Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21751 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16548-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 442/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del SARDEGNA, depositata il 20/05/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /7/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 154/2021 della Commissione tributaria provinciale di Sassari, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento TARI 2014 -2018 emesso da RAGIONE_SOCIALE
La concessionaria resiste con controricorso.
Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., depositata in data 16 dicembre 2024.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis . n. 1 c.p.c.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 60, comma 1, lettera b bis, del D.P.R. 600/1973 e lamenta che i Giudici d’appello abbiano erroneamente ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento nonostante il mancato invio della raccomandata informativa in seguito alla consegna dell’atto alla moglie convivente del ricorrente.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 violazione dell’art. 21 octies, comma 1, della Legge 241/1990 per avere la Corte di merito omesso di rilevare il difetto di potere della concessionaria in relazione all’atto impugnato , avendo agito su crediti tributari maturati prima della stipulazione del contratto di affidamento dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali tra il Comune di Alghero e RAGIONE_SOCIALE
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 violazione dell’art. 7, comma 2, lettera a, della Legge
212/2000 in relazione all’omesso rilievo della nullità dell’atto impugnato per mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di formazione nell’atto impugnato .
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 violazione dell’art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 e dell ‘ art. 6, comma 5, della Legge 212/2000 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di rilevare la nullità dell’atto impositivo in quanto emesso senza preventivo contraddittorio con il contribuente.
2.1. Con la proposta di definizione anticipata è stato evidenziato quanto segue:« Il ricorso, concernente avviso Tari 2014-18 ed articolato su quattro motivi di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1^ n. 3) cpc, è inammissibile ovvero manifestamente infondato per frontale contrasto con consolidati indirizzi interpretativi di legittimità; per quanto concerne il primo motivo (giuridica inesistenza della notificazione dell’avviso in quanto eseguita a mani della moglie convivente senza invio dell a raccomandata informativa) si richiama in particolare l’orientamento (Cass. n. 11051/18; n. 19795/17 ed altre) secondo cui l’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto dell’atto, trovando applicazione, anche per gli atti impo sitivi, il principio di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. in materia processuale; nel caso di specie, la CGT II grado ha fatto corretta applicazione di questo principio, osservando come il contribuente avesse, in ogni caso, proposto rituale e tempestiva im pugnazione avverso l’avviso così notificato, con conseguente sanatoria ed assenza di pregiudizio, non vertendosi di inesistenza ma di nullità del procedimento notificatorio; per quanto concerne il secondo motivo (eccesso di potere per violazione del contratto di affidamento del servizio, vertendosi di posizioni creditorie anteriori al 30.6.2018), emerge dal capitolato speciale di appalto per l’affidamento in concessione dei servizi di formazione banche dati, accertamento evasione,
riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed extratributarie del comune di Alghero (Allegato alla delibera G.C. n. 200 del 30.06.2017, sub 2 All. in atti) che l’attuale controricorrente fosse stata investita di tutte le più ampie funzioni di accertamento e riscossione anche (tra le altre) della Tari (art. 1; § 1.2), non potendo il contribuente desumere che la sola anteriorità dei crediti in avviso rispetto alla data del 30.6.2018 deponga per l’inserimento dei medesimi nelle li ste di carico della precedente concessionaria (a fronte di avviso di accertamento notificato il 5.11.2019), vertendosi del resto di circostanza fattuale non deducibile nella presente sede di legittimità, tanto più in presenza di doglianza di sola violazione di legge; per quanto concerne il secondo ed il terzo motivo di ricorso nella parte concernente la mancata o irregolare indicazione del responsabile del procedimento di formazione dell’avviso, basterà rilevare come (circostanza appurata dal giudice di merito e del resto riconosciuta dallo stesso ricorrente) l’avviso stesso contenesse espressa menzione del responsabile del procedimento globalmente considerato, ivi compresa la fase prettamente formativa degli atti di accertamento; né pare utilmente invocabil e il disposto dell’art. 1 co. 793 l. 160/19, sia perché riferito specificamente all’attività di riscossione, sia perché non sanzionato di nullità dell’attività in caso di sua contravvenzione, sia infine perché sopravvenuto all’attività accertativa dedotta in causa; per quanto concerne il quarto motivo (omissione del contraddittorio preventivo in punto discrepanza tra superfici tassabili) soccorre quanto stabilito innumerevoli volte a partire dal noto arresto di cui in Cass. SU 24823/15, secondo cui in tanto il contraddittorio procedimentale costituisce elemento essenziale di validità dell’attività accertativa, in quanto sia specificamente previsto dalla legge, ovvero in quanto si verta di tributi armonizzati UE, evenienze entrambe escluse nel caso della Tari».
2.2. Il Collegio reputa del tutto esaustive e condivisibili tali argomentazioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che a fronte di esse, il difensore del ricorrente, pur avendo chiesto la decisione del ricorso ex art. 380bis , comma 2, c.p.c., nulla ha dedotto, in quanto la memoria depositata ex art. 380bis .1,
comma 1, secondo periodo, è dedicata all ‘ illustrazione dei motivi di ricorso e quindi non adduce argomentazioni sulle questioni assorbenti di cui sopra.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate come da dispositivo , nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della medesima e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 546,00, oltre ad Euro 200 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e della somma di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,