Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33400 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33400 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
-Presidente –
AVVISO DI INTIMAZIONE
AVV_NOTAIO
LIBERATO PAOLITTO
–AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
Ud. 21/11/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
–AVV_NOTAIO–
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
–NOME. AVV_NOTAIO–
ORDINANZA
sul ricorso 7264-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
– intimata –
avverso la sentenza n. 2449/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 29/8/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE (attuale RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 444/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro in accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di intimazione;
la Concessionaria è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo, secondo e terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 113 cod. proc. civ.) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso le intimazioni di pagamento, notificate alla contribuente, per mancata impugnazione congiunta dei suddetti atti e di quelli presupposti, che si assumevano non notificati;
1.2. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;
1.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 1144 del 18/01/2018; Sez. Un. n. 5791 del 04/03/2008, Sez. U n. 16412 del 25/07/2007) in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, e poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa;
1.4. se il contribuente abbia fatto valere, dunque, il vizio della procedura consistito nell’omessa notifica dell’atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all’istruttoria processuale), per questo solo vizio l’atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato;
1.5. applicando i suesposti principi al caso di specie, avendo la contribuente impugnato gli avvisi di intimazione deducendone la nullità per la mancata (rituale) notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, il Giudice adito dovrà pertanto verificare l’effettivo difetto di notifica dell’atto presupposto al fine di dichiarare, se la verifica abbia esito positivo, la nullità dell’atto consequenziale;
il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità