Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4856 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 400/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME
COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato-
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia -Sezione Distaccata di Catania n. 2909/2020 depositata il 13/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
-Ufficio di Catania -e l’Agente per la riscossione per l’annullamento di avviso di iscrizione ipotecaria di cui a cartelle di pagamento relative ad iscrizioni a ruolo riguardanti diversi periodi d’imposta.
I primi giudicanti, dopo aver constatato che alcune cartelle erano relative a contributi, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione per le suddette iscrizioni di natura non tributaria e delle relative cartelle, rilevavano che la cartella n. NUMERO_CARTA risultava regolarmente notificata, posto che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa portava la firma del contribuente.
La decisione veniva riformata, in favore del contribuente, dalla CTR della Sicilia, secondo l’esito del giudizio di querela di falso relativo alla sottoscrizione apposta dal contribuente, che ne aveva accertato la natura apocrifa.
Avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe ricorre RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato e l’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agente per la riscossione denuncia, in relazione all’art. 360 cpc, n. 3, la «violazione delle disposizioni del codice del processo tributario con particolare riferimento agli articoli 21 e 22, per il mancato rilievo della inammissibilità del ricorso introduttivo della parte ricorrente sin dal primo grado».
Deduce la società ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere ammissibile il ricorso di primo grado con riferimento alla cartella NUMERO_CARTA essendo risultata apocrifa la sottoscrizione di avviso di ricevimento postale, in quanto sarebbe il ruolo a costituire il momento fondamentale della riscossione e non la notifica della cartella.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la «Violazione dell’art. 116 cpc in ordine alla omessa considerazione di prove nonché in termini di omessa pronuncia del giudice di merito ovvero di errori giuridici sul punto, tenuto conto di quanto indicato sub 1) con riferimento agli articoli cpc 148, 149, 156 e 160, all’art. 65 del D. Lgs. n. 112 del 1999 e delle norme di riferimento ivi riportate e 25 e 26 del DPR 602 del 1973, in rapporto all’art. 100 cpc, in relazione all’art. 360 cpc, n. 3 e 5».
3.1. Lamenta la ricorrente che la CTR abbia ritenuto ammissibile il ricorso senza tenere conto delle disposizioni richiamate, in ordine all’interesse ad agire del contribuente nel processo tributario, non essendo stati prospettati dal contribuente motivi di contestazione in ordine alla pretesa impositiva o alla decadenza della azione.
I motivi, strettamente connessi, si trattano congiuntamente, precisandosi che il secondo strumento di impugnazione, risolvendosi, in concreto, nella censura di violazione della disciplina normativa in materia di notifiche degli atti impositivi, si sottrae al dubbio di inammissibilità suscitato dalla contemporanea evocazione dei vizi di cui al n. 3 ed al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
I motivi, peraltro, sono infondati.
5.1. Questa Corte ha affermato che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa
notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, Cass. Sez. U, n. 10012/2021; Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez. U., 5791/2008).
5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è dunque senz’altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. Differente è il caso affrontato dalla pronuncia evocata dalla ricorrente (Cass. n. 9197/2016), che attiene alla diversa ipotesi della cartella impugnata – direttamente – dal contribuente per soli vizi di notifica.
5.3. Ne consegue che, nel caso (come quello in esame), in cui il contribuente abbia impugnato unicamente l’iscrizione ipotecaria deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodromico, «i giudici territoriali limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella» presupposta e, in caso positivo, «dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata» (Cass. n. 8470 del 2018).
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non si procede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva delle controparti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.