Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24263 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8318/2020 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 4376/2019 depositata il 11/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo (avverso due avvisi di accertamento per TIA dell’anno 2007);
ricorre per cassazione NOME COGNOME con sei motivi;
la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con il raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione della concessionaria RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 148, cod. proc. civ., dell’art. 57, d. lgs. 546 del 1992 e della legge n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ; inoltre, omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, N. 5 cod. proc. civ.: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
Quanto alla prospettata violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente sostiene l’ inesistenza della notifica, per la mancata sottoscrizione del messo notificatore, degli avvisi di accertamento. Mancherebbe anche il numero cronologico delle notifiche.
Per la sentenza impugnata il motivo sulla omessa notifica del messo notificatore sarebbe stato proposto solo in appello e, in quanto tale, inammissibile.
Nel ricorso per cassazione il ricorrente sostiene che l’inesistenza della notifica (per omessa sottoscrizione) dovrebbe essere rilevata d’ufficio.
Si tratta di argomentazione non condivisibile, dal momento che l’eccezione, in quanto tale, era posta nella disponibilità della parte, e la sua proposizione per la prima volta in appello -circostanza non confutata dal ricorrente -violava il divieto di novità ex art.57 d.lgs. 546/92. Ad ogni buon conto, nessuna inesistenza o invalidità della notifica sussiste: « In tema di accertamento tributario, la mancanza della sottoscrizione dell’addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, per la quale è richiesto l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespizio della ricevuta del timbro dell’addetto alle poste e del timbro postale è idonea a garantire la sicura riferibilità dell’attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gli incombenti della notificazione» (Cass. Sez. 5, 03/12/2024, n. 30945, Rv. 673051 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/08/2018, n. 21071, Rv. 650056 – 01).
Rileva inoltre, sotto altro profilo, che la mancanza di numero cronologico della notifica non ne poneva di per sé in discussione, né le rendeva incerte, la regolare esecuzione e provenienza.
Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la prescrizione della pretesa (violazione degli art. 2934, 2935, 2396, 2943 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Per il ricorrente l’avviso sarebbe stato notifica to il 21 gennaio 2013, per la TIA del 2007, oltre i cinque anni. La decisione impugnata, correttamente, rileva che per il notificante vale la spedizione avvenuta il 24 dicembre 2012, quindi entro i cinque anni. Si tratta, infatti, di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296 del
2006: « Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».
Conseguentemente, « In tema di notificazione dell’atto impositivo operata mediante la Posta Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico-bolgetta a un ufficio postale, e non quella, successiva, della consegna, curata da quest’ultimo, all’ufficio centralizzato che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari» (Cass. Sez. 5, 27/06/2024, n. 17722, Rv. 671620 -01; vedi anche Cass. Sez. U., 09/12/2015, n. 24822, Rv. 637603 -01 e Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 – 01).
4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la nullità dell’avviso di accertamento in quanto non firmato da un rappresentante dell’ente , e l’omessa motivazione sul punto (violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 267 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Il motivo è inammissibile. La decisione impugnata motiva adeguatamente sulla questione rilevando che la firma è stata apposta a stampa con l’indicazione del nome del firmatario, funzionario dell’ente delegato. Il ricorso non si confronta con questa motivazione, conforme, peraltro, alla giurisprudenza della Cassazione, ma si limita a reiterare i motivi dell’appello: « In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale,
sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del soggetto predetto» (Cass. Sez. 5, 24/04/2024, n. 11045, Rv. 671066 – 01).
Relativamente ai motivi 4, 5 e 6 del ricorso (determinazione della tariffa; difetto di legittimazione della concessionaria; Iva sulla TIA), la sentenza impugnata rileva che gli stessi sono stati proposti solo in appello e, quindi, inammissibili.
Il ricorrente non contesta l’omessa proposizione nel ricorso introduttivo, ma ritiene che per la determinazione della tariffa, da parte della concessionaria, non si trattava di domanda nuova ma di una limitazione del petitum . Non può condividersi tale prospettazione in quanto si tratta di una domanda nuova (violazione di legge) da proporre con il ricorso introduttivo, riguardando un aspetto specifico della contestazione dell’avviso di accertamento.
Gli altri due aspetti sono domande nuove a tutti gli effetti, non rilevabili d’ufficio (Iva sulla TIA e legittimazione ad agire della concessionaria) e, quindi, inammissibili ex art. 57 cit..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/02/2025 .