Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5331 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5331 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME OLIMPIA
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10941/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito Pec, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente-
contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi nel grado d’appello dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito Pec. -intimati-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel grado d’appello dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portici alla INDIRIZZO
-intimata-
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 6329/2023, depositata il 14/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE l’avviso di presa in carico n. 67120016434951006, notificato a mezzo posta in data 12/03/2020, recante la pretesa di complessivi € 290.432,70, comprensiva di imposte ed interessi determinati con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2014, emesso nei confronti del sig. NOME COGNOME, deceduto in data 30/12/2016 e asseritamente mai notificatogli.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE declinando la propria legittimazione passiva con riguardo alle doglianze attinenti al merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa e chiedendo che venisse integrato il contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE che, infatti, si costituiva e rilevava la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento per compiuta giacenza in data 29/10/2019.
Con la sentenza n. 14195/05/2021 depositata in data 30/12/2021 la predetta CRAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso poiché la Direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notifica a mezzo posta RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento.
I contribuenti presentavano, quindi, impugnazione innanzi alla competente C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania, contestando la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto di quello impugnato e nel merito, di essere stati considerati eredi di COGNOME NOME, nei cui confronti era stato compiuto l’accertamento, mentre in realtà essi erano soltanto chiamati all’eredità, cui avevano medio tempore rinunciato; controdeduceva l’RAGIONE_SOCIALE, ritenendosi non legittimata passivamente rispetto alle eccezioni proposte da controparte, mentre l’RAGIONE_SOCIALE sosteneva la legittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 6329/22/2023 depositata in data 14/11/2023, la C.t.r., in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, annullava l’atto impugnato per irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento e compensava le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, l’ADE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo con il primo, la violazione degli artt. 24, commi 2, 3 e 4, 57 d.lgs. 546/1992 e 115, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e con il secondo, la violazione degli artt. 8, commi 1 e 4, e 14, l. 890/1982, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I contribuenti e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, commi 2, 3 e 4, ancora art. 57 d.lgs. n. 546/1992 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE deduce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per avere pronunciato su vizi del procedimento di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento non proposti in primo grado nelle forme previste dalla legge. Ed invero, nel ricorso di primo grado le odierne parti intimate hanno denunciato soltanto la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento e, poi, all’esito del deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione comprovante l’avvenuta regolare notifica di detto atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con la veste di una memoria illustrativa hanno integrato l’originaria doglianza contestando la conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE‘avviso depositato, la loro stessa qualità di eredi e la modalità di notifica diretta RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Osserva la ricorrente che il predetto atto era da ritenersi inammissibile perché adottato senza il rispetto dei requisiti di cui all’art. 24 cit. In ogni
caso lo stesso non censurava nel merito l’irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica sicchè quest’ultima doveva ritenersi avvenuta regolarmente, tanto che la stessa RAGIONE_SOCIALE dava atto di ciò.
Ed invece, in appello le parti hanno fatto valere, in violazione del citato art. 57, l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE circa la spedizione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata, così di fatto proponendo una nuova inammissibile ‘eccezione’ non rilevata dalla sentenza impugnata che ha perciò violato l’art. 112 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, commi 1 e 4 e 14, l. n. 890/1982, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.’, l’ADE deduce che i giudici di appello hanno ritenuto erroneamente irregolare la notifica nonostante sia stata seguita la scansione procedurale prevista dalle citate norme, con produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.).
A dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza del proprio operato L’RAGIONE_SOCIALE riporta, peraltro, nel proprio ricorso l’immagine degli avvisi di ricevimento intestati ai vari contribuenti dai quali risulta la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica.
3. Il primo motivo è infondato e va rigettato
3.1. Deve innanzitutto rilevarsi che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 d.lgs. 546/1992 il ricorso deve effettivamente contenere tutte le informazioni previste dalla norma e, in particolare, l’indicazione dei motivi (lett. e).
L’art. 24 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto prevede, poi, al comma 2 che sia possibile l’integrazione dei motivi originariamente proposti quando la stessa si sia ‘resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALEe altre parti o per ordine RAGIONE_SOCIALEa commissione’ e che debba avvenire ‘entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito’. Al comma 5, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 24
è, poi, specificato che l’integrazione deve avvenire ‘mediante atto avente i requisiti di cui all’art. 18 per quanto applicabile’.
3.2. In merito all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme predette, questa Corte ha affermato che la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio (Cass. 8114/2002; Cass. 13087/2003; Cass. 10802/2010) ovvero nelle memorie integrative ex art. 24 d.lgs. 546/1992, i cui motivi aggiunti sono consentiti nella limitata e peculiare ipotesi di “deposito di documenti non conosciuti ad opera RAGIONE_SOCIALEe altre parti o per ordine RAGIONE_SOCIALEa commissione” (Cass.23326/2013; cfr. Cass.22662/2014; Cass. n. 11177 del 2016).
Il contenzioso tributario ha, infatti, un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti con il ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal già citato art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 19616 del 2018; Cass. n. 22662 del 2014; Cass. n. 15647 del 2019; Cass. n. 26313 del 2020).
Il citato comma 2 individua, pertanto, una ‘eccezione alla regola generale RAGIONE_SOCIALEa completezza e non etero-integrabilità del ricorso, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa natura impugnatoria/accertativa RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria: solo quando l’Amministrazione produce un atto integrativo o accessorio al provvedimento lesivo già impugnato, ampliando il thema decidendum, per ricostituire il contraddittorio (e mantenere la concentrazione unitaria del processo, prevendendo plurimi ricorsi autonomi di atti collegati) è consentito al contribuente leso di impugnare con motivi aggiunti (impropri) i nuovi atti, ovvero spiegare ulteriori difese con motivi aggiunti (propri) derivanti dalla conoscenza di profili nuovi all’esito RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio. Trattandosi di norma
eccezionale, sconta la stretta interpretazione di cui all’art. 14 disp. prel. al codice civile, donde ne è inibita l’applicazione analogica ai casi in cui non ci sia produzione documentale, esclusa restando l’introduzione di motivi od argomenti nuovi specie se in conseguenza (non di atti, ma di meri) fatti e circostanze che erano o dovevano essere noti in quanto conseguenza di previsione di legge, peraltro non nuova (Cass., sez. 5, n. 16504 del 2020)’ (Cass. n. 6108 del 2024).
3.3. Nel caso di specie, risulta dagli atti che le odierne parti intimate hanno impugnato l’avviso di presa in carico n. NUMERO_CARTA, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e che, nel corso del giudizio di primo grado, l’RAGIONE_SOCIALE ha, invece, depositato la affermata prova di avere notificato detto atto alle parti intimate, in quanto eredi di NOME COGNOME, a mezzo del servizio postale.
Lo stesso ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ADE dà atto RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti intimate alla C.t.p. di ordinare, nel caso in cui la controparte avesse dedotto la rituale notifica del predetto atto, il deposito RAGIONE_SOCIALE‘originale al fine di proporre eventualmente motivi aggiunti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992.
Ed infatti, all’esito del deposito in giudizio RAGIONE_SOCIALEa notifica del menzionato avviso di accertamento, le odierne parti intimate, con atto RAGIONE_SOCIALE’11/5/2021 hanno contestato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa notifica di cui si discute, disconoscendo la conformità all’originale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, ed il loro status di eredi di NOME COGNOME, poiché è solo a partire da tale momento che hanno avuto piena contezza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto e RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa notifica nei loro confronti.
Non appare dunque decisiva la circostanza che l’atto con cui sono state integrate le originarie doglianze sia stato indicato quale ‘memoria illustrativa’, dovendosi avere riguardo più che alla sua formale qualificazione alla sostanza di esso e dunque al suo contenuto concreto,
conformemente al principio RAGIONE_SOCIALEa prevalenza RAGIONE_SOCIALEa sostanza di un atto sulla sua forma più volte affermato da questa Corte (si veda, ad esempio, Cass. n. 13923 del 06/07/2015, n. 25837 del 11/12/2007; n. 23495 del 12/11/2007) e all’orientamento che attribuisce al giudice il potere di interpretare la domanda e valutare il contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa (Cass. n. 13602 del 21/05/2019; n. 9909 del 16/04/2025).
D’altra parte, la C.t.p. nel rigettare il ricorso proposto dalle parti odierne intimate avverso l’avviso di presa in carico, nulla dice circa l’illegittimità del mezzo con cui le stesse hanno denunciato la non conformità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento prodotto in giudizio con quello asseritamente notificatogli tramite servizio postale e il mancato possesso RAGIONE_SOCIALEa loro qualità di eredi, limitandosi ad affermare che ‘Non possono, dunque, qui trovare ingresso le doglianze, peraltro infondate, introdotte dai ricorrenti con le memorie illustrative, nè quelle restanti introdotte con il ricorso introduttivo’, ritenendo evidentemente che al di là RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nei termini predetti, lo stesso contenesse di fatto dei motivi aggiunti al ricorso principale.
Anche la C.t.r. nell’impugnata sentenza, nell’accogliere l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe allora appellanti non si è pronunciata sulla questione del mezzo con cui in primo grado sono stati integrati i motivi originariamente proposti, passando direttamente ad esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEe loro doglianze, dovendo quindi ritenersi che abbia rigettato implicitamente i rilievi RAGIONE_SOCIALE‘ADE avanzati sotto questo profilo, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di questa corte secondo cui l’accoglimento di una domanda determina il rigetto implicito di quelle incompatibili con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa avanzata con i capi di domanda non espressamente esaminati (Cass. n. 17956 del 11/09/2015).
Il secondo motivo è invece fondato.
4.1. L’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa l. 890/1982 prevede, al comma 1, che quando le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di
riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza RAGIONE_SOCIALEe persone sopra menzionate, ‘il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario’ e al comma 4 che ‘Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura RAGIONE_SOCIALE‘operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘abitazione, RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o RAGIONE_SOCIALE‘azienda’.
4.2. L’avviso in parola, a norma del comma citato, deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, RAGIONE_SOCIALEa data di deposito e RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro RAGIONE_SOCIALEo stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione RAGIONE_SOCIALEa lettera raccomandata di cui si è detto.
4.3. Le relate di notificazione degli avvisi di ricevimento sono stati riportati dalla ricorrente nel ricorso per cassazione ed emerge che l’agente notificatore, in assenza temporanea dei destinatari, li ha avvisati tramite spedizione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata con ricevuta di ritorno RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale, che non veniva, poi, ritirato nei termini di legge. Occorre in proposito ricordare che la compiuta valutazione del fatto processuale è una specifica attribuzione del giudice del merito.
La sentenza impugnata ha, invero, dapprima rilevato che le odierne parti intimate non sono state rinvenute nelle rispettive abitazioni alla data
del tentativo di notifica del 17/10/2019 e che gli atti notificandi sono stati depositati presso l’ufficio postale in data 21/10/2019 con attestazione di compiuta giacenza in data 29/10/2019, osservando poi che ‘Dalle produzioni di primo grado sembra evincersi anche l’immissione in cassetta in data 12/11/2019 RAGIONE_SOCIALEe raccomandate’ , ed aggiunge che ‘Non è dato poter distinguere fra le attestazioni di deposito in ufficio dei pieghi contenenti gli atti da notificare e quelle RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni di avvenuto deposito, RAGIONE_SOCIALEe quali non risulta in alcun modo che sia stata tentata la consegna a mani dei destinatari, ma soltanto effettuato il deposito in ufficio e ritenuta la compiuta giacenza dopo otto giorni, anziché i rituali dieci’, così da concludere che non vi è prova del fatto che le parti siano state poste nelle condizioni di sapere che l’atto notificando era a loro disposizione nell’ufficio postale (‘Nella concreta fattispecie, la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto notificando e la spedizione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di avvenuto deposito risultano contestuali: non vi è traccia RAGIONE_SOCIALEe modalità di tentata consegna RAGIONE_SOCIALEe C.A.D. ai recapiti dei destinatari, apparendo invece che le stesse siano state depositate in ufficio contemporaneamente ai plichi contenenti gli avvisi di accertamento; peraltro, ne è stato ritenuto il compimento del periodo di giacenza, in maniera anomala, al compimento RAGIONE_SOCIALE‘ottavo invece che del decimo giorno’). La CTR sembra operare riferimento all’invalidità del procedimento notificatorio, ma non evidenzia con adeguata chiarezza quale sia il vizio invalidante.
4.4. A fronte RAGIONE_SOCIALE‘iter notificatorio osservato dalla ricorrente, l ‘impugnata sentenza non esplicita in maniera chiara quale documentazione sia stata effettivamente valutata al fine di raggiungere le conclusioni sopra indicate, sicché la Corte di giustizia tributaria regionale dovrà rivalutare la documentazione agli atti del giudizio, in primo luogo le relate di notificazione degli avvisi di accertamento e, se del caso, RAGIONE_SOCIALEe C.A.D., facendo espressa menzione di essa ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta
ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘iter notificatorio degli avvisi di accertamento di cui si controverte.
In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria regionale dovrà, poi, ove necessario, valutare anche le ulteriori questioni proposte dalle parti e ritenute assorbite nella pronuncia d’appello in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito di detto giudizio, ove non siano maturate preclusioni processuali, tra cui la questione RAGIONE_SOCIALEo status di eredi di alcune RAGIONE_SOCIALEe odierne parti intimate ‘che hanno documentato di aver rinunziato con atto notarile in data 3.11.2022 all’eredità di colui nei cui confronti la pretesa era originariamente sorta’.
In conclusione, va accolto il secondo motivo oggetto del ricorso, rigettato il primo, e per l’effetto, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, cui si demanda di uniformarsi ai principi sopra indicati e di provvedere, altresì, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo oggetto del ricorso, rigettato il primo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C orte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’11 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME