Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11474 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
Mancata notifica atto presupposto -Nullità degli atti successivi per difetto notifica atto presupposto -Sanatoria -Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8632/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente –
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA CALABRIA n. 3048/2021, depositata in data 27/09/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Calabria (C.T.R.) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (C.T.P.) la quale aveva annullato la comunicazione di presa in carico n. NUMERO_CARTA per aver rilevato l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento non al domicilio fiscale del contribuente, bensì presso l’indirizzo di residenza tratto dall’anagrafe comunale.
In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che, intervenuta la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’ asserita nullità della notifica dovesse intendersi sanata per il raggiungimento del suo scopo ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
Avverso la sentenza della C.T.R. Zhouyong Jin propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.
L ‘Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non svolge attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 6/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., evidenziando come, essendo nel caso in esame oggetto di impugnazione l ‘atto successivo e motivo di impugnazione esclusivamente il vizio di notifica dell’atto presupposto, non possa applicarsi il principio della sanatoria a seguito della
proposizione del ricorso, applicabile al solo caso in cui l ‘atto impugnato sia il medesimo che si assume invalidamente notificato.
1.1. Il motivo è fondato.
E’ ferma giurisprudenza di questa Corte che il disposto dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato», è espressione di un principio generale, applicabile anche agli atti non processuali, e quindi anche al caso di avviso di accertamento (Cass. S.U. n. 19854 del 05/10/2004; Cass. n. 22197 del 24/11/2004; Cass. n. 12153 del 09/06/2005; Cass. n. 24962 del 25/11/2005; Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. n. 10445 del 12/05/2011; Cass. n. 12007 del 31/05/2011; Cass. n. 17251 del 12/07/2013; Cass. n. 654 del 15/01/2014; Cass. n. 17198 del 12/07/2017), cosicché la tempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore , del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Non altrettanto può dirsi con riferimento al caso in cui un atto sia impugnato deducendo il vizio della notifica dell’atto presupposto.
Invero, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, «in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di
impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa» (Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008; Cass. n. 16444 del 15/07/2009; Cass. n. 14861 del 05/09/2012; Cass. n. 1144 del 18/01/2018).
Nel caso in cui quindi l’atto successivo sia impugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell’atto presupposto (come risulta ammesso dalla stessa Agenzia delle entrate, a pagina 2, ove riporta il contenuto del ricorso avverso), il principio della sanatoria risulta inapplicabile e ne deriva che la nullità della notificazione dell’atto presupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione.
In sintesi va rammentato e ribadito il principio di diritto già affermato da Cass. 5/10/2018, n. 24433, secondo cui la nullità della notifica dell’atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell’atto presupposto.
Ha errato quindi la CTR nel ritenere sanata dalla conoscenza dell’atto, peraltro senza indicare a quale circostanza facesse riferimento per inferirne la avvenuta conoscenza, la dedotta nullità della notifica.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame di un fatto ritenuto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La questione concernente l’individuazione del luogo di notifica dell’avviso di accertamento deve considerarsi infatti , nella prospettazione del ricorrente, fatto storico decisivo ai fini della decisione.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
Concludendo, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e alla quale si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e alla quale demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 06/02/2025.