Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17722 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15163/2021 proposti da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE), che, unitamente all’AVV_NOTAIO del Foro di Lecco (C.F.: CODICE_FISCALE), lo rappresenta e difende, in forza di delega a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Calco (LC), alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, autorizzato a stare in giudizio in forza di delibera della Giunta Comunale n. 50 del 29/06/2021, nonché di successiva Determina di affidamento n. 42 del 30/06/2021, rappresentato e difeso,
Avviso accertamento tassa rifiuti – Decadenza potere impositivo – Notificazione mediante raccomandata PRO
giusta procura speciale allegata al controricors o, dall’AVV_NOTAIO ( C.F.: CODICE_FISCALE), presso il cui studio, in Lecco alla INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2780/2020 emessa dalla CTR Lombardia il 27/11/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Calco aveva accertato, con riferimento alla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani per l’anno 2011, l’infedele denuncia (in termini di metratura) di alcuni fabbricati nella sua titolarità, riprendendo a tassazione i relativi importi e, contestualmente, sanzionando la detta violazione.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione concernente l’avvenuta notifica oltre il termine decadenziale dell’avviso , affermando che <>.
Sull’appello del Comune, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso di primo grado, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di due motivi. Il Comune di Calco ha resistito con controricorso.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., il Collegio fissava la camera di consiglio dinanzi a sé, in prossimità della quale entrambe le parti depositavano memorie illustrative.
Con nota del 17.11.2022 il ricorrente dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della legge 31.8.2022 e, conseguentemente, formulava richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata.
Con ordinanza del 22.11.2022 l’allora Sesta Sezione della Tributaria sospendeva il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione tributaria.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto tempestiva la notificazione dell’avviso di accer tamento impugnato rispetto al termine decadenziale, nonostante, in caso di notifica dell’atto impositivo mediante raccomandata PRO, la distinta delle raccomandate che possa tener luogo dell’avviso di spedizione sia solo quella timbrata dall’ufficio postale abilitato alla spedizione delle dette raccomandate (nel caso di specie, quello di Milano).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR del tutto ignorato che egli aveva presentato querela di falso in data 23.4.2018, con riferimento al timbro, a suo dire illeggibile (avuto riguardo sia all’ufficio postale Milano o Merate che l’aveva apposto che alla data), presente sulla seconda distinta delle raccomandate prodotte dal Comune.
Il primo motivo è infondato.
Con lo stesso il ricorrente sostiene che, nel caso del cd. ‘invio massivo’ di
un elevato numero di raccomandate, occorrerebbe distinguere tra la consegna del plico/bolgetta ad un ufficio locale (nel caso di specie, quello di Merate) non abilitato a questo tipo di spedizioni e quella, curata da quest’ultimo, all’ufficio centralizzato (nel caso di specie, quello di Milano) che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari. Solo quest’ultima sarebbe, a detta del contribuente, la ‘consegna’ rilevante ai fini impeditivi della decadenza dal potere impositivo. In definitiva, secondo il contribuente, nel caso di notifica di un atto impositivo mediante raccomandata PRO, la distinta delle raccomandate che può tener luogo dell’avviso di spedizione sarebbe solo quella timbrata dall’ufficio postale abilitato alle spedizioni delle raccomandate PRO, e non dall’ufficio non abilitato che svolga il servizio di ‘bolgetta’.
La Posta Raccomandata Pro è il servizio universale, per invii diretti sul territorio nazionale, che consente al mittente di ottenere: a) una ricevuta, avente valore probatorio, dell’avvenuta accettazione della propria spedizione; b) la prova della relativa consegna, ove sia richiesto il servizio accessorio dell’Avviso di Ricevimento (A.R.); c) l’incasso di una somma all’atto della consegna, ove sia richiesto il servizio accessorio di contrassegno.
Le caratteristiche delle notifiche a mezzo raccomandata PRO, per quanto qui rileva, sono le seguenti:
accettazione: esclusivamente presso i Centri di Impostazione Grandi Clienti pubblicati sul sito www.poste.it degli invii consegnati direttamente dal Cliente presso i Centri stessi o presso gli Uffici Postali (tramite cc.dd. bolgette) per gli affrancati con Macchine Affrancatrici o Affrancaposta o Conti di Credito o SMA;
-modalità di affrancatura: con l’impronta di macchine affrancatrici, altri strumenti meccanici/elettronici presso il cliente o presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero senza materiale affrancatura;
-all’atto dell’accettazione degli invii, viene rilasciata al mittente la distinta quietanzata (quale prova dell’avvenuta spedizione) nel caso di corretta valorizzazione dei volumi postalizzati sulla base delle condizioni economiche
dei servizi richiesti, come definite dalle disposizioni vigenti in materia. Ogni spedizione deve essere accompagnata da: 1) una distinta riepilogativa della spedizione, cartacea in duplice copia, diversa a seconda delle modalità di affrancatura e pagamento autorizzate contenente tutte le informazioni relative alla spedizione e all ‘importo pagato (quantità invii, peso, destinazione, etc.); 2) una distinta analitica cartacea in duplice copia contenente l’elenco dei codici bar -code utilizzati per l’intera spedizione, con il dettaglio, per ogni singolo bar code, del nome destinatario e indirizzo del destinatario.
3.1. Orbene, assumendo rilevanza, ai fini della prova della data di spedizione, la ‘ricevuta di ritiro corrispondenza bolgetta’ e la seconda distinta analitica (che la RAGIONE_SOCIALE, cui il Comune aveva affidato il servizio di spedizione, aveva, su sollecitazione dell’ente loca le, trasmesso in un secondo momento), munita, a differenza della prima (sottoscritta dal solo mittente e priva di timbro postale), di un timbro in calce, data l’irrilevanza, per quanto si evidenzierà nell’analisi del secondo motivo, de lla illeggibilità (con riferimento sia all’ufficio postale che l’abbia apposto sia alla data) del timbro, trova applicazione il principio di scissione del procedimento notificatorio.
In particolare, dagli atti di causa si evince che, in sede di controdeduzioni di prime cure, l’ente locale produsse anzitutto una ricevuta di consegna, timbrata da parte di RAGIONE_SOCIALE, con cui queste ultime attestavano la presa in carico, in data 30/12 /2016, d’un plico (cd. ‘bolgetta’) all’interno del quale erano contenute numerose raccomandate (cd. ‘invio massivo’). A fronte della contestazione del contribuente relativa al fatto che detta attestazione non consentiva di ritenere provata (anche) l’inserz ione della specifica raccomandata de qua nella spedizione massiva di cui sopra, la parte pubblica chiedeva alla società cui era stato legittimamente appaltato il servizio di postalizzazione (la RAGIONE_SOCIALE) copia della distinta di spedizione timbrata dall’ente postale sempre in data 30/12/2016, in quanto contenente anche la partita indicazione delle raccomandate contenute nel plico/bolgetta, tra cui vi era altresì (contraddistinto con il n. 56) quella
contenente l’atto impugnato. Tale distinta era stata poi ritualmente prodotta in giudizio nei termini di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 con memoria del 4/10/2017.
Orbene, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato comporta la insensibilità, per il primo, delle vicende afferenti alla fase esecutiva della notificazione, sicché, il passaggio consistente nell’inoltro, da parte dell’ufficio locale, della spedizione ‘presa in carico’ a quello centralizzato rientra nelle dinamiche interne dell’addetto alla notifica che non può riverberare i propri effetti sul notificante.
In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 40543 del 17/12/2021) hanno di recente chiarito che ‘In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.’.
Del resto, alla stregua della ricostruzione complessiva delle notifiche a mezzo del servizio postale di raccomandata PRO in precedenza operata:
il mittente ottiene, tra l’altro, una ricevuta, avente valore probatorio, dell’avvenuta accettazione della propria spedizione;
l’accettazione avviene esclusivamente presso i Centri di Impostazione Grandi Clienti pubblicati sul sito www.poste.it degli invii consegnati direttamente dal Cliente presso i Centri stessi o presso gli Uffici Postali (tramite cc.dd. bolgette) per gli affrancati con Macchine Affrancatrici o Affrancaposta o Conti di Credito o SMA;
all’atto dell’accettazione degli invii, viene rilasciata al mittente la distinta quietanzata, quale prova dell’avvenuta spedizione.
Ragion per cui, un conto è la spedizione ed il rilascio, a cura dell’ufficio centralizzato (nel caso di specie, Milano), della ricevuta di avvenuta accettazione della spedizione, ed un altro conto è la consegna operata dal mittente presso l’ufficio perifer ico (nel caso di specie, Merate).
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: <>.
4. Il secondo motivo si rivela inammissibile.
In primo luogo, va evidenziato che il ricorrente ha manifestato, con la memoria del 16.11.2022, di prestare adesione alla proposta con la quale il relatore aveva ritenuto inammissibile il motivo in esame.
In ogni caso, il contribuente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere il documento che assume essere affetto da falsità. Trova qui applicazione il principio consolidato secondo cui «anche nel processo tributario il giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione (cfr., ex multis , Cass. 4/11/2020, n. 2640, e Cass. 30/11/2017, n. 28671).
Del resto, va ricordato che, ai fini dell’applicazione della sospensione del processo tributario per pregiudizialità cd. esterna, la pretesa equiparazione o fungibilità tra l’istituto della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c., e la denuncia-querela, proposta in sede penale, non è configurabile, giacché l’art. 39 d.lgs. n. 546/1992 detta una univoca
prescrizione normativa, che individua – ai fini della sospensione necessaria del processo tributario nel caso di assunta falsità di un documento – uno specifico strumento processuale (appunto, quello di cui all’artt. 221 c.p.c.) e non altro (cfr., ex multis , Cass. civ. 17/01/2019, n. 1148, secondo cui <>, e Cass. pen. 19/02/2020, n. 9544). Nel caso di specie, invece, il contribuente ha prodotto lo stralcio di una denuncia-querela presentata presso la Procura della Repubblica di Lecco relativa alla ritenuta alterazione del timbro postale apposto in calce alla distinta di consegna raccomandate.
4.1. Il motivo si rivelerebbe inammissibile altresì in quanto , all’esito della produzione in primo grado, da parte del Comune con le memorie illustrative del 4.10.2017, della distinta di consegna raccomandata del 30.12.2016 munita di timbro, non risulta che il contribuente abbia dedotto sin da subìto e, dunque, tempestivamente la illeggibilità del timbro, essendosi la sua doglianza concentrata sull’assenza in calce delle firme sia del cliente che delle RAGIONE_SOCIALE.
E’ noto, infatti, che, nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9637 del
13/04/2017). Invero, in base al predetto art. 24, <> (comma 2). <> (comma 3).
La Suprema Corte (Cass. 29/09/2017, n. 22878; conf. Cass. n. 4151 del 18/02/2020) ha chiarito che nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta di un atto per il notificante nel termine all’uopo prescritto è validamente fornita mediante la produzione dell’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle RAGIONE_SOCIALE, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale.
Ciò in quanto la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro delle poste è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14163 del 04/06/2018; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.6.2024.