Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4373 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
Oggetto: notifica atto impugnato – termine per impugnazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16963/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ RAGIONE_SOCIALE con domicilio in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente –
a vverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 1541/12/2021 depositata in data 21/12/2021;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli e le dieci cartelle di pagamento presupposte facendo valere svariati vizi RAGIONE_SOCIALE stesse;
-la CTP dichiarava cessata la materia del contendere quanto ad alcune cartelle e dichiarava inammissibile il ricorso per altre;
-appellava il contribuente;
-la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’impugnazione ritenendo tardivo il ricorso in primo grado;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi di gravame;
-resiste RAGIONE_SOCIALE-Riscossione;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c.;
-il contribuente ha chiesto la decisione da parte del RAGIONE_SOCIALE e in data 20 giugno 2023 ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
-il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, per avere la CTR erroneamente ritenuto promosso tardivamente il ricorso di primo grado di fronte alla CTP; detto ricorso è stato notificato il 14 febbraio 2019 a fronte della notifica dell’atto impugnato che si ritiene perfezionatasi dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa, avvenuta il 6 dicembre 2018;
-il motivo è infondato;
-diversamente da quanto sostenuto in ricorso e in memoria e come correttamente ritenuto nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., va qui fatta applicazione della
giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale la notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (disposizione dettata in tema di imposte dirette, ma richiamata dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’art. 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo caso, le norme specifiche a seconda dei casi dettate dagli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall’ufficio finanziario all’ufficiale giudiziario (per tale equivalenza, tra le tante: Cass., Sez. 5^ 13 luglio 2016, n. 14273; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2018, n. 22854; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2018, nn. 6497 e 6498; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6855; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17368);
-viene qui in rilievo l’art. 7 ridetto, in forza del quale ‘l’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza RAGIONE_SOCIALE persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere RAGIONE_SOCIALE stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario’;
al successivo comma 3, ultimo periodo, si precisa che ‘ se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente’;
-ciò in quanto la CTR ha accertato in fatto, con valutazione non più suscettibile di revisione in questa sede di l egittimità, che ‘la notifica di intimazione è stata eseguita con plico postale del 04/12/2018 e in data 06/12/2018 è stata eseguita la consegna della raccomandata informativa’; in particolare, come si ricava dagli atti, non oggetto di contestazione da parte del contribuente sulla circostanza specifica nemmeno in memoria, l’atto venne consegnato a uno dei soggetti abilitati a riceverlo, presso l’indirizzo di residenza e domicilio fiscale del contribuente medesimo;
-tale fattispecie concreta si connota, a differenza di quella disciplinata dall’art. 8 della citata l. n. 890 del 1982, dall’avere l’atto notificato raggiunto il destinatario, in quanto nel concreto consegnato a uno dei soggetti di cui all’art. 7, al quale il plico è effettivamente pervenuto;
-né sul punto, invero, l’articolazione del motivo consente altra interpretazione dal momento che la censura richiama e invoca unicamente l’art. 8 di cui si è detto, senza fare alcun cenno all’art. 7; sotto questo profilo la stessa risulta quindi anche difettosa di coordinamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata;
-in ogni caso, come poi specificato ulteriormente da questa Corte (Cass. n. 2377/2022), va osservato che la notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’ufficio ex art. 60, comma 1, lett. a, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere eseguita nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti dei codice di rito ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 già citato che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b-bis, aggiunta dall’art. 37, comma 27, lett. a, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248: «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata»;
-si tratta di una ulteriore specificazione della previsione di cui all’art. 7 del quale si è detto, che impone l’invio della c.d. ‘raccomandata informativa’ a seguito dalla consegna dell’atto;
-ben diversa è la fattispecie di cui all’art. 8 l. n. 890 del 1982, alla quale si fa riferimento in ricorso: essa riguarda il diverso caso, qui non ricorrente, di rifiuto del destinatario o di destinatario assente o incapace a ricevere; si tratta di una situazione di fatto differente, nella quale l’atto non viene consegnato ad alcuno e resta nella disponibilità del notificatore per gli adempimenti che debbono seguire. In tali casi, per quanto interessa, il comma 4 prevede che ‘del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto
che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro RAGIONE_SOCIALE stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente’;
-ciò chiarito, vanno allora valorizzati i principi già affermati dalle Sezioni Unite della Corte, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18992, secondo cui: «nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario») e mutuati, in fattispecie simile a quella ora all’esame del RAGIONE_SOCIALE, dalla Sezione Lavoro di questa Corte (Cass., Sez. Lav., 20 marzo 2019, n. 7892, secondo cui: «nel citato arresto si è valorizzata la funzione dell’avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel secondo comma del medesimo art. 139 c.p.c. sicché l’atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell’atto rispetto alle altre fattispecie indicate dal secondo comma, per le quali è assai stretta la natura del vincolo che lega il consegnatario
dell’atto al destinatario. Un tale minor grado di conoscibilità – se non degrada la consegna al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica (come accade per l’ipotesi contemplata dall’art. 140 c.p.c.) – esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post e non incidente sul tempo in cui l’attività notificatoria si è svolta e compiuta» (sottolineatura aggiunta);
-ciò discende dalla considerazione della consegna dell’atto a persona non legata al destinatario della notificazione dai particolari vincoli evidenziati nell’art. 139, comma 2, c.p.c., condizione che attenua la sfera di effettiva conoscibilità del destinatario e la possibilità di prendere immediata conoscenza dell’atto rispetto alle altre fattispecie, indicate dal comma 2, per le quali è assai stretta la natura del vincolo tra consegnatario dell’atto e destinatario;
-pertanto, deve concludersi affermando che l’attività notificatoria si era integralmente compiuta (nel caso che ci occupa) nel momento di consegna della copia a soggetto abilitato, presso la residenza e il domicilio fiscale di COGNOME, avvenuta pacificamente il 4 dicembre 2018;
-da tale data decorreva quindi il termine di sessanta giorni ex art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso; conseguentemente, il ricorso proposto in data 14 febbraio 2019 è stato correttamente ritenuto tardivo;
-il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 2946 e dell’art. 2953 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate, secondo la sentenza impugnata correttamente notificate;
-quanto alla regolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle, il motivo è inammissibile;
-invero, esso è viziato da difetto di specificità e localizzazione di cui agli artt. 366 co. 1 n. 6 e 369 co. 2 n. 4 c.p.c.; né nella narrativa circa lo svolgimento del giudizio né nella illustrazione del motivo, il ricorrente indica né trascrive le cartelle, così rendendo impossibile per la Corte verificare se effettivamente esse contenessero pretese per sanzioni e interessi; e ciò a maggior ragione ove l’accertamento in fatto della sentenza impugnata (secondo la quale ‘…trattandosi di crediti erariali’) fa chiaro riferimento a crediti che risultano relativi a tributi, non a interessi o sanzioni, alle quali mai la CTR fa rimando né in motivazione, né in narrativa;
-e quanto a tali crediti, è pacifico che gli stessi siano soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020);
-il motivo contiene poi una ulteriore doglianza, con la quale si pone la questione relativa alla invalidità RAGIONE_SOCIALE notifiche, stante l’iscrizione all’AIRE del ricorrente; su tali profili si insiste anche in memoria e in istanza ex art. 380-bis c.p.c.;
-tale censura risulta inammissibile ancora in quanto difettosa di specificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente prodotto a questa Corte alcun atto dei gradi di merito dai quali desumere che la questione sia stata sollevata in tali sedi, risultando sul punto inidoneo il mero riferimento, del tutto generico, ai ‘precedenti gradi di giudizio’ presente in ricorso (pag. 8 dell’atto, terzo capoverso) e non emergendo detta questione in alcun passo della sentenza impugnata;
-come è noto «… il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza -deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad
elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione» (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220);
-per le sopra esposte ragioni, il ricorso è rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
-infine, considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. ultimo comma a seguito di proposta di rigetto, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis ultimo comma c.p.c. (in termini Cass. Sez. Unite, 27/09/2023, n. 27433; Cass. Sez. Unite, 13/10/2023, n. 28550);
-vanno quindi liquidate a favore di parte controricorrente sia l’ulteriore somma di euro 2.000,00 -equitativamente determinata -sia l’ulteriore somma di euro 1.000 a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente ex art. 96 c. 3 c.p.c. al pagamento della ulteriore somma di euro 2.000,00 e ex
art. 96 c. 4 c.p.c. al pagamento della ulteriore somma di euro 1.000 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.