Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.76/1/2015 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 22 giugno 2015;
Tributi-cartelle di pagamento-notifica
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME propose, quale liquidatore della RAGIONE_SOCIALE , ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Società e relativo a IRES, IRAP e IVA dell’anno di imposta 2005 nonché di tutte le cartelle esattoriali e RAGIONE_SOCIALE successive iscrizioni a ruolo indicate ed allegate da RAGIONE_SOCIALE nel ricorso in esito al quale la Società venne dichiarata fallita, nel 2013, dal Tribunale di Pordenone.
L’adita Commissione di primo grado accolse il ricorso dichiarando la nullità di tutti gli atti impositivi per essere nulla la notificazione, effettuata alla Società e al suo liquidatore, del prodromico avviso di accertamento.
La decisione, appellata dall’RAGIONE_SOCIALE , è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano.
Il giudice di appello, rigettate preliminarmente le eccezioni di difetto di legittimazione ad agire del liquidatore sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE e di mancanza di specificità dell’appello sollevata dalla parte privata, rilevava che dagli atti risultava valida ed efficace sia la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata alla persona fisica del liquidatore della Società, NOME COGNOME, sia quella effettuata presso la sede legale della Società.
Ribadiva anche la piena ritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle, effettuate a mezzo posta da parte del concessionario, rispetto alle quali, peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE risultava priva di legittimazione passiva.
Avverso la sentenza NOME COGNOME, nella qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidandosi a due motivi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso mentre il ricorrente ha depositato memoria.
Rilevato che:
1.c on il primo motivo, articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di appello, con motivazione apparente e, quindi, inesistente, rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE per carenza di specificità dei relativi motivi. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, i capi della sentenza di primo grado (che avevano dichiarato la nullità della notificazione effettuata alla Società perché la relata era in bianco e di quella effettuata al liquidatore in quanto nella relata era indicato il solo nominativo di NOME COGNOME) non essendo stati specificamente impugnati erano coperti dal giudicato interno con la conseguenza che la Commissione di secondo grado aveva pronunciato ultrapetita .
1.1. La censura è infondata. Dalla lettura dell’atto di appello , riprodotto in seno al controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE , si evince la correttezza, sul punto, della sentenza impugnata avendo la C.T.R. ritenuto l’appello inammissibile in perfetta rispondenza ai principi costantemente affermati, in materia, da questa Corte e di recente ribaditi (v. Cass. n. 1030 del 10/01/2024) secondo i quali <>.
Da quanto esposto consegue, quindi, anche il rigetto della ulteriore doglianza per cui, non essendo stati proposti motivi di impugnazione specifici, si sarebbe formato un giudicato interno.
2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5 cod. proc .civ. , un errato esame da parte della Commissione di secondo grado RAGIONE_SOCIALE produzioni documentali relative alle compiute notifiche con conseguente violazione, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc .civ., degli artt.145, 148 e 149 cod. proc. civ.
In particolare, il ricorrente censura l’argomentazione con cui il giudice di appello aveva accertato che il requisito relativo alla residenza, domicilio, dimora abituale del legale rappresentante della persona giudica era carente solo nell’avviso di ricevimento restituito all’ufficio. Evidenzia, altresì, l’errore commesso dalla Commissione di secondo grado nell’avere ritenuto sufficiente il solo invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) senza avere agli atti la relativa cartolina di ricevimento.
2.1 La censura è inammissibile. In primo luogo, invero, il ricorrente non allega in atti né trascrive le relate di notificazione impedendo a questa Corte ogni valutazione sulla stessa ammissibilità della censura laddove, anche di recente, questa Corte (Cass. n. 35014 del 29/11/2022) ha ribadito che <>.
2.2 In ogni caso, in relazione alla notificazione dell’avviso al legale rappresentante la RAGIONE_SOCIALE ha accertato che sul plico notificato a mezzo posta era specificato il nominativo e l’indirizzo dello stesso mentre nell’avviso di ricevimento di tale raccomandata si evinceva che per la mancanza di COGNOME NOME il plico non era stato consegnato ed era stato immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile indirizzo con successivo invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. La C.T.R. ha, quindi, evidenziato che la mancanza dell’indicazione sulla relata e sul plico della ‘qualità’ non inficiava la validità della notifica che, per le modalità cui era stata effettuata, non poteva dirsi né inesistente né nulla, in quanto avente i requisiti formali per il raggiungimento dello scopo.
2.3 Da tale motivazione si evince, in primo luogo, l’in sussistenza del denunciato omesso esame di un fatto decisivo ma anche della prospettata violazione di legge laddove per giurisprudenza consolidata di questa Corte <> (v. Cass. n.35014/22 che richiama Cass. 14.11.2019, n. 29642).
2.4 Egualmente inammissibile appare la censura avente ad oggetto la notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti della Società in quanto inconferente rispetto al decisum.
La RAGIONE_SOCIALE ha, infatti, dato atto che la notificazione alla Società non era neanche necessaria essendo rituale e valida quella, alternativa, effettuata nei confronti del legale rappresentante, e, comunque, rilevandone, in ogni caso, la nullità perché priva dei requisiti previsti dall’art.148 c.p.c. ha dato atto che la stessa era da ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo. Tali argomentazioni, soprattutto la prima idonea da sola a fondare la decisione non hanno formato oggetto di specifica censura onde l’inammissibilit à del mezzo di impugnazione.
3.In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato con condanna alle spese del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 7.800 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.