Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32458 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32458 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 12/12/2025
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: imu
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Socci NOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME
Consigliere –
U – 11/11/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere rel.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10105/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Comune di Castel San Giorgio
-intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7049/2022 depositata il 27 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 novembre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di intimazione (n. 13711 del 26.02.2019) emesso dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi
contro
ricorrente) per conto del comune di Castel San Giorgio (d’ora in poi intimato) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente), relativo al pagamento dell’Imu per l’anno 2012 , per il complessivo importo di € 2.524 ,00. Numero sezionale 7600/2025 Numero di raccolta generale 32458/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
La RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto della mancata impugnazione dell’atto presupposto e sulla conseguente possibilità di sollevare censure riguardanti solamente i vizi propri dell’atto impugnato.
La C.T.R., ha rigettato l’appello proposto da ll’odierno ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:
-la RAGIONE_SOCIALE ha fornito la prova sin dagli atti del primo grado della notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento per l’IMU 2012. Tale cartolina di notifica non reca tuttavia l’indicazione della raccomandata informativa ( la Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd CAD) che le Poste sono tenute a fare in caso di avviso di giacenza;
-l’art. 8 della L. 20/11/1982 n. 890 prevede, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi;
-per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza è necessario, quindi, provare in concreto l’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, in quanto la cd C.A.D. riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso” (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021);
-nel caso in esame non vi è prova di tale seconda raccomandata;
-da ciò consegue la legittimità dell’opposizione ;
-nel merito il ricorso è infondato, in quanto l’Imu viene calcolata dal Comune sulla base dei dati catastali, e l’appellante non ha fornito alcuna prova che gli immobili oggetto di ingiunzione non siano a lui riferibili, tenuto conto che, con riferimento ad
uno di questi, è già intervenuto un atto di sgravio in sede di mediazione. Numero sezionale 7600/2025 Numero di raccolta generale 32458/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi, mentre la RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene il ricorrente che, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, al contribuente spetta la scelta di impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Nel caso di specie, avendo contestato, fin dalle prime cure, l’omessa notifica dell’atto di accertamento concentrando le difese su tale questione, e avendo precisato, anche in fase di appello, la mancata notifica dell’atto prodromico ha, chiaramente, inteso scegliere di limitare il tema del decidere all’accertamento dell’avvenuta notifica.
Evidenzia che le controparti nei giudizi di merito hanno limitato, infatti, le proprie difese a lla validità della notifica dell’atto di accertamento. Ne consegue, per il ricorrente, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto concludere la disamina dell’appello sul l’accertamento della validità della notifica dell’atto di accertamento e, quindi, dichiarare la nullità dell’ingiunzione.
1.1.Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha correttamente censurato il vizio di violazione di legge, secondo il paradigma di cui all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. . Con esso, tuttavia, anziché dedurre la violazione della regola di interpretazione della domanda, è stata dedotta la violazione del 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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Va osservato che la norma di cui si censura la violazione ammette e presuppone la qualificazione della domanda, attività che spetta al giudice del merito. Da ciò consegue l’inammissibilità del motivo, avendo il giudice territoriale interpretato la domanda come estesa al fondo della pretesa (v. Cass. n. 5791/08), né tale conclusione è stata censurata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dei parametri di interpretazione. Data pubblicazione 12/12/2025
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 12 e 116 c.p.c. , dell’art. 2967 c.c. , nonché l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia e l’omessa valutazione del materiale probatorio. Deduce che le certificazioni catastali e gli avvisi di accertamento asseritamente notificati non sono mai stati acquisiti in giudizio; neanche l’ingiunzione impugnata riportava i dati degli immobili . Da tali circostanze conclude che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione nella parte in cui afferma che l’IMU era stata ‘calcolata dal Comune sulla base dei dati castali forniti dallo stesso Catasto’ , in quanto il documento catastale non risulta acquisito in giudizio.
Aggiunge, infine, che la sentenza impugnata non abbia tenuto in debito conto la copia del verbale di pubblicazione di testamento olografo, costituente il titolo di proprietà da cui si evinceva che la proprietà del contribuente portava dati catastali evidentemente diversi da quelli asseritamente accertati dal Comune di Castel San Giorgio.
Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile. La deduzione circa la falsa percezione d ell’esistenza di una prova, nello specifico le risultanze catastali, avrebbe dovuto essere oggetto di azione revocatoria e non di doglianza relativa alla ultrapetizione.
Si richiama il condiviso principio di legittimità, secondo cui, il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica
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logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, n. 5792/2024, Rv. 670391 -01).
Nel caso in esame il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia deciso sull’erroneo presupposto dell’acquisizione al giudizio dei certificati catastali, ipotesi certamente riconducibile ad un errore di fatto percettivo, soggetto al rimedio della revocazione ordinaria.
Giova, in ogni caso, ricordare che in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n. 37382/2022, Rv. 666679 -05).
Già da tempo in sede di legittimità è stato affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non
il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il Numero sezionale 7600/2025 Numero di raccolta generale 32458/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico -formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 -01, Sez. 6 – 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 -01, ma nello stesso senso già Sez. 6 – 5, n. 1414 del 2015, Rv. 634358 -01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 -01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 – 01, Sez. 2, n. 23286 del 2005, Rv. 585444 -01).
È inammissibile, poi, il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 -03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 – 02).
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Alla luce di quanto esposto è, altresì, inammissibile l’ulteriore censura riguardante la mancata valorizzazione della copia del testamento olografo, prodotto dallo stesso ricorrente, da cui si evinceva che lo stesso era proprietario di immobili diversi da quelli oggetto di imposizione nell’odierno giudizio. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 12/12/2025
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, tale doglianza integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.) (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 -01, Sez. 3, n. 13395/2018, Rv. 649038 -01). Nel caso in esame la censura del ricorrente cade sulla valutazione che i giudici del merito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, non può trovare riscontro, in quanto inammissibile.
Ad analoga conclusione si giunge per la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., disposizione che esprime la regola di apprezzamento delle prove.
Una simile doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo
prudente apprezzamento (Sez. U, n. 20867/2020, Rv. 659037 -01 e Rv. 659037 – 02). La censura in esame non è riconducibile ai parametri appena richiamati, in quanto si limita a contestare la mancata valorizzazione della copia del testamento olografo, senza indicare la regola probatoria violata dal giudice del merito. Il motivo, sotto questo profilo, tende ad indurre ad una nuova valutazione dei mezzi di prova, attività del tutto preclusa in sede di legittimità. Numero sezionale 7600/2025 Numero di raccolta generale 32458/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME