Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16002 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16002 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
Oggetto: Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7362/2022 R.G. proposto da
COGNOME Michele, rappresentato e difeso dall’Avv . NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
Comune di Montenero di Bisaccia;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 413/2021 depositata il 15 settembre 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’I ci dovuta per l’anno 201 1 (n. 11716) emesso dal Comune di Montenero di Bisaccia (d’ora in poi intimato) nei confronti di NOME COGNOME ( d’ora in poi ricorrente).
La CTP ha accolto parzialmente il ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado, rigettando gli appelli proposti da entrambe le parti, sulla base delle seguenti ragioni:
-l’appello principale è infondato;
-n on è fondata l’eccezione di decadenza per decorso del termine quinquennale previsto per la notificazione dell’avviso di accertamento;
-il plico contenente l’avviso di accertamento è stato consegnato alle Poste Italiane s.p.a. il 29 dicembre 2017, entro il tempo utile per il perfezionamento della notifica che andava a scadere il 31 dicembre 2017;
-la notifica si perfezionava nel caso in esame con la consegna dell’atto nelle mani del soggetto notificatore, abilitato a ricevere gli atti;
-nel merito, non rileva la mancata comunicazione al contribuente dell ‘attribuzione della natura edificabile , non essendo previsto per essa un aspetto sanzionatorio;
-deve essere rigettato l’appello incidentale del Comune , perché il valore dei suoli accertato in primo grado doveva ritenersi congruo;
-detto valore di fatto veniva determinato e proposto dallo stesso Comune di Montenero di Bisaccia in costanza di mediazione intervenuta con il contribuente, risultando così pacifica la idoneità e congruità dei parametri considerati dall’Ente ai fini
determinativi del valore stesso in quanto applicati in osservanza delle disposizioni normative in materia;
-va ritenuta congrua all’applicazione delle sanzioni determinate nel minimo edittale.
Il ricorrente propone ricorso, fondato su cinque motivi, il comune controricorrente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Contesta che la sentenza impugnata ha ritenuto regolare la notifica sulla base di documenti privi di valore probatorio e in aperto contrasto con altra documentazione acquisita al processo. Afferma che la notifica è stata accettata da Poste Italiane il 3 gennaio 2018, quindi, oltre il termine decadenziale pacificamente spirato il 31/12/2017.
Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di documenti decisivi per la controversia che hanno portato i giudici di secondo grado a un travisamento di prova. Deduce che l’informazione probatoria su cui è stata fondata la decisione non è affatto contenuta nell’atto processuale su cui si fonda la sentenza, cioè, la ricevuta di consegna bolgette ed è altresì completamente contrastante con quanto risulta da altro atto processuale, ovvero le attestazioni di tracciamento del plico lasciate da Poste Italiane che riportano un’informazione completamente diversa. Ai fini della decisività evidenzia che la tardività della spedizione del plico determinerebbe la nullità dell’avviso di accertamento oggi impugnato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, dell’art. 4, comma 3, della l. n. 809 del 1982 e della l. n. 205 del 2017. Sostiene che in caso di utilizzo del sistema delle cosiddette bolgette il momento di spedizione della raccomandata non può che coincidere con quello di verifica delle stesse e accettazione da parte del centro CMP. A conferma adduce che la certificazione rilasciata da Poste Italiane e allegate in copia al ricorso introduttivo indica come data di registrazione quella del 3 gennaio 2018 e precisa che «se tale registrazione coincide con il primo evento tracciato corrisponde all’accettazione della missiva».
Il perfezionamento della notifica come effettuata dall ‘ ente impositore nel caso di specie, secondo il ricorrente, coincide con la consegna al CMP, cui compete l’attività di controllo del plico, l’accettazione dello stesso e la sua registrazione nel sistema informatico.
Il soggetto addetto a ricevere la bolgetta non effettua alcuna verifica o controllo sul contenuto della stessa; viceversa, solo con l’arrivo del plico al CMP che provvede all’acce ttazione, controllo e registrazione, c’è il perfezionarsi della notifica per il mittente. Nel caso in specie, la notifica è stata accettata dal CMP in data 03/01/2018, così il termine di decadenza fissato dalla legge al
31/12/2017 risulta decorso.
I motivi sono inammissibili e vanno trattati congiuntamente riguardando tutti la questione relativa all’individuazione della data della consegna all’ufficio postale e, quindi, il perfezionamento della notifica per il mittente.
La sentenza di primo grado ha accertato: «Secondo il ricorrente nel sistema descritto la data di spedizione dell’atto che deve essere presa in considerazione, al fine di verificare se il termine decadenziale sia stato rispettato, è quello della presa in carico della lettera da parte del CMP, che in questo caso, essendo quella del 3 gennaio 18, avrebbe superato il termine di decadenza del 31/12/17.
Innanzi tutto, è indispensabile, ai fini del rispetto del termine decadenziale che la spedizione dell’avviso abbia data certa, e non può considerarsi tale quella in cui ha inizio la c.d. lavorazione della corrispondenza da parte del CMP al quale la corrispondenza può pervenire entro un lasso di tempo imprecisato, non essendovi alcuna disposizione che prevede che il passaggio tra l’ufficio postale ricevente e il Centro avvenga improrogabilmente entro un determinato termine.
In secondo luogo, come giustamente rileva anche il Comune resistente, dal momento in cui vengono consegnate le c.d. bolgette sul cui contenuto l’ufficio postale ricevente rilascia apposita ricevuta, l’attività successiva svolta da poste Italiane è del tutto estranea alla sfera di disponibilità del mittente.
Nel caso è fuori contestazione che il Comune abbia consegnato all’ufficio postale il plico quando il termine decadenziale non era ancora spirato».
La sentenza oggi impugnata ha affermato quanto segue: «Questa Commissione rileva che il plico contenente il provvedimento de quo veniva consegnato ai fini notificatori all’Ufficio Postale del Comune di Montenero di Bisaccia in tempo utile e cioè entro il 31 /12/ 2017 atteso che sulla ricevuta di consegna è apposta la data del 29/12/2017».
Già da tali elementi si deve, quindi, ritenere che esiste il documento che è datato al 29 dicembre 2017, come accertato in entrambi i gradi di merito, con la conseguenza che non v’è alcuna erronea percezione del dato probatorio.
Sotto un ulteriore profilo si osserva che si tratta di un accertamento in fatto, peraltro secondo doppia conforme, e la giurisprudenza di legittimità è univoca nell’affermare che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli – ipotesi non ricorrente nel caso di specie – non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.. (Cass., Sez. 5, n. 26739/2024, Rv. 672706 – 01; Sez. 6-3, n. 26769/2018, Rv. 650892 -01; Sez. U., n. 20867/2020, Rv. 659037 -02).
Il terzo motivo, pur denunciando una violazione di legge, tende sostanzialmente a sollecitare un riesame dei fatti probatori così come accertati dai giudici del merito, attività del tutto preclusa in sede di legittimità.
Con il quarto motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, con riferimento alle sanzioni irrogate. Il ricorrente ritiene di essere comunque esente dalle sanzioni, in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa il mutamento della destinazione urbanistica delle aree di sua proprietà , in applicazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000.
Secondo il ricorrente la «sentenza su tale specifico punto appare del tutto avulsa dal contesto di riferimento avendo i giudici rigettato la domanda subordinata formulata dal ricorrente sulla base di un ragionamento che nulla ha a che vedere con la domanda stessa».
Con il quinto motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002. La sentenza è incorsa in violazione di legge, secondo il ricorrente, in quanto ha riconosciuto l’applicabilità delle sanzioni nella presente fattispecie in cui il comportamento del contribuente è dipeso da un’omissione dell’amministrazione. I motivi sono infondati e vanno trattati congiuntamente riguardando l’applicazione delle sanzioni.
In relazione al quarto motivo è da escludere la nullità della sentenza, in quanto la motivazione in ordine all’applicabilità delle sanzioni esiste.
In fatto si osserva, poi, che costituisce circostanza pacifica la mancata comunicazione del mutamento di destinazione urbanistica, tanto che il comune oggi intimato aveva sostenuto che il PRG da cui era scaturito il mutamento di destinazione urbanistica fosse stato adottato in epoca antecedente all’1/01/2003, data di entrata in vigore della L. 289/2002.
La circostanza è stata ritenuta sconfessata dall’odierno ricorrente attraverso la produzione (sub lettera a- degli allegati alla memoria depositata in appello) della delibera della Regione Molise datata 25/03/2003 con cui è stata approvata la variante al PRG del Comune resistente, che oggi è stata nuovamente prodotta (doc. 11).
In proposito si osserva che, proprio dalla delibera prodotta dal ricorrente risulta che l’adozione della variante al PRG era stata approvata dal Comune con delibere del 28 febbraio 2002 e del 29 maggio 2002.
In tal senso l’art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002 prevede che «i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente».
Quello che rileva, pertanto, è l’attribuzione effettuata dal comune.
Si ricorda, inoltre, che è rilevante l’adozione effettuata dai comuni, indipendentemente dall’approvazione regionale .
Da quanto esposto consegue che le delibere in questione sono state adottate prima dell’entrata in vigore dell’art. 31, comma 20, l. n. 289 del 2002.
In ordine all’omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ai fini ICI, il Collegio intende ribadire, poi, che detta mancanza, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell’atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l’inosservanza da parte dell’art. 31, comma 20, della l. n. 289 del 2002, che prevede detto obbligo di comunicazione (Cass., Sez. 5, n. 12308/2017, Rv. 644145 -01, Sez. 5, n. 20124/2019, Rv. 654955 – 01).
Nel caso di specie non vi è stata alcuna allegazione circa il pregiudizio subito dal contribuente otto anni dopo l’adozione di una variante urbanistica. Si tratta, infatti, di un’ approvazione di
variante intervenuta nel 2002 a fronte di ICI dovuta per l’anno 2011.
Ai sensi dell’art. 10 , comma 2, l. n. 212/2000: «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa».
Si ricorda, inoltre, che le delibere comunali sono pubblicate sull’Albo pretorio, ai sensi dell’ art. 124, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Non è dato, pertanto, in assenza di allegazioni, individuare il pregiudizio da omessa comunicazione personale di una variante adottata nel 2002 a fronte di un avviso di accertamento per l’ICI dovuta per l’anno 2011 .
Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’odierno intimato.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso il 31 gennaio 2025.