Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Oggetto: accertamento
Ires – Irap – Iva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28980/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del secondo
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto n. 283/03/18, pronunciata il 23 febbraio 2018 e depositata il primo marzo 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il sig. COGNOME era attinto da ripresa a tassazione in conseguenza dei maggiori utili accertati in capo alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poi fallita, e di cui risultava socio con partecipazione al 95% per l’anno d’imposta 2009. Esperita infruttuosamente l’istanza di accertamento con adesione, il contribuente impugnava l’atto impositivo notificatogli svolgendo plurime censure.
In particolare, deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di notifica, l’ammissibilità del ricorso ex art. 60, co. 4, d.P.R. n. 600/1973, la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, co. 2, c.p.c., la carenza di motivazione dell’atto impositivo notificato alla società e di quello emesso nei suoi confronti nonché la violazione al divieto di doppia imposizione.
I due gradi di merito esitavano in senso sfavorevole al ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del gravame per tardività.
Il contribuente ricorre pertanto per la cassazione della sentenza, affidandosi a cinque motivi di ricorso, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso .
CONSIDERATO
Con il primo motivo il ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 e dell’art. 8, co. 2, L n. 890/1992.
1.1 In sostanza afferma che la notifica dell’atto impositivo non si sarebbe perfezionata per mancato rispetto della sequenza procedimentale descritta dall’art. 140 c.p.c. sia per mancata
affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, non essendo bastevole la sua sola immissione nella cassetta, sia per mancata ricezione effettiva della comunicazione informativa (CAD).
Con il terzo motivo il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 2, L n. 890/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
2.1 In sostanza afferma che la procedura notificatoria di cui all’art. 8, co. 2, L n. 890/1992, ove è previsto il rilascio dell’avviso al destinatario mediante ‘ affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione’ debba essere letta come un ‘ordine di modalità di esecuzione della notifica’, nel senso che la modalità di affissione deve essere eseguita in via principale mentre l’immissione dell’avviso in cassetta dovrebbe avvenire solo successivamente
Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, stante la parziale comunanza di censure.
3.1 I due motivi sono entrambi inammissibili e, in ogni caso, infondati.
3.2 Essi sono inammissibili nella parte in cui lamentano sia la violazione dell’art. 140 c.p.c. sia il paventato ordine di modalità di esecuzione della notifica di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 890/1992 perché motivi nuovi. Invero, non risulta dal testo del ricorso, ove vengono sinteticamente riportati i motivi di impugnazione, né da quello RAGIONE_SOCIALE due decisioni di merito ivi trascritte, che sia stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE due norme in commento e nei termini riassunti nel ricorso introduttivo. Con specifico riferimento all’ordine di esecuzione della notifica, e dalla lettura della sentenza, risulta invero proposto in grado di appello un motivo di ricorso avente ad oggetto la corretta modalità di notifica, da eseguirsi solo con l’affissione e non con l’immissione dell’avviso, mentre non risulta formulata la censura in relazione ‘all’ordine’ di esecuzione .
3.3. Le questioni sollevate risultano quindi essere state poste «per la prima volta davanti questa Corte, non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione RAGIONE_SOCIALE censure svolte dai ricorrenti ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando d’altro canto i ricorrenti nel ricorso di averle fatte valere nei precedenti gradi di giudizio» (Cfr. Cass., V, n. 26147/2021).
Il primo motivo è poi infondato nella parte in cui pretende che il procedimento notificatorio si perfezioni con la ricezione effettiva della CAD.
4.1 In materia questa Corte è intervenuta con la pronuncia a Sezioni Unite n. 10012/2021 in cui ha sì affermato il principio per cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD). Ma a tale conclusione è giunta sull’assunto per cui «viene inevitabilmente in considerazione un’altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (C. Cost., sent. n. 3/2010) appunto dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede(va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di “irreperibilità o rifiuto di ricevere” del destinatario (e RAGIONE_SOCIALE persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito dell’atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione (cfr. Cass., Sez. Un. n. 10012/2021).
4.2 Nella fattispecie in commento è circostanza incontroversa tra le parti, oltre che accertata in fatto dal Collegio di merito, che l’avviso di ricevimento sia stato prodotto in giudizio previa sua restituzione per mancato ritiro nel termine di dieci giorni.
4.3 Né a miglior sorte conduce l’ulteriore profilo dedotto sia con il primo motivo sia con il terzo, ed afferente la mancata affissione dell’avvi so alla porta di abitazione ovvero le modalità di esecuzione della notificazione, tenuto conto che si tratta certamente di due procedure alternative tra loro, senza ordine di preferenza (cfr. Cass., V, n. 22348/2020).
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 2, L n. 890/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
5.1 In sintesi critica la sentenza per non essersi avveduta la CTR della natura eccezionale della notifica ad un soggetto irreperibile che, come tale, avrebbe dovuto trovare adeguata giustificazione nella relazione di notifica, nella quale deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE ricerche compiute dall’organo notificante e di cui non vi sarebbe traccia alcuna nella relata oggetto di giudizio, non trascritta in ricorso.
Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
6.1 È inammissibile perché nuovo, non risultando dal ricorso che la censura in esame sia stata svolta nei precedenti gradi di giudizio.
6.2 Esso è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità. Infatti «è principio consolidato della giurisprudenza di questa corte quello secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005)» (cfr. Cass., V, n. 21112/2022).
Con il quarto motivo la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, co. 4, d.P.R. n. 600/ 1973 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
7.1 In sintesi afferma che l’art. 60 cit. avrebbe natura speciale riguardando i soli avvisi di accertamento: come tale esso prevarrebbe sulla regola generale di cui all’art. 8 L. n. 890/1992. Pertanto, e tenuto conto che a termini RAGIONE_SOCIALE stesso art. 60 ‘ qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto’, il computo dei termini deve intendersi decorrere dalla ‘concreta conoscibilità’, intesa come effettiva conoscenza del provvedimento impugnato, in adesione anche all’orientamento sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n 3/2010.
Il motivo è infondato.
8.1 Occorre premettere che la conoscibilità di un atto notificato va intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell’atto notificando stesso e non come sua conoscenza certa (cfr. Cass., Sez. Un. n. 10012/2021) e che la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010 aveva ad oggetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
8.2 Orbene, proprio la Corte costituzionale con la citata pronuncia n. 3/2010, poi condivisa da parte questa Corte con la già richiamata sentenza SS.UU. n. 10012/2012, ha affermato che «le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività RAGIONE_SOCIALE garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore».
8.3 Né può affermarsi che l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 deroghi all’applicazione della legge n. 890/2012. Vero è il contrario giacché «la “notifica diretta” a mezzo posta da parte RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali è, univocamente ed espressamente, consentita dalla legge, il che del resto è riscontrato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Cass., 34007/2019, 1207/2014, 15284/2008), essendo peraltro evidente che trattasi di una disposizione legislativa speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del c.p.c. da esso richiamate, sicché prevale su quest’ultime in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali» (Cfr. Cass., Sez. Un. n. 10012/2021).
Con l’ultimo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art 153 c.p.c. in rapporto all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per non aver la CTR tenuto conto della circostanza che l’assenza del contribuente dalla casa di abitazione era dovuta a ragioni di salute, avendo locato un appartamento in una località termale dall’1.04.2014 al 31.03.2015. Trattandosi da causa a lui non imputabile e comunque scusabile, la CTR avrebbe violato l’art. 153 c.p.c. negandogli la remissione in termini.
10. Il motivo è infondato.
10.1 È stato invero affermato che «il presupposto della rimessione in termini è che la parte richiedente dimostri di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile o per caso fortuito o forza maggiore. Occorre, in sostanza, che vi sia un impedimento non evitabile con un comportamento diligente (Cass. n. 21794/2015)» (cfr. Cass., V, n. 10162/2023).
10.2 Nella fattispecie in esame la CTR ha rigettato la richiesta di remissione in termini per non aver il ricorrente dimostrato una impossibilità assoluta ed oggettiva a rientrare presso la propria
residenza, quanto e solo una difficoltà relativa, facendo buon governo dei principi illustrati da questa Corte.
E ciò in disparte l’inammissibilità della doglianza che mira sostanzialmente a mira a ottenere un riesame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi di ricorso, mentre vanno rigettati gli altri, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in € cinquemilaseicento,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023