Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33228 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 19/12/2025
ICI IMU riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19433/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (80000330656), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
avverso la sentenza n. 9465/19, depositata il 20 dicembre 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4
dicembre 2025, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza n. 9465/19, depositata il 20 dicembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un a ingiunzione di pagamento notificata dall’agente della riscossione in relazione a presupposto avviso di accertamento relativo all’ICI dovuta dal contribuente per l’anno 2008.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
erroneamente il giudice del primo grado aveva rilevato la nullità della notifica dell’atto presupposto in ragione dell’omesso invio di una raccomandata informativa in quanto, nella fattispecie, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, trovavano applicazione le disposizioni del regolamento postale a fronte di atto notificato in via diretta a mezzo del servizio postale;
-inammissibile rimaneva, nella fattispecie, l’eccezione di decadenza dal potere impositivo, difesa, questa, che il contribuente avrebbe dovuto articolare in impugnazione del presupposto avviso di accertamento, ritualmente notificato.
– NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.
1.1 -Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n n. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, comma 3, 53 e 57, e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. , sull’assunto che, per un verso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era costituito nel primo grado di giudizio con memoria di stile, peraltro deducendo che la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta ai sensi della l. n. 890 del 1982, e, per il restante, ch e solo con l’atto di appello i l RAGIONE_SOCIALE aveva fatto riferimento alla notifica diretta dell’atto, a mezzo del servizio postale, con conseguente novità della deduzione.
1.2 – Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8, 9 e 14, all’art. 140 cod. proc. civ., al d.m. 1 ottobre 2008, art. 25, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, ed alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, la notifica dell’avviso di accertamento presupponeva l’invio di una raccomandata informativa, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., e della l. n. 890 del 1982, art. 8, così come ritenuto anche dalla giurisprudenza costituzionale, non risultando, pertanto, applicabile il regolamento postale relativo ai termini di giacenza (art. 25, cit.). E ne conseguiva, alfine, la stessa maturata decadenza dalla pretesa impositiva.
1.3 – Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente, in sintesi, che, in corso di giudizio, non era stato esibito alcun avviso di giacenza (che, pertanto, non poteva essere posto a fondamento della decisione).
1.4 -Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata
sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 57, e dell’art. 345 cod. proc. civ., deducendo, nello specifico, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare:
-sulla novità delle deduzioni articolate con l’atto di appello dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che «nel suo scritto difensivo di primo grado ha sostenuto che la notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 14 della Legge 890/1982»;
sulla eccepita inapplicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. quando sia certo che il destinatario dell’atto (che « risiedeva presso l’indirizzo indicato dove è stato spedito l’atto, come da certificato storico di residenza già in atti, e cioè in INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE sin dal 1923») incolpevolmente non aveva avuto conoscenza (« tanto che il contribuente non ritirava l’atto non avendone avuto avviso»);
-sull’eccepito « v izio motivazionale dell’ingiunzione di pagamento impugnata», atto che «non solo richiama atti sconosciuti al contribuente, ma non fornisce alcun elemento o dettaglio circa la pretesa addebitata, limitandosi a riportare un prospetto del totale dovuto tra imposte e sanzioni, negando al ricorrente, anche in questa fase, qualsiasi possibilità di ricostruire il dettaglio della pretesa, la congruità dei valori e percentuali applicate, della misura delle sanzioni comminate e degli interessi calcolati, ovvero, di poter conoscere su quali aree o fabbricati sia stato richiesto il tributo, il tutto in evidente violazione del diritto di difesa, delle norma tributarie poste a garanzia dei contribuenti, dei principi di trasparenza e collaborazione che dovrebbero ispirare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino.»; difetto di motivazione che, per di più, si correlava alla circostanza che « l’immobile identificato con PR.70970 foglio 69particella n.98 -sub 54 non era di proprietà del ricorrente né lo era
mai stato, come da sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE relativa all’IMU 2012 tra le medesime parti (nell’accertamento IMU era presente infatti lo stesso errore di attribuzione della proprietà, poi risolto dalla CTP in sentenza).».
-Il ricorso -che pur prospetta profili di inammissibilità -non può trovare accoglimento.
2.1 -In termini generali, va premesso che, – come ripetutamente statuito dalla Corte, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, – se la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente determina la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, e di fare istanza per la chiamata di terzi, ciò non di meno, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice, l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente o, così come nella fattispecie, contestando l’ammissibilità delle domande (v., ex plurimis , Cass., 27 dicembre 2022, n. 37843; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., 2 aprile 2015, n. 6734; Cass., 28 settembre 2005, n. 18962; Cass., 13 maggio 2003, n. 7329).
Va soggiunto che, per espressa previsione normativa, alle parti è dato di produrre documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1) e che -secondo la disposizione di legge vigente ratione temporis (d.lgs. n. 546 del 1992, cit., art. 58, comma 2) -la prova documentale (anche nuova) poteva essere prodotta sinanche in appello (tra le innumerevoli: Cass., 29 marzo 2023, n. 8859; Cass., 30 giugno 2021,
n. 18391; Cass., 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 19 dicembre 2017, n. 30537; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661; Cass., 16 settembre 2011, n. 18907).
2.2 -Va, quindi, rimarcato che la coppia concettuale costituita dalle nozioni di novità (di una domanda o di una eccezione), e di inammissibilità, nella fattispecie si prospetta in termini esattamente inversi rispetto a quelli proposti col ricorso.
Difatti, per come assume la stessa parte ricorrente, col ricorso introduttivo era stata proposta (solo) un’eccezione di omessa notifica dell’atto presupposto (un avviso di accertamento ICI), e la questione relativa alle modalità di notifica (in tesi nulla per difetto di invio di una raccomandata informativa) è stata introdotta in giudizio (solo) con una memoria depositata nel primo grado di giudizio (v. il ricorso, fol. 5).
2.2.1 – Va, quindi, ribadito che, come rilevato dalla Corte, la deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 26 agosto 2024, n. 23070; Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398).
Quanto, difatti, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi
diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, – proposizione ammissibile, ex art. 24, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Come, poi, la Corte ha avuto modo di statuire in tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile ratione temporis ) è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., 13 settembre 2013, n. 20978).
Arresto, questo, che è stato avallato dall’orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Corte secondo il quale, in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio
processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio ; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172).
E, alle cennate questioni fondanti, le SS.UU. hanno ricondotto (proprio) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione.
2.3 -Non sussisteva, quindi, alcuna novità delle deduzioni svolte dall’Ente impositore nel secondo grado di giudizio atteso che, per come deduce lo stesso ricorrente, il RAGIONE_SOCIALE «nel suo scritto difensivo di primo grado ha sostenuto che la notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 14 della Legge 890/1982» .
La disposizione, così evocata, si inserisce, difatti, nelle plurime, e convergenti, fonti regolative che abilitano gli enti impositori alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (appunto la l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; v., altresì, il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 3, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154; il d.l. 15
settembre 1990, n. 261, art. 3, commi 4 e 5, conv. in l. 12 novembre 1990, n. 331; la l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1; la l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, cit.).
In siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, e secondo la disciplina del relativo regolamento, nè presuppone l’intervento dell’ufficiale giudiziario ( o di altro soggetto abilitato) ovvero la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ. (v., Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
2.3.1 – Con specifico riferimento, poi, alle notifiche riconducibili alla disposizione di cui alla l. n. 890 del 1982, art. 14, cit., la Corte ha in diverse occasioni statuito che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con la conseguenza che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne
cognizione (v., ex plurimis , Cass., 13 novembre 2024, n. 29355; Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 6 giugno 2012, n. 9111; v., altresì, Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047 cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007).
Laddove, la Corte si è fatta carico della necessità che il procedimento notificatorio sia volto alla effettiva conoscenza dell’atto in notifica, conoscenza che «deve orientare l’interprete» e che «nel caso che ci occupa, non consente di ancorare il momento di perfezionamento della notifica (dal quale decorrono termini, brevi e tassativi, per l’impugnazione degli atti impositivi) al compimento di un adempimento – il rilascio dell’avviso di giacenza – nel qual è certo che il destinatario dell’atto non ne ha conoscenza (non essendo stato reperito dall’agente postale) incolpevolmente (non avendo ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale).»; di qui la conclusione che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982, cit., deve aversi per perfezionata (secondo regolamento postale) «decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.» (così Cass., 2 febbraio 2016, n. 2047, cit., cui adde Cass., 19 aprile 2022, n. 12494, cit.; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34007).
2.4 -E’, poi, da rilevare come lo stesso Giudice delle leggi abbia (ripetutamente) disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, rimarcando che detta notificazione ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalla
l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore nè compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104).
2.5 -Posto, quindi, che l’avviso di giacenza è atto nella disponibilità della stessa parte destinataria della notifica, l’inammissibilità del terzo motivo consegue (non solo) dal rilievo appena esposto ma anche dalla completa anomia di ogni effettivo riferimento agli atti di notifica, ed al relativo contenuto -che non viene indicato nemmeno in sintesi descrittiva, – essendosi statuito che ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass., 9 marzo 2025, n. 6288).
2.6 -Quanto, da ultimo, alle residue censure di omessa pronuncia di cui al quarto motivo di ricorso, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di
decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).
2.6.1 – Va allora, rilevato, innanzitutto che -una volta che il giudice del gravame aveva condiviso la difesa articolata in appello dall’Ente impositore in ordine alla ritualità della notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale -dalla conseguente statuizione non può che essere derivato (per l’incompatibilità dell’eccezione di parte con detta statuizione) il rigetto di una eccezione che era stata formulata -piuttosto che su specifiche allegazioni probatorie involgenti la prova di essersi trovato nella impossibilità senza colpa di prendere cognizione dell’atto in notifica (che, per come si assume, era stato indirizzato presso la residenza anagrafica del contribuente) -sul (generico) assunto della incolpevolezza circa la mancata conoscenza dell’atto .
2.6.2 Quanto, poi, al difetto di motivazione dell’atto impugnato (una ingiunzione di pagamento) innanzitutto rileva che nemmeno nell’esposizione dei fatti di causa si dà conto della relativa riproposizione in appello, riproposizione che nemmeno risulta dalla gravata sentenza.
Per di più, per come dedotto dalla stessa parte, il difetto di motivazione viene ricondotto ad un contenuto (di ricostruzione della fattispecie impositiva) che (diversamente) è proprio dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento) che, così come rilevato dal giudice del gravame, doveva ritenersi ritualmente notificato.
– Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME