Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Oggetto: Plusvalenza – Cessione di terreno edificabile – Omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova -Differenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31059/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, n. 4360/05/2021, depositata in data 10 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. NOME COGNOME impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania (d’ora in poi, per brevità, CTP) l a comunicazione di presa in carico n. NUMERO_CARTA, emessa ex art. 29, comma 1, lett. b), d.l. 78/2010, per il complessivo importo di Euro 63.753,93, relativo ad imposte e sanzioni indicate nell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, e notificatole il 10 settembre 2015, assumendo che quest’ultimo non le era mai stato notificato e che comunque era tardivo ed errato nel merito.
L’agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE) si costituiva tardivamente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Anche l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva tardivamente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, in quanto avente ad oggetto un atto non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, e depositando documentazione attestante la rituale notifica dell’avviso di accertamento.
La CTP, affermata l’impugnabilità dell’avviso di presa in carico, riteneva, in primo luogo, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE; evidenziava, poi, la tardività della documentazione depositata dall’RAGIONE_SOCIALE, relativa alla notifica (regolarmente eseguita) dell’avviso, e la tempestività dell’avviso di accertamento, dovendo applicarsi nella fattispecie (relativa ad omessa dichiarazione, per l’anno 2009 , del prezzo ricevuto per la vendita del terreno il 23 dicembre 2008) il termine settennale ex art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973; detto termine scadeva il 31 dicembre 2016 e la contribuente aveva ricevuto l’avviso di presa in carico nel mese di ottobre 2015, in tal modo venendo a conoscenza dell’avviso di accertamento.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, avendo la ricorrente pagato, in data anteriore alla stipulazione dell’atto, ed entro il termine ultimo (prorogato al 30 giugno 2008), la cd. imposta
sostitutiva (di cui all’art. 7 l. 448/2001), della quale aveva prodotto quietanza di pagamento.
La contribuente interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania (d’ora in poi per brevità CTR) chiedendone l’integrale riforma. Lamentava, in particolare: a) la nullità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento e b) la sua incompletezza, non avendo l’Ufficio depositato l’avviso di ricevimento dell’avviso di deposito ex art. 140 cod. proc. civ.; c) la nullità dell’accertamento, stante la validità della rivalutazione del terreno eseguita dalla ricorrente; d) l’illegittima compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
L’Ufficio si costituiva spiegando appello incidentale , deducendo la rituale notifica dell’avviso di accertamento, nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ..
La CTR respingeva il gravame della contribuente ed accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, sulla scorta della documentazione attestante la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento, non impugnato e, perciò, divenuto definitivo; inoltre, la contribuente non aveva dato prova dell’integrale pagamento della rivalutazione.
Per la cassazione della citata sentenza NOME COGNOME, quale erede della contribuente, ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, sia perché tardivo sia perché mira ad una nuova valutazione del merito della vicenda.
Il ricorso è stato, quindi, prima fissato per l’adunanza camerale del 21 marzo 2025 e, successivamente, a seguito di ordinanza interlocutoria n. 17733/2025 con la quale, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito, per l’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.p.r. 600/73 in relazione
all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuta valida la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in difetto del deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; il giudice di appello ha ritenuto sufficiente, a tal fine, l’attestazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catania, in cui però si dà atto unicamente della consegna, in data 3 ottobre 2014, della raccomandata, senza specificare dove e nelle mani di chi.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’«omesso esame del contenuto della nota di poste italiane. Fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.» per aver la CTR erroneamente affermato che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva attestato che la raccomandata era stata consegnata alla COGNOME presso la propria residenza, mentre la nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attestava unicamente la consegna della raccomandata. Pertanto, la detta nota non poteva ritenersi equipoll ente all’avviso di ricevimento della raccomandata.
I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi avendo ad oggetto la medesima doglianza (ovvero l’asserito travisamento del contenuto di un fatto, id est la nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) sono fondati nei termini appresso indicati.
3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte sono state, di recente, chiamate a dirimere il conflitto insorto nella giurisprudenza di questa Corte se possa dedursi in sede di legittimità, per il tramite del numero 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art . 115 codice di rito, determinata dall’essere il giudice di merito incorso nel cd. ‘travisamento della prova’.
Con la sentenza 05/03/2024, n. 5792 le Sezioni Unite, dopo aver premesso che la tesi sposata dall’ordinanza n. 11111/2023 «si risolve nel rovesciamento della scelta legislativa inscritta nella novella del n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., così da pervenire ad un risultato interpretativo che renderebbe l’accesso al ricorso per cassazione ancor più ampio di quanto non fosse prima» (§ 10.), che «occorre guardare al tema in esame avendo realistica
consapevolezza del vero bersaglio che l’accoglimento della tesi sostenuta dall’ordinanza finirebbe per abbattere: bersaglio che appare essere costituito dall’assetto del giudizio di legittimità scaturente dalla riformulazione del n. 5 dell’articolo 360 c.p .c. all’esito della riforma del 2012, nella complessiva lettura datane da una decisione che, a ragione, costituisce da anni un punto fermo nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053» (§ 10.6), hanno affermato che «l’auspicio a neutralizzare la portata della riforma del 2012, con la riduzione del controllo motivazionale che essa ha comportato, attraverso l’introduzione della sindacabilità per cassazione del travisamento della prova, va disatteso, prima di ogni altra considerazione, poiché si risolve nel palesato intento, confliggente con la stessa funzione istituzionale della Corte di cassazione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ed al precetto costituzionale che vuole il giudice sottoposto soltanto alla legge, ma a quella certamente sottoposto, di ribaltare l’assetto che il legislatore ha inteso dare al giudizio di legittimità Il nuovo assetto derivante dalla novella del n. 5 dell’articolo 360 c.p.c. è stato poi esaminato ed organicamente ricomposto nella nota Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, nell’attento rispetto del quadro costituzionale. Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che la riforma ha introdotto nell’ordinamento, nel n. 5 dell’articolo 360 c. p.c., un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Si tratta di un vizio normalmente extratestuale (giacché è possibile ma non certo probabile che il giudice di merito riferisca di un fatto storico controverso e decisivo, ma poi ometta di esaminarlo ai fini della decisione). La riformulazione del n. 5 ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite RAGIONE_SOCIALE norme che
impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e la «motivazione apparente»; il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile». In questo ca so occorre evidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5 dell’articolo 360 c.p.c. (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio si cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802)» (§ 10.8 e § 10.9).
Si è, poi, precisato che «se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, inteso nel senso bifronte di cui si è detto, rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (si tratta di indirizzo scontato, sicché basterà citare Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio RAGIONE_SOCIALE « carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più, consentendo appunto l’ingresso a censure concernenti il menzionato vizio extratestuale. Insomma, per dirla con chiarezza, la ricorribilità per cassazione per travisamento della prova assegnerebbe alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito» (§ 10.10).
Inoltre, «un travisamento della prova, nel suo «contenuto oggettivo», non denunciabile per revocazione, che occorrerebbe spendere nel giudizio di legittimità, non esiste: il travisamento della prova in senso proprio, come si è detto, è difatti un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del
dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi. Ebbene, per un verso, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; per altro verso il momento dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE informazioni probatorie che dal dato probatorio possono desumersi è, come è sempre stato, affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale». In questo secondo caso non v’è il rischio del consolidarsi di «un’inemendabile forma di patente illegittimità della decision e», giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell’errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile. Non residua al lora nient’altro che l’eventualità che la Corte di cassazione sia di opinione diversa dal giudice di merito «intorno alla giustizia o alla perfetta legalità della decisione», per riprendere la citazione fatta poc’anzi, ma questa è un’eventualità che al diritto vigente non interessa» (§ 10.11).
Si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto «il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione proba toria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’artic olo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (§ 10.17).
In definitiva, è possibile denunciare in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., l’errore in cui sia incorso il giudice di merito, quando, trattandosi di fatto processuale probatorio controverso tra le parti (ed il fatto è controverso quando la pronuncia del giudice riflette la prospettazione di una RAGIONE_SOCIALE parti), abbia supposto un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Per fatto probatorio deve intendersi non già il fatto storico che per mezzo dell’istruzione probatorio deve accertarsi bensì l’oggetto della percezione del giudice (il documento, la foto, le dichiarazioni dei testi).
Ciò debitamente premesso, nella specie, trattandosi di fatto sostanziale (accaduto prima ed al di fuori del giudizio), ovvero la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla presa in carico impugnata in iudicio , deve ritenersi, in primo luogo, ammissibile -alla luce della sentenza a Sezioni Unite prima scrutinata – la censura proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., e, in secondo luogo, fondata, atteso che è palese l’errore percettivo compiuto dalla CTR circa il luogo ed il destinatario della comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, nella nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (inserita nel fascicolo di secondo grado, acquisito a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 17335/2025) viene unicamente precisato che la raccomandata (indicata con il relativo numero identificativo) venne consegnata al ‘destinatario’. Non vi è il
nome del soggetto che ha ricevuto la CAD, né l’indirizzo presso il quale è avvenuta la consegna.
La detta nota, quindi, non può ritenersi equipollente all’avviso di ricevimento della CAD; secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, a tal fine è necessario che la nota rechi l’indicazione della persona cui lo stesso è stato consegnato (Cass. n. 2551 del 30/01/2019, senza che sia ovviamente necessaria la sottoscrizione di tale persona, Cass. n. 14574 del 06/06/2018), e l’indirizzo ove è stata effettuata la consegna (Cass. n. 22348 del 15/10/2020, che conferma la possibilità del rilascio di un duplicato della CAD da parte RAGIONE_SOCIALE poste, in applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, anche se tale disposizione riguarda specificamente l’avviso di ricevimento).
La fondatezza del secondo motivo e la conseguente invalidità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento implica l’accoglimento anche del primo motivo, con il quale è stata dedotta, sotto il profilo della violazione di legge, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in difetto del deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
5 . L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, con il quale il ricorrente lamenta l’«omesso esame del la delega di pagamento della prima rata dell’imposta dovuta per la rivalutazione del terreno venduto fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.» per aver la CTR erroneamente affermato che la COGNOME non avere provato il pagamento dell’imposta dovuta, avendo prodotto solo il modello F24, unitamente alla presa in carico da parte di un istituto di credito non identificato. Di contro, la contribuente aveva depositato la quietanza di pagamento dell’imposta sulla rivalutazione, avvenuto mediante home banking .
In conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno accolti, assorbito il terzo; non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, poiché, alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato, deve ritenersi invalida la notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla presa in carico impugnato nel presente giudizio, e, per l’effetto, illegittima quest’ultima, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento dell’ originario ricorso della contribuente.
La novità della questione giuridica trattata, oggetto di un recente intervento a Sezioni Unite, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese sia dei gradi di merito sia del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie l’o riginario ricorso della contribuente.
Compensa le spese de ll’intero processo tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025 .
Il Presidente
NOME Giudicepietro