Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
Avv. Acc. IRES, IRAP e IVA 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14748/2022 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale COGNOME sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8551/2021, depositata in data 7 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
La contribuente NOME COGNOME impugnava, dinanzi la C.t.p. di Napoli, l’estratto di ruolo relativo alla notificazione di precedente avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate –
direzione provinciale di Napoli – recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito di partecipazione imputato per trasparenza alla medesima in ragione della partecipazione alla società “RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE” per l’anno di imposta 2012; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 4468/12/2018, accoglieva il ricorso della contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 8551/06/2021, depositata in data 7 giugno 2021, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e comunque sulla tardività dell’appello» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha statuito sull’eccezione di tardività dell’appello espletata dalla contribuente nelle proprie controdeduzioni.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla violazione e falsa applicazione in ordine agli artt. 139 e seguenti cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., oltre che vizio di omessa e/o insufficiente motivazione» la contribuente lamenta il vizio di insufficiente motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inesistenza della
notifica dell’avviso di accertamento presupposto, non esistendo alcuna Sig.ra NOME COGNOME che avrebbe ricevuto l’atto.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
A prescindere dalle argomentazioni declinate in ricorso, va rilevato che il periodo in questione ricadeva nella sospensione dei termini di cui all’art. 9 del decreto -legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
L’art. 9 del d.l citato, sulla sospensione dei termini di impugnazione, sancisce che ‘Ai sensi del comma 11 dell’articolo 6, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi ope legis, per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019″.
2.1. Pertanto, rientrando la lite tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per nove mesi il termine – breve o lungo – per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce, quello per riassumere la causa a seguito di rinvio e quello per proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
Conseguentemente, l’appello è stato proposto tempestivamente; vieppiù che la lite rientrava tra quelle definibili.
Il secondo motivo è inammissibile oltre che infondato.
La contribuente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che il prodromico avviso di accertamento è stato notificato a persona qualificatasi come cognata nonostante la produzione da cui sarebbe risultata l’inesistenza della persona consegnataria dell’atto.
3.1. Anzitutto, la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi
mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
3.2. Di poi, il motivo è infondato perché la C.t.r., con una motivazione scevra da violazioni normative e della quale è agevole scorgere l’iter logico giuridico sottostante, motiva correttamente.
Va premesso che a seguito delle modifiche introdotte dalla d.l. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 284/2006, all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 è stata inserita la lettera b -bis) che ha stabilito che ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, l’agente notificatore consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale ed alla copia dello stesso e che sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
3.3. Nella fattispecie in esame, i giudici di appello hanno chiarito ed illustrato come tutte queste attività siano state compiute laddove, testualmente si scrive: ‘dalla relata di notifica dell’avviso di accertamento, si rileva chiaramente il cognome ed il nome di chi ha ricevuto l’atto con relativa apposizione di firma autografa (NOME); il rapporto familiare con il destinatario dell’atto (‘cognata’); il numero della lettera raccomandata (n. 14233210439-8 del 25.10. 2019).
3.4. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. 27/01/2022, n. 2377).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME