Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11710/2024 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AVVISO DI INTIMAZIONE E AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dalle Avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in INDIRIZZO
-intimata –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 6529/10/2023, depositata in data 18/11/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2025;
Fatti di causa
In data 20/3/2019, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione notificò alla società RAGIONE_SOCIALE un’intimazione con cui fu richiesto il pagamento delle somme portate in un presupposto avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, asseritamente regolarmente notificato e non impugnato da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ).
La contribuente propose ricorso avverso l’avviso di intimazione deducendo di non aver ricevuto la notifica dell’atto impositivo presupposto.
La C.T.P. di Roma respinse il ricorso.
La sentenza fu integralmente riformata a favore della contribuente dalla CGT-2 del Lazio, che ritenne non correttamente notificato il presupposto avviso di accertamento.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La contribuente si difende con controricorso.
Essa ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere statuito su un’eccezione non sollevata dalla società a suo tempo appellante. La CGT-2 avrebbe giudicato sulla validità della notifica dell’avviso di accertamento alla società contribuente sulla base di una prospettazione diversa da quella avanzata in sede di appello dalla stessa società appellante.
Quest’ultima, infatti, si era lamentata che il messo notificatore dell’Agenzia delle Entrate avesse depositato l’avviso di accertamento presso il Comune di Roma Capitale dopo aver constat ato che non c’era nessuno presso la sede, mentre la Corte tributaria d’appello , nel dichiarare la nullità della notificazione dell’atto impositivo, ha affermato che il messo notificatore si fosse recato presso la residenza della legale rappresentante (NOME COGNOME) in INDIRIZZO a Roma (residenza asseritamente coincidente con la sede legale della società) senza trovare nessuno, per poi depositare l’atto presso il Comune.
1.1. Il motivo è fondato.
In ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha fototrascritto l’intestazione dell’avviso di accertamento (pag. 2 del ricorso) dal quale risulta chiaramente che la sede legale della società contribuente era in Roma alla INDIRIZZO mentre la residenza (domicilio fiscale) della legale rappresentante NOME COGNOME era in Roma, alla INDIRIZZO così come risultante dalla intestazione dello stesso avviso di accertamento.
Orbene, la sentenza impugnata si è pronunciata su una fattispecie diversa da quella per cui è causa (la notificazione è stata eseguita nei confronti della società, non nei confronti della sua legale rappresentante) , concretizzando l’ error in procedendo denunciato (Cass., sez. 3, n. 11103/2020).
Essendo stato dedotto un vizio di error in procedendo della sentenza impugnata , per l’esame del quale questa Corte è giudice del fatto processuale ( ex coeteris , Cass., Sez. L-, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019, Rv. 654799 – 01), deve affermarsi che la CGT-2 ha giudicato in base ad un erroneo presupposto di fatto (coincidenza della sede legale della società con la residenza della sua legale rappresentante), con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice del merito che, in sede di rinvio, dovrà esaminare la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento destinato alla società odierna contribuente, tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al rapporto tra la disposizione della lettera e) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 145 c.p.c. riguardante la notifica nei confronti delle persone giuridiche, giurisprudenza secondo la quale la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente
dev’essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 cod. proc. civ. comporta, pertanto, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., sez. 5, n. 3618/2006, Rv. 587326-01; Cass., sez. 5. n. 5483/2008, Rv. 601999-01; Cass., sez. 5, n. 6325/2008, Rv. 602222-01; Cass., sez. 5, n. 15856/2009, Rv. 609028-01).
2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.