Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/11/2024
ICI IMU Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25704/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Taranto (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , e del dirigente della Direzione affari legali, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2423/2021, depositata il 24 agosto 2021, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 2423/2021, depositata il 24 agosto 2021, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento (n. 844 dell’ undici dicembre 2014) emessa per la riscossione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2006 e sulla base di un previo avviso di accertamento (notificato il 2 gennaio 2012 e non impugnato);
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che:
-in corso di giudizio l’Ente impositore aveva prodotto – dapprima in copia, poi in originale, l’avviso di ricevimento « della raccomandata NUMERO_DOCUMENTO0 di spedizione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO» nonché una distinta delle raccomandate consegnate per la spedizione all’Ufficio postale;
così come emergeva da detta distinta, la raccomandata era stata inviata alla RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo di INDIRIZZO, in Taranto, e pur contestando l’appellante che detto indirizzo era stato variato, in quanto la sede sociale era stata trasferita alla INDIRIZZO (in data 22 novembre 2011) -ciò non di meno la notifica doveva ritenersi legittimamente eseguita in quanto -recando l’avviso di ricevimento l’indicazione del suo destinatario (non anche del relativo indirizzo) – la raccomandata postale doveva ritenersi consegnata presso la sede sociale della RAGIONE_SOCIALE «(diversa da quella indicata nella menzionata distinta delle raccomandate)» ove «l’agente postale, per sua attestazione, ha provveduto alla consegna raccogliendo la firma della persona dichiaratasi incaricata di tale attività che non ha espresso alcuna riserva.»;
né diversamente rilevava, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, che dall’avviso di ricevimento non emergesse la qualità del consegnatario dell’atto che aveva apposto una sottoscrizione illeggibile -ovvero la mancata indicazione dell’indirizzo del destinatario, dovendosi ritenere «a tal fine sufficiente per la sua identificazione la denominazione della Società destinataria presso la quale l’agente postale ha effettuato il recapito»;
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria;
il Comune di Taranto resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Considerato che:
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. 20 novembre 1982, n. 890 assumendo, in sintesi, che:
nella fattispecie, per la spedizione postale, era stata «utilizzata la busta verde di notificazione atti giudiziari e lo speciale avviso di ricevimento atti giudiziari di colore verde», così che dovevano trovare applicazione le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982, cit., non anche quelle relative alla notifica della cartella di pagamento ovvero del regolamento postale (d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39);
così come poteva desumersi dalla distinta di spedizione (del 28 dicembre 2021) prodotta in giudizio, l’avviso di accertamento ICI in notifica era stato spedito a mezzo del servizio postale alla RAGIONE_SOCIALE presso la sede di INDIRIZZO quando -e sin dal precedente 21 novembre -detta sede era stata trasferita in INDIRIZZO;
-come poi emergeva dall’avviso di ricevimento (pur) prodotto -nel quale era stata sbarrata la casella relativa al «Destinatario persona giuridica» il consegnatario dell’atto in notifica aveva apposto una
sottoscrizione illeggibile «sul rigo ‘firma del destinatario o della persona delegata’»;
in un siffatto contesto residuava, pertanto, incertezza assoluta sul luogo di notifica dell’atto e sulla stessa persona del consegnatario -la cui qualifica non risultava indicata nell’avviso di ricevimento , – con conseguente nullità della notifica e, per vero, inapplicabilità dei precedenti di legittimità evocati dal giudice del gravame;
in via di subordine, la ricorrente insta per la sospensione del giudizio di legittimità in relazione alla proposta querela di falso che era stata definita dal Tribunale di Taranto con sentenza (n. 2092/2023, del 15 settembre 2023) non ancora passata in giudicato;
-in via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità dell’istanza di sospensione del giudizio che è stata proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto -secondo un consolidato e risalente orientamento interpretativo della Corte – il provvedimento (così) richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez. U., 21 dicembre 2020, n. 29172; Cass., 7 maggio 2009, n. 10487; Cass., 31 maggio 2006, n. 13001; Cass., 18 giugno 2001, n. 8193; Cass., 22 giugno 1990, n. 6265);
peraltro, va rimarcato, lo stesso oggetto della domanda proposta in sede di querela di falso ne rende evidente l’incongruenza rispetto al thema decidendum del giudizio devoluto all’esame della Corte, così come del resto emergerà dell’esame del ricorso;
-ne consegue che va disattesa (anche) l’istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente;
-tanto premesso, il motivo di ricorso è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso;
-va anteposto il rilievo secondo il quale -così come inequivocamente emerge dalla ridetta distinta di spedizione che
espone, oltre all’elenco cumulativo delle raccomandate consegnate per la spedizione alle RAGIONE_SOCIALE dal Comune di Taranto («utente della macchina affrancatrice TARGA_VEICOLO cod. n. NUMERO_DOCUMENTO»; così la distinta), il timbro postale (del 28 dicembre 2021; per la natura di atto pubblico della distinta in questione v. Cass. Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452) -nella fattispecie viene in rilievo una notifica eseguita direttamente dall’Ente impositore avvalendosi del servizio postale, ai sensi, dunque, della l. n. 890 del 1982, cit., art. 14 (v., in termini generali, Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007; Cass., 10 giugno 2008, n. 15284);
come la Corte ha in diverse occasioni statuito – e diversamente da quanto assume parte ricorrente -la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritener si ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (v., ex plurimis , Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047 cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007);
e si è al riguardo, altresì, precisato che l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della
medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275);
4.1 -con riferimento, poi, alla stessa disciplina delle notifiche eseguite a mezzo dell’ufficiale giudiziario e, dunque, in specifica applicazione (anche) delle disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 – la Corte ha statuito, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, che è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica; così che, qualora dalla relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (cfr., ex plurimis , Cass., 4 dicembre 2020, n. 27844; Cass., 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., 5 settembre 2012, n. 14865; Cass., 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., 2 luglio 2010, n. 15798; Cass., 14 giugno 2005, n. 12754);
– e, a riguardo della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, si è per l’appunto rilevato che, ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, – disposizione, questa, estensibile alle persone giuridiche – la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, può essere effettuata a persona all’uopo addetta «e, allorché il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale è
dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo» (così Cass. Sez. U., 24 ottobre 2005, n. 20473 cui adde Cass., 5 febbraio 2009, n. 2835);
-i rilievi sin qui svolti danno, allora, conto del principio di diritto (da ultimo) posto dalla Corte con riferimento alla notifica (di una cartella di pagamento) eseguita presso la trasferita sede legale di una persona giuridica, essendosi statuito che detta notifica è (così) comunque idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell’ente medesimo «a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l’attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell’ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all’ente medesimo» (Cass., 5 giugno 2020, n. 10694);
conclusione, questa, che deve, in effetti, correlarsi al rilievo fidefaciente dell’accertamento condotto dall’agente postale all’atto della consegna del plico e che involge -oltreché il luogo di consegna dell’atto la stessa relazione di dipendenza, o incarico, che il consegnatario ha speso al momento dell’attività di consegna posta in essere dall’agente postale;
laddove, allora, del tutto inconcludente, ai fini della decisione, rimane, come anticipato, lo stesso incidente di falso proposto dalla parte, atteso che, come rilevato, la (ben più ampia) relazione prospettabile tra il consegnatario dell’atto ed il suo destinatario (persona giuridica) non può, di certo, risolversi nell’accertamento che la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento non sia riconducibile «al la mano di COGNOME NOME, all’epoca legale rappresentante della
RAGIONE_SOCIALE» (così il dispositivo della sentenza civile n. 2092/2023, cit.);
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.