Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6294 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6294 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13222/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale -legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE
-resistente-
avverso
la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 6006/2016 depositata il 18/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente sig. NOME COGNOME reagiva all’intimazione di pagamento notificatagli il 18 luglio 2014, relativa a presupposto avviso di accertamento di cui egli contribuente negava aver avuto notificazione.
Ha replicato l’RAGIONE_SOCIALE, depositando documentazione attestante l’avvenuta notifica tramite messo a mezzo posta con la procedura del relativamente irreperibile. Non era depositato l’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata di avvenuto deposito (CAD) RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso, ma il collegio di merito riformava la sentenza di primo grado, ripercorrendo l’ iter notificatorio, ritenendo presuntivamente provati gli adempimenti per i quali non vi era stato deposito documentale e, quindi, operante la presunzione di cui all’art. 1335 del codice civile.
Pertanto, le ragioni RAGIONE_SOCIALEa parte privata erano giudicate infondate, donde la stessa ricorre per cassazione, agitando sette motivi di doglianza, cui l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE si è riservata di spiegare eventuali difese in udienza.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale di questa Suprema Corte di legittimità in subjecta materia .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti sette motivi di ricorso.
1. In applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALEa “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il terzo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘impatto operativo
piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE‘evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014).
1.1. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 890/1982, nella sostanza criticando la sentenza in scrutinio nella parte in cui ha ritenuto notificato l’avviso di accertamento, pur in assenza RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa di avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto che non è stato possibile recapitare -tramite il servizio postale universale, attivato dal messo notificatore- in ragione RAGIONE_SOCIALE‘assenza del destinatario.
Il motivo è fondato ed assorbente. Dirimendo un conflitto interpretativo, questa Suprema Corte di legittimità ha composto in unità gli orientamenti che si erano generati, statuendo il principio di diritto per cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta spedizione RAGIONE_SOCIALEa suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. S.U. n. 10012/2021; successivamente confermata, e pluribus , da Cass. T., n. 26593/2024).
1.2. Nel caso di specie è assodato che tale avviso di ricevimento non sia stato prodotto in giudizio, neppure nel corso del secondo grado. Pertanto,
la notificazione del presupposto avviso di accertamento deve ritenersi non avvenuta.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del terzo.
Ed in particolare, il primo, il secondo ed il secondo bis , tutti proposti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 riguardano la violazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 890/1982, in tema di notificazioni a mezzo posta, del relativo d.m. 01/10/2008 per la notifica in proprio da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di atti giudiziari ed equivalenti, RAGIONE_SOCIALEa presunzione di conoscenza di cui all’art 1335 c.c. e RAGIONE_SOCIALEa relativa applicabilità al caso di specie. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono proposti in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile e attengono rispettivamente all’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sul convincimento fondato su eccezione non proposta e per decisione assunta su un punto per il quale sarebbe stato consentito il contraddittorio.
In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal terzo motivo e, non residuando ulteriori profili di accertamento in fatto, la sentenza dev’essere casata con accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente. Le spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del momento del formarsi RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente.
Compensa fra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME