accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non impone al giudice di legittimità l’esercizio del proprio potere -dovere di rilevarne e dichiararne l’inammissibilità, indipendentemente dalle eccezioni RAGIONE_SOCIALE parti (Cass. n. 6542 del 2/04/2004, n. 6542).
6.3. Una volta constatata l’ammissibilità del ricorso incidentale , senza neanche entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE doglianze incidentali, tale implicita statuizione è di per sé idonea a giustificare la mancanza di (una pronuncia di) accertamento dei presupposti per la condanna al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art . 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il ricorso va dunque respinto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti intimate costituite.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali, nei confronti del ricorrente principale, per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte costituita in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/03/2025.