Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11348/2024 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliata in CROTONE CORSO NOME COGNOME INDIRIZZO DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA n. 783/2023 depositata il 15/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Sig.a COGNOME NOME era attinta da avviso di accertamento sull’anno di imposta 2008 per maggior reddito da partecipazione in società di fatto.
Proponeva ricorso al giudice di prossimità che ne rilevava la tardività, in quanto la notifica dell’atto impositivo doveva ritenersi perfezionata con il decorso di dieci giorni dal deposito presso l’Ufficio postale della raccomandata recapitata contenente l’atto impositivo, deposito comunicato con raccomandata (CAD).
Appellava la parte contribuente affermando l’erroneità della procedura di notifica, laddove la CAD conteneva l’indicazione che l’atto depositato provenisse dall’Ufficio del Lavoro, in luogo dell’Agenzia delle entrate.
Il collegio di secondo grado rigettava il gravame, ritenendo comunque sufficienti gli altri elementi (indirizzo ed Ufficio di provenienza) ed irrilevante l’errore, sicché regolare doveva ritenersi la notifica che era perfezionata decorsi dieci giorni dal deposito, sicché tardivo il ricorso proposto oltre una settimana dalla scadenza dei sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Rilevava infine che l’atto era stato comunque ritirato, a riprova che la contribuente ne aveva avuta notizia.
Ricorre la Sig.a COGNOME affidandosi ad unico articolato motivo, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
Altresì, la parte contribuente ha depositato successiva memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Viene proposto unico articolato motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. come richiamato dall’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890
In altri termini, si afferma che il giudice del gravame non ha correttamente interpretato la normativa in materia di notificazione per posta,
Da un lato la notifica per posta si perfeziona al momento della ricezione da parte del destinatario della Comunicazione di avvenuto deposito, essendo a tal fine irrilevante la semplice spedizione di essa, onde sarebbe erronea la tesi per cui la notifica si perfeziona allo spirare del 10° giorno dalla spedizione della CAD senza prendere in esame le circostanze della ricezione di essa da parte del destinatario (ed in particolare del compimento di tutte le formalità preparatorie di tale ricezione).
Dall’altro, l’indicazione quale richiedente la notifica di un soggetto diverso da quello effettivo non è una mera svista come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma ricade su un elemento essenziale della CAD poiché, a norma del citato art. 8 L. 890/1982 essa deve indicare il soggetto che la richiede.
La notifica è stata effettuata a mezzo posta ai sensi della legge 890/82 e, non essendosi trovato il destinatario dell’atto all’indirizzo di residenza (temporaneamente irreperibile), si è provveduto alla notifica ex art. 8 legge 890/82, con tutti i relativi adempimenti, seppure -come si dirà in prosieguodall’esame dell’avviso di ricevimento emergono alcune imprecisioni. I dieci giorni dopo i quali, ai sensi del comma 4 ultima parte, ‘la notificazione si ha comunque per eseguita’ decorrono ‘dalla data d i spedizione della lettera
raccomandata di cui al periodo precedente’, ovvero della raccomandata con cui si dà notizia al destinatario ‘del tentativo di notifica del piego e del suo deposito’. Si tratta della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), che non è oggetto di contestazione in questa sede, quanto alla sua spedizione, ma con contestazioni in ordine alla regolarità della compilazione del relativo avviso di accertamento.
2.1. Con accertamento in fatto, il collegio di merito ha individuato la CAD essere stata inviata il 29 aprile 2013, donde si è perfezionata il giorno 8 maggio 2013, decimo giorno dal deposito, per compiuta giacenza. Il plico è stato ritirato solo il giorno 24 maggio 2013, notificando il ricorso il successivo 13 luglio 2013.
Giudice del fatto processuale, questa Corte riscontra la presenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dell’atto impositivo e dell’avviso di ricevimento della CAD successivamente spedita.
2.2. Sennonché, dall’esame di detto atto, non si evince da parte dell’agente postale notificatore la spunta dell’immissione dell’avviso in cassetta e dell’affissione alla porta d’ingresso; la fattispecie non appare quindi pienamente sovrapponibile a quanto deciso da questa Corte, ad esempio, con l’ordinanza n. 19333 del 15 giugno 2022, circa l’avvenuto recapito nella sfera di conoscenza legale presso il domicilio del destinatario, in particolare affermando ‘ 6.5. Infine, quanto all’avviso di ricevimento dell a CAD questa Corte ha chiarito che il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l’attestazione dell’agente postale in ordine all’avvenuta immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell’abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della
raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego. La CAD, pertanto, non segue il percorso comunicativo proprio dell’originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda» e pertanto l’agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell’avviso di ricevimento della CAD; (Cass. 29/10/2020 n. 23921) ‘ (così Cass. V, n. 19333/2022).
Viene quindi nuovamente in rilievo quanto già ricordato circa la possibile conoscenza occasionale dell’atto, alla stregua del ritiro, successivo però ai dieci giorni dalla spedizione, dell’atto in ufficio postale.
2.3. Sotto altro profilo, la fattispecie finisce per intercettare il problema posto in essere dall’ordinanza interlocutoria n. 15564/2025, anche alla luce del principio affermato da Cass. n. 5178/25, nel senso che il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto potrebbe decorrere solo all’esito di proce dimento notificatorio validamente eseguito.
La notifica dell’atto impositivo, così effettuata, non può considerarsi pacificamente rituale. Ed infatti, è stato statuito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea
assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. S.U. n. 10012/2021). Tale avviso è stato prodotto dal patrono erariale, ma con le criticità di cui si è detto.
3 . Sotto il secondo profilo, l’eventuale erroneità nell’indicazione dell’Ufficio richiedente la notifica devesi ritenere aspetto non essenziale, laddove non è controverso che la paternità dell’atto fosse desumibile comunque dalle indicazioni relative all’Ag enzia delle entrate e al numero dell’atto impositivo.
È stato affermato che in tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l’omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l’atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell’atto l’avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell’art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni (cfr. Cass. II, n. 23400/2023).
Alla luce di quanto evidenziato, emerge l’assenza dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 c.p.c., proprio del rito in camera di consiglio, imponendosi la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione dell’affare in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 17/06/2025 e, a seguito di