Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12096 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19502/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore , nella qualità di successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv . COGNOME NOME (domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente principale- contro
AVV. NOMECOGNOME difesa da sé medesima, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., oltre che d all’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio di quest’ultimo
-resistente- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente/ricorrente in via incidentale nonché sul successivo ricorso, rubricato sotto il medesimo numero di ruolo generale, proposto da
AVV. NOMECOGNOME difesa da sé medesima, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., oltre che dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio di quest’ultimo
-ricorrente successiva-incidentale/controricorrente al ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente al ricorso successivo/ricorrente in via incidentale-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 1210/2018 depositata il 12 aprile 2018
udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 6 marzo 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
In data 6 marzo 2015 RAGIONE_SOCIALE, per conto della Direzione Provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate, notificava all’avv. NOME COGNOME comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2bis , del D.P.R. n. 602 del 1973, con la quale intimava il pagamento della complessiva somma di 134.262,91 euro, portata da cinque cartelle esattoriali e da un avviso di accertamento esecutivo relativi a tributi vari (imposta di successione, tassa di smaltimento dei rifiuti, IRPEF, IRAP, IVA), avvertendo la contribuente che, in mancanza di
tempestivo adempimento, si sarebbe proceduto all’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di sua proprietà per un importo pari al doppio del complessivo credito fatto valere.
La COGNOME impugnava tale comunicazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, deducendo di non aver mai ricevuto notificazione degli atti presupposti ed eccependo, inoltre, la parziale prescrizione della pretesa creditoria vantat a dall’ Amministrazione Finanziaria e l’avvenuto pagamento di alcune delle imposte da lla stessa richieste.
La Commissione adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, accoglieva solo in parte il ricorso e, per l’effetto, ritenuta fondata l’eccepita prescrizione de ll’imposta di successione -limitatamente all’importo di 2.062,54 euro-, della TARSU, de ll’IRAP e de ll’IVA, «riduce (va) il credito tributario, oggetto di giudizio, ad € 129.072,42, con conseguente facoltà di iscrizione ipotecaria limitata al doppio del suddetto importo» .
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che con sentenza n. 1210/2018 del 12 aprile 2018 respingeva sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale di Equitalia Sud s.p.a..
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE (ADER), nella qualità di successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, e la COGNOME hanno proposto autonomi e tempestivi ricorsi per cassazione, notificati, rispettivamente, il 6 giugno e il 2 luglio 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito a entrambe le impugnazioni con due distinti controricorsi contenenti altrettanti ricorsi incidentali.
La COGNOME ha a sua volta replicato con apposito controricorso al gravame incidentale spiegato dall’Amministrazione Finanziaria.
Con ordinanza interlocutoria n. 30218/2019 del 20 novembre 2019, ritenuta la mancanza dell’evidenza decisoria, l’ ex Sesta Sezione
Civile rimetteva la causa a questa Sezione Tributaria, a norma dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis» .
I ricorsi sono stati, quindi, avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo l’ADER ha depositato un’unica memoria illustrativa, mentre l’avv. COGNOME ne ha depositate due, la prima delle quali a firma del suo codifensore avv. COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Rilievi preliminari
Si rendono necessari alcuni rilievi preliminari.
1.1 Va anzitutto ritenuto ammissibile il deposito da parte della Tatoli di due memorie illustrative entro il termine di cui all’art. 380 -bis .1, comma 1, terzo periodo, c.p.c..
Sull’argomento qu esta Corte ha ripetutamente affermato che il deposito di una prima memoria non implica la consumazione del potere di difesa scritta e non impedisce, pertanto, alla parte di depositare altre successive memorie, purchè nel rispetto del termine all’uopo fissato dalla legge, salva la valutazione dell’eventuale superfluità della relativa spesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 1, dello stesso codice (cfr. Cass. n. 20380/2024, Cass. n. 18127/2020, Cass. n. 4177/2008).
1.2 Deve, invece, dichiararsi inammissibile la produzione dei documenti allegati alla seconda memoria.
Tali documenti non attengono, infatti, all ‘ammissibilità del ricorso per cassazione, sicchè il loro deposito non poteva in ogni caso avvenire indipendentemente (vale a dire separatamente: cfr. Cass. ai sensi dell’art.
12288/2016) da quello del ricorso medesimo, 372, comma 2, c.p.c..
1.3 Va, inoltre, evidenziato che non osta alla trattazione camerale
dei ricorsi la circostanza che la summenzionata ordinanza interlocutoria n. 30218/2019 del 20 novembre 2019 resa dall’ex Sesta Sezione Civile abbia rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione.
1.3.1 Come infatti è già stato chiarito in altre precedenti occasioni, non vi è un dato positivo cogente che assegni forza vincolante alla prima valutazione del collegio della soppressa Sesta Sezione circa la non ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per la definizione del giudizio nelle forme di cui all’art. 380 -bis c.p.c. e l’opportunità della sua trattazione in pubblica udienza, con l’effetto di impedire, sulla scorta di un diverso successivo apprezzamento, la decisione del ricorso da parte della sezione semplice in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 34033/2023, Cass. n. 29071/2024).
1.3.2 È appena il caso di soggiungere sul punto, alla luce delle osservazioni svolte dall’avv. COGNOME nell’ultima pagina della memoria illustrativa a sua firma depositata il 21 febbraio 2025, che la fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio non rientra fra le attribuzioni del relatore, il quale viene nominato per un’ud ienza già fissata dal primo presidente o dal presidente di sezione ( arg. ex art. 377, comma 1, c.p.c.).
1.4 Occorre ancora precisare che il ricorso per cassazione dell’ADER va qualificato come principale, essendo stato notificato prima di quello autonomamente proposto dalla COGNOME, che va pertanto considerato incidentale, pur non rivestendo la forma del controricorso prevista dall’art. 371, comma 1, c.p.c. (cfr., ex ceteris , Cass. n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015).
1.5 Va infine nota to che l’Agenzia delle Entrate ha proposto due ricorsi incidentali contenuti in altrettanti distinti controricorsi notificati alle altre parti il 13 luglio e l’11 settembre 2018.
1.5.1 Il secondo dei predetti ricorsi incidentali, identico al primo nella
portata censoria, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che la parte alla quale siano stati notificati da soggetti diversi due ricorsi per cassazione contro la medesima sentenza (l’uno principale e l’altro incidentale), ove intenda, a sua volta, proporre ricorso incidentale, è tenuta a farlo con un unico atto, al fine di non consumare il proprio potere di impugnazione; pertanto, una volta che essa abbia spiegato ricorso incidentale avverso l’impugnazione principale proposta da una parte, non può esperire un ulteriore ricorso incidentale per resistere al gravame di altra parte (cfr. Cass. n. 137/2012), salva l’ammissibilità del controricorso contenuto in tale successivo atto (cfr. Cass. n. 60/1986, Cass. n. 1980/1981).
1.5 .2 Ne consegue che l’unico ricorso erariale da prendere in esame è il primo in ordine di tempo, il quale è stato notificato il 13 luglio 2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. COGNOME difesasi in proprio nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (come si ricava dall’epigrafe della sentenza impugnata).
1.5.3 Giova, in proposito, rimarcare che l’eventuale nullità dell ‘anzidetta notificazione, derivante dal fatto di essere stata eseguita presso un domicilio diverso da quello che la COGNOME aveva precedentemente eletto presso lo studio del l’ avv. NOME COGNOME nel ricorso per cassazione da lei autonomamente proposto, dovrebbe comunque reputarsi sanata dalla successiva notifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate l’11 settembre 2018 , mediante la quale il ricorso incidentale in questione è stato portato a conoscenza dello stesso avv. COGNOME consentendogli di replicarvi con apposito controricorso ex art. 371, comma 4, c.p.c..
1.5.4 In una simile prospettiva, il secondo controricorso erariale andrebbe considerato come un atto di spontanea rinnovazione della notifica del primo controricorso, in assenza del quale la Corte avrebbe dovuto ordinare d’ufficio l’adempimento del relativo incombente , divenuto superfluo a sèguito dell’iniziativa assunta dalla parte interessata.
1.5.5 In definitiva, ferma l’inammissibilità del secondo ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, deve concludersi che la notifica del controricorso in cui esso è contenuto sia valsa a sanare con effetto «ex tunc» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14916/2016; id. , Cass. n. 20840/2021) l’eventuale vizio della notificazione del pr ecedente controricorso, con il quale era già stata tempestivamente proposta dall’Amministrazione Finanziaria identic a impugnazione incidentale.
(B)Illustrazione dei motivi di impugnazione
(B1)Ricorso principale
1.6 Tanto premesso, può ora procedersi all’esame del ricorso principale proposto dall’ADER, affidato a due motivi.
1.7 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, comma 4, c.c. e degli artt. 12, 24, 25 e 49 del D.P.R. n 602 del 1973, nonché del D.P.R. n. 633 del 1972 e del D. Lgs. n. 446 del 1997.
1.8 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto che l’IRAP e l’IVA portate da due delle cartelle esattoriali presupposte fossero soggette al termine breve di prescrizione di cui all’art. 2948, ( recte : n. 4 -n.d.r.), c.c., di durata quinquennale, anziché quello ordinario decennale previsto dall’art. 2946 del medesimo codice.
Con il secondo motivo, pure ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999.
2.1 Si sostiene che l’impugnata decisione risulterebbe in ogni caso erronea per non avere ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale rispetto a tutti i crediti azionati, indipendentemente alla loro natura.
(B2)Ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate
Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, anch’esso articolato in due motivi, è interamente adesivo al ricorso principale
proposto dall’ADER.
3.1 La rubrica e la formulazione delle censure coincidono con quelle di tale ultimo ricorso, salvo un vago riferimento aggiuntivo all’imposta sulle successioni e donazioni, contenuto nel primo motivo.
(C)Ricorso incidentale della Tatoli
Il ricorso incidentale della COGNOME consta di un unico motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., con il quale viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 o in alternativa la dell’impugnata sentenza su un punto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.
4.1 Si contesta alla CTR di non aver disposto l’ annullamento dell’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonostante l’acclarata nullità della notificazione dell’ avviso di accertamento esecutivo emesso a carico della contribuente in relazione all’anno 2008, sull’erroneo assunto che, in difetto di un’eccezione di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dall’esercizio del potere impositivo e di contestazioni attinenti al merito della pretesa tributaria, si sarebbe venuta a determinare la «cristallizza zione dell’accertamento» .
4.2 Ai giudici regionali sarebbe, infatti, sfuggito che l’impugnazione proposta dalla COGNOME era esclusivamente volta a sentir affermare l’invalidità della detta comunicazione per effetto dell’inesistenza o nullità della notifica dei prodromici atti esattivi o impoesattivi; il che risultava perfettamente ammissibile, in quanto l’art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 consente al contribuente di impugnare un atto tributario al solo fine di farne valere la nullità derivante dall’omessa notifica di quel lo presupposto o di contestare alla radice la pretesa tributaria, denunciando la sussistenza di vizi inficianti lo stesso atto presupposto.
4.3 Ad ogni buon conto, ove mai la Commissione Regionale abbia
inteso sostenere che il ricorso della contribuente era diretto a contestare i crediti erariali portati dall’avviso di accertamento in discorso, tale affermazione risulterebbe del tutto sprovvista di supporto argomentativo.
(C)Esame delle censure
(C1)Ricorso principale
Il ricorso principale dell’ADER è inammissibile perché proposto da un avvocato del libero foro.
5.1 L’ art. 1, comma 8, del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) -ente pubblico economico strumentale della stessa Agenzia delle Entrate subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del Gruppo Equitalia- «è autorizzat(a) ad avvalersi del patrocinio dell ‘ Avvocatura dello Stato ai sensi dell ‘ art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell ‘ Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale», e «può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentat(a), davanti al Tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente»; con la precisazione che, «in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l ‘ Avvocatura dello Stato, sentito l ‘ ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».
5.2 Successivamente l’art. 4 -novies del D.L. n. 34 del 2019, convertito in L. n. 58 del 2019, ha fornito l’esegesi autentica della norma surriportata, precisando che la stessa «si interpreta nel senso
che la disposizione dell ‘ articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l ‘ Agenzia delle entrate -Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell ‘ Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest ‘ ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
5.3 A sèguito dell’arresto nomofilattico delle Sezioni Unite n. 30008/2019, pronunciato ex art. 363 c.p.c. al fine di risolvere la questione di particolare importanza attinente alla corretta interpretazione e applicazione della richiamata disciplina normativa, nella giurisprudenza di questa Corte si è andato affermando il principio di diritto secondo cui per la propria rappresentanza e difesa in giudizio l ‘ ADER si avvale dell ‘ Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salvo che nelle ipotesi di conflitto o in presenza delle condizioni di cui all’ art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933 (cioè qualora sia stata adottata apposita, motivata, delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) o a fronte dell’ indisponibilità dell ‘ Avvocatura ad assumere il patrocinio; sicchè, solo quando la convenzione non riservi la difesa all ‘ Avvocatura erariale non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun ‘ altra formalità per potersi avvalere di avvocati del libero foro. 5.4 Orbene, con riferimento al contenzioso tributario la convenzione esime l’A genzia dall’obbligo di avvalersi della difesa erariale esclusivamente per i procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie (ora Corti di giustizia tributaria), dunque per il giudizio di merito, mentre impone espressamente detto obbligo per il giudizio di legittimità, rispetto al quale, in assenza delle condizioni ricordate, la procura « ad litem» conferita a un legale del libero foro risulta affetta da invalidità -rilevabile d ‘ ufficio dal giudice-, con conseguente inammissibilità del ricorso (cfr., ex multis , Cass. n. 28199/2024,
Cass. n. 27639/2024, Cass. n. 18406/2024, Cass. n. 18392/2024, Cass. n. 18297/2023).
5.5 Posti tali consolidati principi, va osservato che, nel caso di specie: – il ricorso per cassazione è stato proposto dall’ADER a mezzo di un avvocato del libero foro in data 6 giugno 2018, e quindi successivamente a ll’emanazione de l Protocollo di intesa siglato il 5 luglio 2017 fra il predetto ente pubblico e l’ Avvocatura dello Stato, il quale riserva a quest’ultima il patrocinio nelle « liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria» (art. 3.4.1); in atti non v’è traccia della sussistenza dei presupposti per le deroghe sopra indicate, e in particolare: (a) dell’avvenuta adozione di apposita , motivata, delibera giustificativa del l’avvalimento di un avvocato del libero foro, oppure (b)della manifestata indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio; – nemmeno può dirsi sussistente una situazione di conflitto, avendo l’Avvocatura erariale spiegato per conto dell’Agenzia delle Entrate impugnazione incidentale pienamente adesiva a quella proposta in via principale dalla stessa ADER.
5.6 Per quanto precede, il ricorso in scrutinio va dichiarato inammissibile.
(C2)Ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate
La rilevata inammissibilità del ricorso principale non osta all’esame del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, tempestivamente proposto con controricorso notificato il 13 luglio 2018, ovvero entro il termine lungo semestrale di impugnazione di cui a ll’art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza gravata (12 aprile 2018).
6.1 È stato precisato, sul tema, che il controricorso non mirante a contraddire il ricorso principale, ma ad aderirvi, è qualificabile come ricorso incidentale di tipo adesivo e che per la sua proposizione è sufficiente rispettare il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. n. 853/2025, Cass. n. 6154/2024, Cass. Sez. Un. n. 34471/2019).
6.2 Fatta questa puntualizzazione, ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso sia fondato.
6.3 La CTR ha confermato la decisione adottata dai giudici di prime cure, i quali avevano accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Tatoli relativamente ai crediti per IRAP e IVA portati da due delle cartelle di pagamento presupposte, sull’ass unto che il termine applicabile alla fattispecie di causa fosse quello breve quinquennale stabilito dall’art. 2948 n. 4) c.c. e che l’acquisita definitività degli atti esattivi prodromici non avesse prodotto «l’effetto della c.d. ‘conversione’ del termine di prescrizione breve … in quello ordinario decennale ai sensi dell’articolo 2953 cod. civ.» .
6.4 La soluzione recepita dalla Commissione regionale si appalesa erronea, in quanto contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi «in subiecta materia» , secondo la quale il credito per la riscossione dell’IRAP e dell’IVA (come pure dell’IRPEF) si prescrive nell’ordinario termine decennale in assenza della previsione di un termine più breve.
Si è al riguardo sottolineato che non può ritenersi operante il termine quinquennale di cui a ll’art. 2948 n. 4) c.c., poiché l’obbligazione tributaria, quantunque consista in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario e il singolo pagamento non è legato ai precedenti, ma risente delle nuove valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. n. 15877/2024, Cass. n. 33213/2023, Cass. n. 12740/2020, Cass. n. 32308/2019).
6.5 Un discorso a parte va fatto per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate alla contribuente, il quale rimane soggetto al termine quinquennale di prescrizione fissato da ll’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. Cass. n. 24449/2024: «In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le
sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.» ; si vedano pure Cass. n. 7486/2022 e Cass. Sez. Un. n. 25790/2009).
6.6 Il motivo va, quindi, accolto per la sola parte concernente la prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte.
6.7 Per completezza espositiva si evidenzia che, con riferimento al l’imposta sulle successioni e donazioni , la CTP aveva ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione (come si ricava dalla lettura dello stesso controricorso dell’Agenzia delle Entrate: pag. 6) e che tale statuizione è stata confermata dal collegio di secondo grado.
Ne discende che la formulata denuncia di violazione e falsa applicazione di legge si rivela «in parte qua» del tutto priva di consistenza.
Il secondo motivo di ricorso deve reputarsi assorbito dall’accoglimento di quello appena scrutinato.
(C3)Ricorso incidentale della COGNOME
Anche il ricorso incidentale della COGNOME è ammissibile, essendo stato proposto con atto notificato il 2 luglio 2018, entro il termine di complessivi quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, avvenuta il 6 giugno dello stesso anno, in osservanza del combinato disposto degli artt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022. 8.1 Oltre che ammissibile, l’esperito gravame si rivela fondato.
8.2 Nel ribadire le considerazioni svolte dai primi giudici, la CTR ha così giustificato il rigetto del gravame proposto dalla contribuente: «…l’appellante, nel censurare la decisione, trascura che il collegio di prime cure ha basato la statuizione sul rilievo che la contribuente, quand’anche venuta a conoscenza del presupposto avviso di accertamento a sèguito dell’opposta comunicazione, non ha eccepito l’intervenuta decadenza dal potere impositivo dell’Amministrazione
finanziaria. Tanto perché, oltre alla considerazione che detto avviso ha comunque raggiunto lo scopo, essendo pervenuto nella cognizione della contribuente nei termini per contrastare la pretesa tributaria (ex ultimo periodo comma 3 art. 19 D. Lgs. n 546/92) …, la decadenza non è rilevabile d’ufficio dal Giudice, ma eccepibile esclusivamente dalla parte. (…) Orbene, come affermato nell’impugnata sentenza, la contribuente, con il ricorso introduttivo, non ha contrastato nel merito l’opposto avviso, ma soprattutto non ha eccepito la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, determinando, così, la cristalliz zazione dell’accertamento. Né, d’altra parte, può venire in soccorso una più ampia qualificazione giuridica del petitum, tale da ritenere che con il denunciato vizio di notifica la contribuente volesse, altresì, eccepire l’intervenuta decadenza dal potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria. Tanto perché dall’esame degli atti processuali di parte non emerge in alcun modo tale profilo, in quanto il motivo sul punto è inerente esclusivamente l’eccezione del difetto di notifica dell’avviso di accertame nto e, riguardo ad altro profilo, invoca specificatamente l’intervenuta prescrizione di alcuni debiti, in parte accolta dal giudice di prime cure» .
8.3 La Commissione regionale è dunque partita dalla premessa che la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento di cui trattasi dovesse considerarsi sanata dalla tempestiva impugnazione del successivo atto notificato alla Tatoli, costituito dal preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2bis , del D.P.R. n. 602 del 1973.
8.4 Muovendo da questo postulato, i giudici di seconde cure hanno escluso che fosse consentito dare ingresso a un’impugnazione non fondata su un’eccezione di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dall’esercizio della potestà impositiva e non investente in alcun modo il merito della pretesa tributaria consacrata nell’avviso di accertamento presupposto.
8.5 Le argomentazioni poste a base del «decisum» non possono essere condivise.
8.6 Per stabile insegnamento di questa Corte regolatrice, poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del des tinatario, l’om essa notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale idoneo a determinare la nullità di quello consequenziale successivamente notificato.
8.7 Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, denunciando il vizio derivante dalla mancat a notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo, opponendo i vizi che lo inficiano, onde contestare radicalmente la pretesa tributaria.
8.8 Spetta, pertanto, al giudice di merito, attraverso l’interpretazione della domanda, stabilire quale sia stata la scelta compiuta dal contribuente; con la conseguenza che, nel primo caso, egli deve solamente accertare la sussistenza o meno del difetto di notifica dell’atto presupposto, al fine di pronunciarsi sulla nullità di quello susseguente (con eventuale estinzione della pretesa tributaria, ove i termini di decadenza siano nel frattempo decorsi), mentre nel secondo è tenuto a verificare la fondatezza di tale pretesa (cfr. Cass. n. 30821/2024, Cass. 13314/2021, Cass. n. 1144/2018, Cass. Sez. Un. n. 5791/2008).
8.9 È altresì costante l’affermazione in virtù della quale la nullità della notifica di un atto deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., solo quando sia stato tempestivamente impugnato quello stesso atto, ma non anche qualora l’impugnazione abbia ad oggetto un atto diverso, che nella definitività del primo (invalidamente notificato) trovi il suo
presupposto (cfr. Cass, n. 1238/2014, Cass. n. 15849/2006; in senso non difforme vedasi Cass. Sez. Un. n. 19854/2004, secondo cui «la notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso» ).
8.10 Le surriferite «regulae iuris» non sono state osservate nel caso di specie dalla CTR pugliese, la quale non solo ha erroneamente ritenuto che l’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria avesse determinato la sanatoria della nullità della notificazione del presupposto avviso di accertamento esecutivo, ma ha pure tralasciato di considerare che mediante la suddetta impugnazione la contribuente ben poteva limitarsi a far valere la nullità dell’atto consequenziale quale effetto del vizio inficiante l’atto ad esso prodromico, senza dover necessariamente contestare nel merito la pretesa tributaria o eccepire la decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dall’esercizio del potere impositivo.
(D)Statuizioni conclusive
Tirando le fila del discorso fin qui condotto:
-il ricorso principale proposto dall’ADER è inammissibile;
-il primo ricorso incidentale notificato dall’Agenzia delle Entrate il 13 luglio 2018, totalmente adesivo a quello principale, è ammissibile e fondato, nei termini dianzi precisati;
il secondo ricorso incidentale notificato alla COGNOME dalla medesima agenzia fiscale in data 11 settembre 2018, identico al precedente nella sua portata censoria, è inammissibile, fermo restando che il controricorso in cui esso è contenuto può all’occorrenza valere come atto di spontanea rinnovazione della notificazione del primo ricorso, comportante la sanatoria con effetto retroattivo del vizio da cui questa fosse risultata affetta;
il ricorso autonomamente spiegato dalla contribuente con atto notificato il 2 luglio 2018, da qualificarsi anch’esso come incidentale, è ugualmente ammissibile e fondato.
9.1 Va, conseguentemente, disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, limitatamente alle censure accolte, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
9.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. 10. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell’ADER, essendo ad essa applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D.L. n. 34 del 2023 , convertito in L. n. 56 del 2023la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione; accoglie il ricorso incidentale spiegato dalla COGNOME e, nei limiti di cui in motivazione, quello introdotto dall’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione