Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3512/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 960/2015 depositata il 03/02/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. In esito ad accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli rettificava il reddito ai fini ILOR relativo all’anno 1996 della “RAGIONE_SOCIALE“, esercente attività di commercio al dettaglio di articoli per abbigliamento, e, in conseguenza, rideterminava il reddito da partecipazione sociale da imputare ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME, soci in ragione del 34%, il primo, e 33%, gli altri due.
2.1. La Società ed i tre soci proponevano sei separate impugnazioni, che venivano accolte dalla CTP di Napoli, con decisioni confermate con sentenze nn. 74, 75, 76, 77, 78 e 79 emesse in data 8.6.2007 dalla CTR della Campania.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze l’RAGIONE_SOCIALE proponeva separati ricorsi, a fronte dei quali i contribuenti non presentavano difese.
Questa Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 17005 del 5 ottobre 2012, li accoglieva, cassava le sentenze impugnate e rinviava alla CTR della Campania, in altra composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio avanti alla CTR della Campania.
I contribuenti si costituivano in giudizio eccependo l’estinzione del processo per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 63 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 546/92, l’inammissibilità dell’atto di riassunzione per violazione dell’art. 53 e 63 co. 4 D. Lgs. 546/92 in combinato disposto con l’art. 394 cpc e l’inammissibilità per violazione dell’art. 53, co. 1, art. 58 D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e art. 345 cod. proc. civ., chiedendo comunque il rigetto, per infondatezza nel merito, dell’atto di riassunzione proposto dall’Ufficio.
La Commissione regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’eccezione dei contribuenti, dichiarava inammissibile l’atto di riassunzione proposto dall’Ufficio, per omesso rispetto del termine perentorio di un anno dal deposito della sentenza di legittimità previsto dall’art. 63 del D.lgs. 546/92.
Osservava la Commissione territoriale che, «a dimostrazione della data di spedizione l’Ufficio aveva prodotto copia della distinta di spedizione di n. 4 raccomandate (pertanto non corrispondenti alle tre ricevute) che risulterebbero consegnate all’agenzia postale
in data 20 novembre 2013. Tale documento non può, ad avviso della Commissione, costituire valida prova della spedizione della raccomandata nel termine essendo questa riservata esclusivamente al documento ufficiale costituito dalla ricevuta.»
Avverso la sentenza propone ricorso, da ritenersi tempestivo, applicandosi il termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. vigente ante 4/07/2009, con tre motivi, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. I contribuenti sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, co. 5., 63, co. 1, del D. Lgs. n. 546/92, nonché dell’art . 156, co. 2, c.p.c.».
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, co. 5., 63, comma 1, del D. Lgs. n. 546/92».
Con il terzo strumento di impugnazione si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ.».
I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati.
4.1. Lamenta l’Amministrazione ricorrente che la CTR della Campania abbia ritenuto non provata la spedizione dell’atto in data 20 ottobre 2012 (ultimo giorno utile), avendo depositato soltanto una ‘distinta’ dell’ufficio postale contenente l’indicazione RAGIONE_SOCIALE raccomandate spedite quel giorno, e non le singole ricevute di spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandate a/r riguardante lo specifico ricorso in appello in questione; tale distinta, pertanto, non sarebbe stata idonea a provare la data di spedizione in quella data.
4.2. A tale riguardo deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per
il notificante nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante il timbro datario RAGIONE_SOCIALE Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale» (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4151; da ultimo v. Cass 10 luglio 2024, n. 18837).
4.3. Ha errato, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. a non ritenere provata la tempestività della presentazione dell’appello sulla base della sola distinta postale, riportante la data di consegna del plico all’Ufficio postale del 20 novembre 2012 (termine ultimo per la proposizione dell’appello).
4.4. Va altresì rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha precisato di avere prodotto con l’atto di riassunzione la distinta di spedizione in oggetto, nonché le ricevute di ritorno RAGIONE_SOCIALE tre raccomandate consegnate ai tre soci presso i rispettivi domicili (ad NOME COGNOME anche nella qualità di legale rappresentante della società), indicate nella distinta, e di tali documenti ha trascritto integralmente nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto (v. ricorso, p. 12 ss.).
In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.
La Presidente
NOME COGNOME