Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32593 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32593 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 22863/2022 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: EMAIL;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2223/18/2022, depositata il 2.03.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Napoli accoglieva il ricorso proposto da COGNOME avverso il preavviso di fermo amministrativo e il prodromico
Oggetto:
Tributi
avviso di accertamento esecutivo, per IRPEF e altro, in relazione all’anno 2012 ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate -Riscossione, osservando, per quanto qui rileva, che:
-l’avviso di accertamento, prodromico al preavviso di fermo, risultava regolarmente notificato al contribuente, ai sensi del l’art. 60, comma 3, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, stante l’impossibilità di consegnare l’atto per assenza del destinatario, con conseguente deposito dello stesso in busta sigillata presso la Casa comunale e successivo invio della raccomandata informativa; l’attestazione dell’agente notificatore di avere acquisito informazioni in loco faceva prova fino a querela di falso (che non risultava proposta) della ricezione di tali dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza;
-l’avviso di accertamento con la relata di notifica, completa di tutti gli adempimenti, era stato allegato agli atti;
COGNOME NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l ‘Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione resistevano con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 della l. n. 890 del 1982 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto rituale la notificazione dell’avviso di accertamento contestato, senza verificare se l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa fosse stato prodotto in giudizio e se, nel caso positivo, esso attestasse con ragionevolezza che il destinatario avesse avuto conoscenza, almeno legale, di quella raccomandata; il ricorrente
lamenta, in altri termini, che l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate -Riscossione non avrebbero provato di avere compiuto uno degli elementi essenziali della procedura notificatoria di cui all’art. 8 della l. n. 890 del 1982 (e 140 cod. proc. civ.), relativo alla notifica della raccomandata informativa, con la quale si deve avvisare il destinatario del tentativo di notificazione e del deposito dell’atto presso la Casa comunale, non essendo sufficiente la prova della spedizione di detta raccomandata, ma occorrendo anche la produzione del relativo avviso di ricevimento, contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito (cd. CAD);
con il secondo motivo, deduce la violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, con il quale era stata eccepita l’inammissibilità e la tardività dell’appello , perché proposto da un avvocato del libero foro, anziché da un funzionario dell’Agenzia delle entrate Riscossione, senza che ne ricorressero le condizioni;
per ragioni di priorità logica va esaminato prima il secondo motivo che è infondato;
sebbene la CTR abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appello suindicato, va premesso che, secondo l’indirizzo ormai costante di questa Corte, ‘Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello
(determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto’ ( ex plurimis , Cass. 28.06.2017, n. 16171);
-con riferimento al patrocinio dell’Agenzia delle entrate -Riscossione, le Sezioni unite di questa Corte (n. 30008 del 2019) hanno chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a) dell’avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati a essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; (b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, quarto comma, r.d. cit. (nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016) in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell’avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l’Agenzia e l’avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro ” postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo “, nemmeno nel giudizio di legittimità;
il primo motivo è in parte inammissibile;
per quanto riguarda la notificazione del prodromico avviso di accertamento, occorre richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui ‘nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell’art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546’ (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006, n. 11674 del 2013; n. 18472 del 2016; n. 35014 del 2022);
la censura, così come proposta, contrasta con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dal messo notificatore nell’eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo, prodromico al preavviso di fermo impugnato, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all’applicazione del prima richiamato principio;
la CTR ha accertato, infatti, che ‘dalla documentazione risulta la notifica dell’atto di cui in contestazione. E questo un dato di fatto che va ad assorbire tutte le eccezioni opposte dall’appellato. In effetti l’attestazione del pubblico ufficiale di avere acquisito informazioni in loco fa piena prova fino a querela di falso della ricezione delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, querela di falso che, nel caso in esame, non risulta proposta. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio il messo notificatore ha proceduto alla notifica dell’atto ai sensi dell’art. 60 del DPR 600 del 1973 lettera e) stante l’impossibilità di consegnare l’atto. Il messo notificatore, dopo la compilazione della relata di notifica per “assenza del destinatario”, ha depositato l’atto in busta sigillata sulla quale è stato trascritto il numero di cronologico 859/17, presso la Casa Comunale del Comune di Castellammare di Stabia dandone notizia a mezzo raccomandata informativa nr. 7869046741/5. Notificando così correttamente l’avviso di accertamento. Detto avviso di accertamento nr. TELTELM001701 con relata di notifica completa di tutti gli adempimenti ex art. 60 del DPR 600 del 1973 è allegato agli atti alla lettera e)’ .
i giudici di appello hanno verificato la sussistenza della necessaria attestazione effettuata dal messo notificatore circa l’irreperibilità del destinatario e, quindi, la correttezza di tutti gli adempimenti prescritti dal procedimento notificatorio eseguito;
il motivo è in parte anche infondato;
-dal contenuto della documentazione relativa alla notificazione dell’avviso di accertamento, riportato nel testo del ricorso per cassazione, si evince che la notificazione di detto atto sia avvenuta seguendo la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ. , stante l’irreperibilità relativa del destinatario ;
gli adempimenti prescritti dall’art. 140 cod. proc. civ. sono i seguenti: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito;
– questa Corte ha più volte affermato che “ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (Cass. n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019); ne consegue che, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019);
-nella specie, è stata prodotta un’attestazione dell’agente postale nella specie, il secondo avviso di ricevimento contrassegnato dal n. 946 – che si era recato presso il domicilio del destinatario per la
consegna della raccomandata informativa e anche in questa occasione il destinatario era risultato irreperibile;
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore delle controricorrenti Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.400,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2024