Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 22540-2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 8586/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Nola avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento IMU 2012;
il Comune resiste con controricorso;
è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., per essere stati ravvisati profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso;
la ricorrente ha proposto istanza di decisione ai sensi del medesimo art. 380 bis cod. proc. civ.;
è stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.;
entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 4 del D. Lgs. n. 58/2011, dell’art. 14 L. n. 890/1992, degli artt. 4 e 18 D. Lgs. n. 261/1999, dell’art. 12 D.P.R. n. 156/1973, dell’art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124/2017, dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, e dell’art. 156 cod. proc. civ., civ. per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto erroneamente valida la notifica dell’atto impositivo , effettuata in data 18.12.2017 a mezzo servizio di posta privata RAGIONE_SOCIALE, sostenendo la ricorrente la nullità della notifica in quanto eseguita da operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo;
1.2. le doglianze vanno disattese;
1.3. la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: « … come affermato dalle S.U. ( S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020) ( confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Rv. 661878-01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l’operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari – quale, nella specie, la notifica dell’avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, – il possesso della “licenza individuale” costituiva condizione necessaria, per l’operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell’atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente; nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all’entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo; l’art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884; S.U. n. 299/2020); le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa; del resto, il ricorrente propone solo in questa sede la questione relativa al possesso delle relativa licenza abilitativa da parte della RAGIONE_SOCIALE, non chiarendo, in violazione, dunque, dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. se tale questione sia stata sollevata ed in quali termini, nei precedenti gradi di merito, né se la RAGIONE_SOCIALE fosse dotata, al momento della notifica dell’avviso, di tale licenza
individuale (minore) né tantomeno su quali documenti sia basata detta allegazione; né, del resto, la circostanza che in uno dei molteplici passaggi motivazionali, la CTR abbia accertato che l’operatore privato fosse in possesso di licenza individuale n. 684/2009 abilitativa alla notifica degli atti sostanziali- accertamento operato solo per affermare la legittimità del ricorso dell’ente impositore all’operatore privato -dimostra l’avvenuta proposizione della questione già in primo grado; in ogni caso, l’ac certamento di fatto espletato dal decidente esclude la rivalutazione del fatto ad opera della Corte;…»;
1.4. il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. e la memoria depositata dalla ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso, dovendo essere, peraltro, ribadito che la doglianza viola, in primo luogo, come evidenziato nella proposta, i principi di specificità e localizzazione ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. non essendo stato trascritto in parte qua il ricorso di primo grado (se non del tutto tardivamente, e quindi inammissibilmente, nella memoria difensiva da ultimo depositata), né essendo state fornite precise indicazioni atte a localizzare la censura che si assume formulata nel suddetto ricorso;
1.5. invero, l’art. 366 cod. proc. civ., che impone «l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda», va inteso nel senso che indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, indicare dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante «contenutistico» (cfr. Cass. n. 28184/2020), dovendo la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e procedere solo ad una verifica degli atti stessi e del loro contenuto, non già alla loro ricerca;
al rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo circa la violazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per
mancata condanna del Comune di Nola, in primo grado, al pagamento delle spese di lite in favore della contribuente;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va quindi respinto;
poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis cod. proc. civ. -il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo, nonché il qu arto comma di cui all’art. 96, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di Euro 4.500,00, pari a quella dianzi liquidata per compensi; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di Euro 1.500,00.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da