Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8890 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8890 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRPER 1999-2000.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11643/2017 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 691/01/2016, depositata il 31 marzo 2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;
FATTI DI CAUSA
In data 28 agosto 2007 veniva notificata a COGNOME NOME NOME la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 101.944,82, per IRPEF 1999 (€ 71.443,42) e 2000 (€ 25.966,29), sulla base di pregressi avvisi di accertamento, asseritamente notificati il 21 dicembre 2006.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 4611/01/2014, depositata il 18 luglio 2014, dichiarava la cessazione della materia del contendere, con rife rimento alla pretesa impositiva per l’anno 2000, a seguito di sgravio operato dall’Ufficio, ed accoglieva il ricorso, relativamente alla pretesa per l’anno 1999, sulla base della mancata prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento presupp osto.
Interpost o gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 691/01/2016, pronunciata il 23 marzo 2016 e depositata in segreteria il 31 marzo 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio, e confermava la legittimità della cartella di pagamento impugnata, relativamente all’anno 1999.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Porchia NOME sulla base di due motivi (ricorso notificato il 2 maggio 2017).
L ‘Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con decreto del 16 luglio 2014 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 29 novembre 2024.
A detta udienza sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, che, nel caso di specie, non sussisteva un litisconsorzio necessario tra l’Ente creditore (nel caso di specie, Agenzia delle Entrate) e concessionario per la riscossione, né vi era un onere del giudice di ordinare l’integrazione d el contraddittorio.
Il motivo è inammissibile.
E’ pur vero che la C.T.R. ha affermato che il concessionario per la riscossione (all’epoca Equitalia s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione) sarebbe stato parte necessario del giudizio, e pur tuttavia tale affermazione rappresenta un mero obiter dictum , non rappresentando il contenuto della ratio
decidendi , che si fonda sulla ritenuta notificazione dell’atto presupposto (avviso di accertamento).
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4) e 5), c.p.c.
Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica dell’atto presupposto, alla luce dell’esibizione in appello delle sentenze della C.T.P. di Cosenza del 4 aprile 2011, e della C.T.R. della Calabria del 24 aprile 2013, rese in altro e diverso giudizio, prodotte per la prima volta in appello e che tuttavia avevano dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento per mancata allegazione della cartella ai fini della valutazi one della tempestività dell’impugnativa, senza entrare in alcun modo nel merito della vicenda notificatoria e senza nulla dire e statuire circa la prova della notificazione e la sua validità.
Il motivo è da considerare in parte inammissibile, ed in parte infondato.
Inammissibile, per la parte che riguarda il richiamo al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., in quanto non viene indicato alcun fatto storico-naturalistico il cui esame sarebbe stato omesso, ma si lamenta, semmai, della mancata valutazione della questione riguard ante la prova della notificazione dell’atto presupposto (che invece è stata presa in considerazione dalla C.T.R.)
Per il resto, le sentenze dell’altro giudizio sono state prodotte in appello, e ciò era possibile dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992
(nel testo vigente ratione temporis ); quanto alla prova dell’avvenuta notificazione, la C.T.R. ha ritenuto -con accertamento di fatto insindacabile in questa sede – che tale prova fosse desumibile dalle sentenze dell’altro giudizio, nel quale era stata affermata l’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.