Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21679 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2744/2022 R.G. proposto da : NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
– resistente –
RAGIONE_SOCIALE – ora Ader
-intimata-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di PALERMO, n. 5717/2021 depositata il 15/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
FATTI DI CAUSA
La contribuente ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la cartella di pagamento n. 296 2016 01082736 5000 notificata a mezzo PEC il 16.01.2017 da Riscossione Sicilia RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il pagamento della somma di € 354,47, di cui € 227,04 per omesso versamento tassa automobilistica anno 2012, oltre sanzioni e interessi, eccependo che la cartella non era stata preceduta dalla no tifica dell’atto di accertamento, così compromettendo il diritto di opposizione e di difesa; l’intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il pagamento delle somme per il decorso del termine triennale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza n. 3591/11/2019 depositata il 30.07.2019, ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse fornito prove sufficienti della regolare notifica del processo verbale di contestazione.
Ha interposto appello l’ amministrazione finanziaria, che la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto sul presupposto che l’atto fosse stato ricevuto dalla colf convivente, come attestato da certificazione INPS.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale discussione; NOME non ha depositato controricorso, rimanendo intimata.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , in relazione all’art. 60 c . 1 lett. Bbis d.P.R. 602/73, per difetto assoluto di notifica dell’atto presupposto della cartella di pagamento n. 296 2016 01082736 5000:
il soggetto notificante avrebbe notificato l’atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata, l’avviso di accertamento n. 12009893, tassa auto anno 2012, a persona diversa dalla destinataria e con questa non convivente, e non avrebbe poi inviato la raccomandata ‘informativa’. Ad avviso del ricorrente, l ‘obbligo di inviare la raccomandata ‘informativa’ è stato introdotto dall’art. 37, comma 27, lett. a), D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.08.2006, n. 248, e la disposizione si applica dal 4.07.2006. Erroneamente, quindi, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia avrebbe accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate , ritenendo corretto il procedimento notificatorio e dichiarando che la notifica dell’atto impugnato era stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento che avrebbe interrotto il decorso della prescrizione.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Questa Corte ha operato una distinzione tra le ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’amministrazione senza l’ausilio di messi comunali in cui la ricezione da parte di terze persone non necessita di invio della raccomandata informativa (Cass. 28/05/2020, n. 10131 Rv. 657732 – 01) -ed ipotesi in cui la notifica sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017; Cass. 20/09/2022, n. 27446) -in cui è invece richiesto l’invio della raccomandata informativa -operandosi una netta distinzione. Si tratta di una distinzione (v. Cass. n. 10037/19 ed altre) che esclude la necessità di raccomandata informativa allorquando l’Ufficio abbia fatto ricorso a notificazione diretta attraverso l’ordinario servizio postale, come tale sottratto al regolamento postale invece applicabile nel caso di notificazione a mezzo posta ai sensi della legge n. 890/82.
1.3. Il ricorrente non ha specificato, in violazione del principio di autosufficienza, quale delle due ipotesi ricorrerebbe nel caso di specie, né ove avrebbe contestato, nel corso del giudizio, tale specifica
circostanza così dettagliata, né indicato gli atti in cui tali indicazioni sarebbero contenute.
1.4. «Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429).
1.5. Ne consegue la inammissibilità del motivo.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 139 c.p.c., con violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
2.1. La Commissione Tributaria Regionale ha affermato che la consegnataria era persona addetta alla casa della madre della destinataria, e che quest’ultima fosse convivente con la madre,
omettendo di esaminare un fatto decisivo, cioè il certificato storico di residenza e lo stato di famiglia della destinataria dell’avviso di accertamento, e tale statuizione della sentenza comporterebbe la violazione del dettato dell’art. 139 c.p.c. . Ad avviso della parte ricorrente il soggetto notificante non avrebbe fornito la prova che tra la consegnataria e la destinataria sussistesse un rapporto rientrante tra quelli richiesti dall’art. 139 c.p.c. e dall’art. 7 c. 2 L. 890/92, atteso anche che la destin ataria dell’atto notificato ha contestato che sussistesse alcun rapporto tra quelli richiesti, offendo la prova documentale di non essere convivente con la madre, presso la quale la consegnataria dell’atto era addetta alla casa.
2.2. Reiterata giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato la inammissibilità del motivo misto, quale certamente è il presente, ove contemporaneamente prospettato -in termini incompatibili -sotto il profilo congiuntamente della violazione di legge (che presuppone per definizione che la legge si stata applicata erroneamente) e di omesso esame di fatto decisivo (che presuppone, all’opposto, che tale fatto non sia stato proprio analizzato): ‘ ci si trova di fronte ad un motivo c.d. ‘misto’ -deducendosi sia il l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere
successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011) ‘ (Cass.. 06/02/2024, n.3397).
2.3. Sotto altro profilo, si chiede sostanzialmente di riesaminare le prove, come valutate dalla CTR la quale ha fondato il proprio convincimento sulla presenza del certificato INPS. Ha osservato il giudice regionale: ‘(…) l’atto prodromico è stato notificato al luogo di residenza della contribuente a mani della sig.ra COGNOME colf addetta alla casa ed al ritiro d ella corrispondenza recapitata nell’abitazione della Toja e della madre NOME, con la stessa convivente per come risulta dal prospetto Inps 2015 (…)’.
Anche questa censura ‘ si palesa come inammissibile, in quanto attinente alla valutazione del fatto, di cui si chiede alla Corte di legittimità di operare una nuova valutazione: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, v. Cass. n. 32505/23) ‘ (Cass. 13/02/2025, n. 3730).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancanza di attività difensiva delle controparti.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei requisiti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 09/07/2025 .