Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29397-2017 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 1466/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOMEA RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18.4.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella di pagamento relativa a tributi vari, emessa da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Canicattì.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Va, preliminarmente, esaminata la questione, dedotta dalla contribuente con la suddetta memoria, circa l’applicabilità dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, che ha sancito l’annullamento dei debiti inferiori ad Euro 5.000,00 (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) purché il contribuente abbia nell’anno 2019 un reddito inferiore ad Euro 30.000,00.
1.2. Occorre, dunque, rilevare che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14 luglio 2021, di attuazione del sopra riportato decreto, l’annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, per cui i debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
1.3. L ‘ Agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti – pertanto rispondenti a tutti i requisiti individuati dalla legge, incluso il limite reddituale attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può
essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’ Agente della riscossione, anche per farla valere in sede esecutiva.
1.4. C iò si traduce, in questa sede, nell’onere della parte di allegare il risultato dell’interrogazione sopra riportata, che dimostri l’intervenuto annullamento del debito e quindi la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 12504 del 2024 in motiv.).
1.5. Tale onere non risulta soddisfatto nel caso in esame e, pertanto, in sede di cognizione la relativa questione non può essere ulteriormente scrutinata, con conseguente rigetto della richiesta, avanzata da parte ricorrente nella memoria difensiva da ultimo depositata, di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per dedotto intervenuto «annullamento automatico» del debito, pari ad Euro 1.125,88 portato dalla cartella impugnata.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 2697 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., lamentando che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente omesso di valutare la mancata chiamata in causa del l’ente impositore da parte del Concessionario, il che avrebbe comportato che dovevano ritenersi provati tutti i vizi denunciati con riguardo agli atti presupposti alla cartella di pagamento.
1.2. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile per il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in quanto non è conforme a quanto indicato da S.U. n. 8053/2014, ed è inoltre infondato.
1.3. È stato poi già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 8295 del 2018, Cass. n. 10528 del 2017) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la
facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente impositore (cfr. Cass. n. 16685 del 2019, Cass. n. 3238 del 2020, Cass. n. 26092 del 2020, Cass. n. 3955 del 2020, Cass. n. 6422 del 2021, Cass. n. 16983 del 2021, Cass. n. 22756 del 2021, Cass. n. 37498 del 2022, Cass. n. 27227 del 2023).
1.4. N e consegue che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore non inficia la regolarità del procedimento, né mina la validità della sentenza impugnata.
1.5. Per completezza espositiva, va peraltro evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l’art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6bis , d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., dell’art. 26 DPR n. 602/1973 , dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 , degli artt. d.lgs. 13/4/1999 n. 112 e 148 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di esaminare il motivo di gravame circa la mancata notifica dell ‘avviso di accertamento, pregiudiziale rispetto alla cartella esattoriale impugnata.
2.2. La censura è fondata.
2.3. D all’esame dell’atto di appello (ritualmente trascritto nel ricorso) risulta che era stato contestato anche il rigetto della doglianza circa «l’inesistenza della notificazione» dell’atto prodromico (cfr. pagg. 910 ricorso).
2.4. La Commissione tributaria regionale ha tuttavia omesso ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a ribadire la mancanza di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario.
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 26 DPR n. 602/1973, dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 148 cod. proc. civ. , nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale sebbene sussistesse una difformità tra quanto riportato tra la relata prodotta in copia dal Concessionario e quella consegnata alla contribuente circa l’identità, la qualifica e la sottoscrizione del notificatore.
3.2. La doglianza va disattesa.
3.3. Con riguardo al destinatario dell’atto, ai fini della validità e regolarità della notificazione, va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata, e conseguentemente, allorché in detta copia manchino gli elementi della relazione essenziali a norma dell’art.148 cod. proc. civ. (nella specie, la sottoscrizione del notificatore), si verifica la nullità della notificazione, ancorché sull’originale dell’atto la relazione stessa sia completa degli elementi richiesti, nullità che la parte interessata può far valere producendo l’atto a lui destinato e senza necessità di impugnare la relata apposta sull’originale (cfr. Cass. nn. 4358 del 2001, 6309 del 1994).
3.4. Ciò posto, l’irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell’Amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione dell’atto (cfr. in particolare, per considerazioni analoghe, Cass., nn. 10079 del 2017, 16407 del 2003, 3936 del 2002, 11354 del 2001), ma, nella specie, non essendo in contestazione né la
tempestività dell’esercizio del potere di riscossione (in concreto esercitato dall’Agente della riscossione , come dimostrato dalla stessa impugnazione della cartella, nel merito, con piena cognizione di causa, da parte della contribuente), né la tempestività dell’impugnazione della cartella esattoriale da parte della contribuente (la quale, nel suo ricorso al giudice di primo grado, ha dimostrato – come ora osservato – di essere pienamente a conoscenza dell’atto impugnato ), non v’è interesse, per la ricorrente, a dedurre un vizio della notificazione dell’atto impugnato, atteso che, come si è già rilevato, contrariamente a quanto dedotto dalla società, il vizio della notificazione non ridonda – di per sé – in vizio della cartella esattoriale.
4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2 5 DPR n. 602/1973, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente rigettato l’ eccezione di decadenza del Comune dal potere di iscrizione nel ruolo esattoriale senza considerare che, «in assenza della prova della notifica del titolo esecutivo» il Giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare la tardiva notifica della cartella esattoriale con conseguente «decadenza dell’iscrizione a ruolo della pretesa creditoria», atteso che non era stata fornita alcuna prova circa la notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 19/9/2009, prodromico alla cartella impugnata, a fronte della notifica della cartella esattoriale (relativa ad ICI 2005 -2007) in data 4/10/2010, dunque oltre il termine di decadenza dell’amministrazione comunale per esercitare la pretesa tributaria.
4.2. L a censura è assorbita in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale relativamente alla notifica dell’atto prodromico alla cartella impugnata.
5.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, dell’art. 7 legge n. 212/2000 , nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. per avere la
Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto legittima la cartella esattoriale impugnata sebbene priva dell’indicazione del «calcolo degli interessi e dei suoi elementi costitutivi (aliquota e tempo)».
5.2. La censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., in quanto non essendo riportato nel ricorso il contenuto della cartella esattoriale non è possibile per questo giudice valutarne la reclamata inadeguatezza motivazionale.
6.1. C on il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 27, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto provata la notifica della cartella impugnata nonostante la mancata produzione della matrice o della copia dell a cartella con la relata di notifica o l’avviso di ricevimento .
6.2. C on l’ottavo motivo, da esaminare preliminarmente e congiuntamente al sesto motivo, in quanto sottesi alla medesima quaestio iuris , la ricorrente denuncia violazione dell’art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1999, dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto la doglianza circa l’inidoneità dell’estratto di ruolo alla prova della notifica della cartella esattoriale.
6.3. Le censure sono infondate atteso che se, da una parte, è vero che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (cfr. Cass. 20769 del 2021), occorre evidenziare che nel caso in esame deve ritenersi sufficiente l ‘ avvenuta produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copia fotostatica della relata di notifica con il relativo
estratto di ruolo, atteso che l’estratto di ruolo – equipollente della matriceconteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria) (cfr. Cass. n. 20769 del 2021 in motiv.).
7.1. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 18 DPR n. 445/2000, dell’art. 26 DPR n. 602/ 1973, dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria erroneamente ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento senza valutare la censura circa la mancanza di conformità all’originale della prodotta documentazione (estratto di ruolo e copia della relata di notifica) che non avrebbe potuto essere attestata dalla Concessionaria, priva della qualifica di pubblico ufficiale.
7.2. Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 148 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ, dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 26 DPR n. 602/1973, dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare la censura circa l ‘inidoneità probatoria della documentazione prodotta in copia dall’agente della riscossione (estratto di ruolo e copia della relata di notifica), avendo attestato quest’ultimo unicamente la conformità agli originali e trattandosi dunque di dichiarazione di sostitutiva di notorietà proveniente da una parte in giudizio.
7.3. Le censure vanno parimenti disattese sul dirimente rilievo che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il Giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata
mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (cfr. Cass. n. 23902 del 2017. conf. Cass. n. 24323 del 2018).
7.4. È d’uopo inoltre considerare che l’estratto di ruolo, come dianzi illustrato, è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla pretesa fatta valere nei riguardi del debitore con la cartella di pagamento e contiene l’indicazione dei dati essenziali per scriminare la ragione causale del credito da riscuotere.
7.5. Più in dettaglio, giusta quanto prescritto dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nonché dagli artt. 1 e 6 del d.nn. 3 settembre 1999, n. 321) siffatto estratto deve riportare gli elementi occorrenti ad identificare in modo inequivoco il soggetto contribuente (ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale) e per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo (ovvero numero della cartella, importo dovuto, importo già riscosso, importo residuo ed aggio), nonché la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore.
7.6. In definitiva, come chiarito da un consolidato orientamento di questa Corte, l’estratto di ruolo costituisce idonea prova dell ‘ entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata (così Cass. n. 1152 del 21/1/2021. Cass. 26/06/2020, n. 12883. Cass. 09/05/2018, n. 11028. Cass. 20/06/2017, n. 15315. Cass. 09/06/2016, n. 11794. Cass. 23/06/2015, n. 12888. Cass. 29/05/2015, n. 11141 e n. 11142).
8. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, assorbito il quarto motivo e respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente ai motivi accolti e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione,
cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo e respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da