Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, difeso dall’AVV_NOTAIO per mandato allegato al ricorso;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – resistente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 327/2/19 depositata il 7 maggio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior IRPEF e addizionali anno 2013. Il contribuente impugnava sia siffatto accertamento che la susseguente cartella, a seguito della notifica di quest’ultima avvenuta il 14 ottobre 2017, allegando la mancata notifica del primo, spedito con raccomandata in data 29 dicembre 2016 e lo stesso entrava così nel merito della disconosciuta deduzione di spese mediche, da cui appunto derivava
Accertamento IRPEF
l’accertamento in questione. La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso e la CTR, adìta in sede d’appello, respingeva il gravame, affrontando il merito ritenendo che sia sufficiente il decorso del periodo di compiuta giacenza e dunque, in ultima analisi, prescindeva dall’avviso di deposito. Ricorre quindi in cassazione il contribuente con due motivi, mentre l’Agenzia si è limitata a depositare una memoria al fine di partecipare all’eventuale discussione, senza depositare nei termini un controricorso. Il ricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce mancato esame di un fatto decisivo e per violazione dell’obbligo di pronuncia. Il contribuente deduce in proposito che l’amministrazione non avrebbe prodotto com’era suo onere la prova della regolarità della notifica della comunicazione dell’avviso di rettifica , sulla cui base venne poi emessa la cartella di pagamento, e che sul punto la Commissione avrebbe errato non avendo applicato il principio per cui l’ente notificante deve provare il perfezionamento della notificazione attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento , oltre a quanto si specificherà in prosieguo.
1.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, cod. proc. civ., laddove non si chiarisce il profilo di censura (se appunto di omesso esame di un fatto decisivo oppure di omessa pronuncia, e in che termini), difettando così lo stesso di specificità, sovrapponendosi due distinte censure sulla base, almeno apparentemente, del medesimo presupposto. Nel corpo del motivo poi si formulano censure rivolte all’Agenzia, in particolare in riferimento alla mancata produzione della notifica da parte della stessa, senza che sia dato comprendere un esatto e specifico profilo di censura della decisione impugnata. Le decisioni di questa Corte allegate, non fanno che accrescere l’incertezza sul fondamento della censura, posto che le stesse attengono,
soprattutto la seconda e la terza, non ad ipotesi di difetto di prova ma di notifica non perfezionatasi per difetto di avviso di ricevimento, mentre l’altra non ha nulla a che vedere con la fattispecie. L’incertezza è aggravata poi dal tenore della stessa memoria, in cui si asserisce che non sarebbe stata provata dall’Agenzia l’avvenuta ‘compiuta giacenza’.
Il secondo motivo attiene alla ‘violazione delle norme di diritto in relazione alla deducibilità delle spese’, sostenendo in particolare il ricorrente, che appunto non si cura di individuare le norme che assume violate, come la CTR avrebbe errato nel ritenere che la prova della deducibilità delle spese mediche sostenute sia condizionata alla esibizione della relativa fattura, mentre a giudizio del ricorrente stesso dalla documentazione si debbono ricavare le indicazioni previste per le spese sostenute in Italia. Inoltre, censura il fatto che la RAGIONE_SOCIALE non abbia considerato che all’epoca delle prestazioni rese dall’odontoiatra NOME COGNOME, la Croazia non faceva ancora parte dell’Unione Europea, per cui non era applicabile la normativa IVA che comporta l’obbligatorietà della fatturazione delle spese dentistiche. Senza considerare che per precedenti annualità la semplice dichiarazione dell’odontoiatra era stata ritenuta sufficiente.
2.1. Una volta che il primo motivo, che come premesso atteneva alla notifica dell’a tto impositivo, risulta inammissibile, restando così ferma la statuizione di regolarità della notifica dello stesso, le censure in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale non possono essere recuperate in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese non avendo l’Agenzia resistito con controricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023