Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4450 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4450 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9039/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 1250/2017 depositata il 11/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 11/11/2013 L’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2007, con cui venivano contestati l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2007, nonché l’omesso versamento IVA dovuta per il medesimo anno per un importo pari ad euro 22.902,69.
In data 20/11/2013 l’RAGIONE_SOCIALE notifica va il medesimo avviso a COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 105/2016 depositata in data 19/01/2015, rigettava il ricorso e confermava integralmente la pretesa impositiva.
Conseguentemente l’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente l’intimazione di pagamento n. T7GIPPN00145/2015 emessa nei confronti di COGNOME NOME.
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 1627/2016 depositata in data 14/10/2016, rigettava il ricorso.
Avverso tali sentenze, il contribuente proponeva appello con distinti ricorsi dinanzi alla CTR del Piemonte che, con la sentenza n. 12150/2017 pronunciata in data 12/07/2017 e depositata in data 11/09/2017 non notificata, previa riunione dei ricorsi, respingeva gli appelli e confermava le decisioni impugnate.
Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste l’Ufficio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo alla circostanza che nell’anno 2007 l’U.S.D. RAGIONE_SOCIALE risultasse già cessata.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la CTR erroneamente considerato valide le notifiche dell’avviso di accertamento e intimazione di pagamento sulla base del fatto che nel 2007 l’U.S.D. RAGIONE_SOCIALE esistesse ancora.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo alla circostanza che nell’anno 2009, per effetto della fusione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, risultasse legale rappresentante di quest’ultima NOME COGNOME.
Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la CTR erroneamente considerato valide le notifiche dell’avviso di accertamento e intimazione di pagamento sulla base del fatto che ha ritenuto che anche dopo l’anno 2007 COGNOME risultasse rappresentante legale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla domanda di accertamento formulata da COGNOME NOME relativa al pagamento parziale dell’IVA e alla rimodulazione dell’importo dovuto.
Il primo motivo e il secondo motivo, intimamente connessi, sono suscettibili di trattazione unitaria, non colgono nel segno e vanno disattesi.
La CTR ha compiuto un puntuale accertamento di fatto su alcuni specifici profili: la gestione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME NOME nella qualità di Presidente; la circostanza della non estinzione del predetto ente RAGIONE_SOCIALE; l’insussistenza di una fusione propriamente detta con altro ente RAGIONE_SOCIALE; l’aspetto saliente rappresentato dal mero cambiamento di denominazione della predetta RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di questo accertamento, la censura del ricorrente traligna i paradigmi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., finendo per invocare una rivisitazione del merito della controversia, invero preclusa in questa sede. Non solo non viene dedotta un’effettiva difformità da un paradigma normativo, quel che rileva è che la motivazione della sentenza incisivamente si sofferma sui presupposti della responsabilità del COGNOME e ben illustra la propria ratio decidendi. La motivazione non scende al di sotto del ‘minimo costituzionale’. Mette in conto evidenziare che ‘ in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ‘ (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Nella prospettazione di parte ricorrente è centrale il profilo in base al quale l’avviso di accertamento e le intimazioni di pagamento sarebbero state notificate ad un’RAGIONE_SOCIALE già estinta. In disparte dai profili di inammissibilità già tracciati, cui si affianca, altresì, sul piano del deficit di
specificità e autosufficienza l’aspetto della mancata trascrizione RAGIONE_SOCIALE relate, i motivi sono comunque infondati ove si consideri il principio espresso da questa Corte a tenore del quale ‘ È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’RAGIONE_SOCIALE medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’RAGIONE_SOCIALE cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 ‘ (Cass. n. 25451 del 2021; in chiave di ricostruzione sistematica v. anche Cass. 20502 del 2024). Ne consegue che, a maggior ragione, l’intimazione di pagamento, benché intestata alla società, deve reputarsi valida nei confronti del successore, essendo irrilevante la sua formale intestazione. Il terzo motivo è inammissibile.
Per il suo tramite il contribuente finisce per scardinare il recinto del vizio di violazione di legge, invocando una sostanziale riedizione del sindacato sul merito della controversia. In buona sostanza, l’ambizione è quella di ottenere un più appagante apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie ed una loro valutazione divaricata rispetto a quella discrezionalmente già compiuta dal giudice cui la stessa è istituzionalmente riservata.
La CTR ha compiuto un accertamento di fatto in ordine all’imputabilità dei debiti fiscali al COGNOME nella qualità ricoperta, mettendo in risalto, nel proprio libero sindacato, gli elementi di prova che sono parsi a tal fine più attendibili. Il COGNOME, pertanto, diviene destinatario dell’atto impositivo proprio in ragione degli esiti accertativi del ragionamento compiuto dal giudice d’appello.
Ambedue le censure insistono in convergenza sulla circostanza in base alla quale il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, sarebbe tale NOME COGNOME, sicché la notificazione alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe da reputarsi inesistente o nulla. In realtà, la circostanza si palesa del tutto irrilevante ai fini della decisione giacché, per quanto riferito avuto riguardo ai primi due motivi di ricorso, le notifiche correttamente sono state effettuate nei confronti del soggetto responsabile per l’anno 2007.
Orbene, come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499). La parte ricorrente trascura, peraltro, di considerare che il ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito qualora a suo dire si sia tradotto in un errore di valutazione nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce anche in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante e che è altresì censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 37382 del 2022).
Il quarto motivo è inammissibile.
Come or ora osservato, nella prospettazione della parte ricorrente, il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, sarebbe tale NOME COGNOME, sicché la notificazione alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe da reputarsi inesistente o nulla. In realtà, la circostanza è, come si è detto, del tutto ininfluente ai fini della decisione per quanto riferito in relazione ai primi due motivi di ricorso, essendo le notifiche correttamente effettuate nei confronti del soggetto responsabile per l’anno 2007.
Tenuto conto di esposto dianzi con riferimento alla idoneità complessiva della trama motivazionale a ricondurre la gestione dell’ente RAGIONE_SOCIALE e non ad altri –COGNOME compreso -nonché la mancata fusione con altri enti, giova qui soggiungere che ricorre con riferimento alla censura l’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348ter c.p.c., in quanto il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; Cass. n. 19001 del 2016). Di converso, la ricorrente non ha dedotto la diversità della quaestio facti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisioni di merito.
Il quinto motivo è fondato.
La CTR ha rigettato l’appello sulla base della trama motivazionale sopra riassunta, in tal guisa confermando per intero la pretesa fiscale.
Il giudice regionale non si è, in effetti, pronunciato in ordine all’intervenuto parziale pagamento dell’IVA da parte dalle USD RAGIONE_SOCIALE, come da documentazione prodotta in primo e in secondo grado. In proposito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE osserva che, come accertato dalla CTR, non vi sarebbe stata fusione. Tuttavia, v’è certamente stato cambio di denominazione e, quindi, consta l’avvenuta ‘continuazione’ della persona giuridica, sicché il pagamento parziale dell’IVA da parte della USD RAGIONE_SOCIALE incide comunque. La questione, quanto al primo grado, è riportata dalla
CTR, che non ne fa menzione, però, con riferimento al secondo grado. Il ricorso è anche in parte qua autosufficiente sulla riproposizione ed è stato anche allegato l’F24 con il pagamento. Viene in apice, con ogni evidenza, una radicale obliterazione della domanda da parte del giudice d’appello, che sulla stessa ha tralasciato di pronunciarsi incorrendo in una violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorso va in ultima analisi accolto in relazione al quinto motivo, respinte le altre censure. La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte.
P.Q.M.
Respinti i primi quattro motivi del ricorso, ne accoglie il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME