Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32173 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12520/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2374/17/20 depositata il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2374/17/20 del 20/10/2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dal sig. NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1791/18/19 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso del contribuente nei confronti di una intimazione di pagamento relativa a due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012.
1.1. La CTR respingeva l’appello del sig. COGNOME evidenziando che: a) il giudice di primo grado, nel ritenere la legittimità della notificazione degli avvisi di accertamento, non era andato ultra petita partium ; b) non sussisteva il denunciato vizio di motivazione dell’atto impositivo; c) gli avvisi di accertamento, regolarmente notificati, non potevano più essere contestati dal contribuente; d) il contraddittorio non era necessario.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AE è affidato a sei motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente nonché per l’essere incorsa in vizio di ultrapetizione. Il ricorrente sostiene di avere contestato la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento perché effettuata in Milano, INDIRIZZO invece
che nel luogo di residenza sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO; a fronte di tale contestazione la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per le quali domicilio fiscale e residenza siano distinti e avrebbe, altresì, pronunciato su di una realtà fattuale diversa da quella allegata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE medesime disposizioni indicate al primo motivo, per motivazione omessa, apparente o insufficiente e contraddittoria circa le ragioni che hanno portato a ritenere sussistente e regolare la notifica degli avvisi di accertamento, con specifico riferimento alla indicazione del domicilio fiscale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 58, secondo comma, e dell’art. 60, primo comma, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR ritenuto provato che il domicilio fiscale del contribuente fosse in Milano, INDIRIZZO, e non già nel luogo di residenza in Milano, INDIRIZZO, omettendo una valutazione logica ed approfondita degli elementi contrari forniti dal contribuente.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal risiedere il contribuente in Milano, INDIRIZZO, dove lo stesso avrebbe il suo domicilio fiscale.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 54 del 1992, degli artt. 112, 132, 148 e 149 cod. proc. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e della l. 20 dicembre 1982, n. 890, per avere la CTR omesso la motivazione circa il difetto di prova del contenuto RAGIONE_SOCIALE raccomandate spedite
dall’Ufficio, nonché circa il difetto della relata di notificazione degli avvisi di accertamento.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per omessa pronuncia circa numerosi motivi di impugnazione.
I primi cinque motivi, tutti concernenti, sotto diversi profili, la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
2.1. La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato che: i) la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta a mani del portiere dello stabile di Milano, INDIRIZZO, in data 18/10/2017; ii) è stata regolarmente spedita la raccomandata informativa; iii) dall’interrogazione anagrafica in atti risulta che dal 07/07/2014 il domicilio fiscale della ditta del contribuente è sito in INDIRIZZO, come del resto indicato nell’avviso di accertamento; iv) il domicilio fiscale è stato trasferito in INDIRIZZO solo a far data dal 15/07/2018.
2.2. Ciò premesso, si osserva che la sentenza impugnata si è indiscutibilmente pronunciata sulla questione posta alla sua attenzione, non violando i limiti della domanda (legittimità della notificazione degli avvisi di accertamento) e rendendo motivazione logica, congrua e niente affatto apparente.
2.3. La CTR ha accertato, in punto di fatto, che il domicilio fiscale della contribuente era, al momento della notificazione degli atti impositivi, individuabile in Milano, INDIRIZZO e non già in INDIRIZZO e tale accertamento non può essere messo in discussione con la proposizione di vizi di violazione di legge ovvero di vizi di motivazione, questi ultimi preclusi dall’esistenza di una doppia conforme di merito.
2.4. Oltretutto, il ricorrente omette di trascrivere, ai fini della necessaria specificità del ricorso, la documentazione a suo dire prodotta, dalla quale risulterebbe un domicilio fiscale diverso da quello indicato dal giudice di appello.
2.5. Quanto poi alla contestazione concernente l’omessa motivazione della CTR in ordine al contenuto della busta con la quale è stato spedito l’atto notificato, va osservato che il rilievo fa chiaramente riferimento ad una notificazione avvenuta a mezzo del servizio postale; circostanza, quest’ultima, che in difetto di trascrizione RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione, contrasta con quanto accertato in fatto dal giudice di appello (e prima ancora dal giudice di primo grado) in ordine alle modalità con le quali è stata eseguita la notificazione (consegna al portiere ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. e invio della raccomandata informativa), con conseguente inammissibilità dello stesso (quinto motivo).
2.6. Peraltro, non è inutile evidenziare che, pur volendo accedere all’ipotesi per la quale diversamente da quanto affermato dal giudice di merito -la notificazione sia stata nella specie eseguita a mezzo del servizio postale (ipotesi, per il vero, avvalorata anche dalle difese di AE, pag. 12 del controricorso), deve osservarsi che « la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione » (così, da ultimo, Cass. n. 6251 del 09/03/2025 ma il principio è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte).
2.6.1. In proposito, va altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostiene il contribuente, « in caso di notificazione a mezzo
posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione » (Cass. n. 29642 del 14/11/2019).
Il sesto motivo di ricorso, con il quale si denuncia omessa pronuncia in ordine a tutta una serie di motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, è inammissibile.
3.1. Invero « affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività » (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013).
3.2. Nel caso di specie, il ricorrente fa riferimento a una serie di contestazioni su cui la CTR non si sarebbe pronunciata, facendo esclusivo riferimento al luogo dell’atto di appello in cui tali contestazioni sarebbero state formulate.
3.3. Tuttavia, l’estrema genericità RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite, inidonea a farne comprendere l’effettiva portata, nonché il mancato riferimento alla loro proposizione nel giudizio di primo grado rende tale censura ancora una volta inammissibile per assoluto difetto di specificità.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 82.002,00. Nulla per le spese nei confronti di NOME, rimasta intimata.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME