Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14669 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
Oggetto:
notifica atto
presupposto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13901/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME , con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
-resistente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 7444/09/16 pronunciata il 10 novembre 2016 e depositata il 25 novembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente ritirava in data 03.04.2007, presso i locali dell’Amministrazione finanziaria, un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2001 e relativo alla ripresa a tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di terreno.
In data 22.03.2013 il ricorrente veniva informato dell’avvio di una procedura di riscossione sicché con ricorso notificato in data 13.06.2013 adiva il giudice di prossimità impugnando il suddetto avviso e ivi deducendo la radicale inesistenza della notific a dell’atto giacché consegnato a mani, giusta annotazione apposta sul primo foglio del predetto avviso. Parimenti contestava l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La CTP, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse comunque entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente, dichiarava la notifica sanata e il ricorso inammissibile per tardività.
La CTR, adita dal contribuente, confermava la decisione di primo grado, rilevando come la consegna a mani del 03.04.2007 avesse sanato la precedente notifica del 13.12.2006, nulla per assenza della sottoscrizione dell’addetto al recapito
Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che svolge due motivi di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno dei propri motivi.
CONSIDERATO
Vengono proposti due mezzi d’impugnazione.
Con la prima doglianza la parte ricorrente avanza censura di violazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 43 e 60 d.P.R. n. 600/1973 relativamente al rigetto RAGIONE_SOCIALE eccezioni di parte ricorrente riguardanti la giuridica inesistenza della notifica e, in subordine, la nullità insanabile della notifica dell’avviso di accertamento irritualmente consegnato oltre i termini decadenziali.
In sintesi, critica la sentenza della CTR per aver ritenuto perfezionata la notifica dell’atto impositivo benché dovesse essere ritenuta inesistente sia la notificazione del 13.12.2006 sia quella successiva del 3.04.2007.
Segnatamente la prima notificazione doveva essere qualificata come inesistente per violazione dell’art. 60 citato, non essendo indicato il soggetto che l’aveva eseguita e per mancanza della raccomandata informativa, tenuto conto che l’avviso risultava consegnato ad un familiare del contribuente.
La seconda notificazione, invece, doveva essere dichiarata inesistente per assenza del soggetto notificatore e per totale elusione RAGIONE_SOCIALE schema legale di notificazione.
Sotto altro profilo soggiunge che, quand’anche la notifica potesse dirsi perfezionata in data 03.04.2007, essa sarebbe priva di effetti per intervenuta decadenza del potere impositivo dell’Ufficio a termini dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Infatti, trattandosi dell’anno d’imposta 2001, la notificazione avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 31.12.2006.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Occorre premettere che con la sentenza n. 14916/2016 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato « l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. L’inesistenza non è dunque, in senso stretto,
un vizio dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto», con conseguente affermazione del principio di diritto secondo cui «L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità elle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALE legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
Occorre altresì ricordare l’orientamento di questa Corte secondo cui «la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d’appello deve, ad avviso della Corte, provvedere alla trascrizione della relata di notifica ed alla specificazione del luogo ove reperire la relata, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità. È principio consolidato della giurisprudenza di questa corte quello secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina
l’inammissibilità del motivo” (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005)…..la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda un presupposto per l’impugnabilità davanti al giudice tributario» (Cfr. Cass., V, n. 21112/2022).
Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha avuto cura di trascrivere nel corpo del motivo l’avviso e la relata di notificazione del 13.12.2006 né quella del 3.04.2007, sicché non può sindacarsi la contestata inesistenza RAGIONE_SOCIALE forme minime relativamente alla notificazione dell’avviso eseguita in data 13.12.2003. Parimenti non è censurabile la notificazione del 2007, rispetto alla quale è incontroversa la ricezione materiale, e quindi c ompiuta, dell’atto da parte del contribuente.
Parimenti inammissibile è il secondo profilo di censura con cui il contribuente lamenta la violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non risultando contestata la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR riteneva invero detta censura inammissibile per tardività giacché avrebbe dovuto essere promossa entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, in data 03.04.2007, dell’atto impositivo.
In ogni caso detto secondo profilo è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte «che ha più volte ribadito come il
Con la seconda doglianza il contribuente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla sollevata eccezione relativa alla nullità degli atti di accertamento per assenza di valida sottoscrizione così come prescritto dall’art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
In sintesi, afferma che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata sottoscrizione qualificata dell’avviso di accertamento. Stante l’assenza di delega, non era invero possibile sapere chi avesse proceduto alla sua sottoscr izione, comunque non riconducibile al Direttore dell’Ufficio.
Il motivo è infondato.
Va invero ricordato che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi» (cfr. Cass., V, n. 7662/2020).
La configurabilità del vizio di omessa pronuncia va dunque esclusa laddove sebbene, manchi una esplicita statuizione sulla domanda, sia possibile rinvenire sulla stessa una pronuncia c.d. implicita.
Nella fattispecie in esame la CTR ha respinto l’appello del contribuente perché tardivo. Per l’effetto non ha esaminato le censure di merito, il cui scrutinio era inibito dalla pronuncia resa in rito.
In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di sostanziale attività difensiva di parte pubblica.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore impor to a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024