Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
REVOCAZIONE
sul ricorso iscritto al n. 1939/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Policastro il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
per la revocazione della ordinanza n. 25140/2020 della Corte di cassazione, depositata il 10 novembre 2020, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 29 febbraio 2024.
RILEVATO CHE:
con la citata ordinanza questa Corte accoglieva il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 358/4/2015 della Commissione tributaria regionale di Catanzaro e cassava con rinvio detta pronuncia, ritenendo che il Giudice del gravame avesse fatto malgoverno dei principi in tema di notifica dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’amministrazione tramite servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, con atto restituito al mittente per compiuta giacenza con il decorso di termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (cd. CAD) relativa alla comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale;
1.2. la Corte rilevava, in punto di fatto, che l’Amministrazione si era avvalsa della facoltà di procedere alla notifica diretta dell’atto tramite il servizio postale e che l’avviso di liquidazione non venne consegnato al destinatario per sua temporanea assenza, per cui il plico venne depositato presso l’ufficio postale, ove non fu ritirato;
1.3. la Corte riteneva, sul piano giuridico, che « ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 è necessario che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), verifica che presuppone l’esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità RAGIONE_SOCIALE modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile (in termini,
ancora: Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2019, n. 5077). Sicchè, è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (sia pure con riguardo alla raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e 140 cod. proc. civ.: Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27479)»;
1.4. la Corte, quindi, concludeva nel senso che «Nella specie, è pacifico che la notificazione dell’atto impositivo si era ritualmente perfezionata per compiuta giacenza con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, essendo irrilevante che l’agente postale avesse consegnato la raccomandata informativa a persona diversa dal destinatario, che aveva sottoscritto (per ricevuta) la “distinta di recapito”, senza alcuna annotazione circa la sua qualità»;
con ricorso notificato in data 28 dicembre 2020 NOME COGNOME proponeva ricorso per revocazione avverso detta pronuncia sulla base di sei motivi;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso notificato il 10 marzo 2021;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso il contribuente ha lamentato l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte, consistito nella circostanza che « non vi è in atti e, invece è stata considerata presente in atti, l’annotazione che il terzo, che ha sottoscritto la comunicazione di avviso di deposito, ‘sia stato rinvenuto presso l’abitazione del destinatario dell’atto impositivo e, cioè del ricorrente COGNOME NOME» (v. pagina n. 12 del ricorso);
con la seconda censura il ricorrente ha dedotto l’errore di fatto per essere stato considerato presente in atti, mentre non lo era, l’autorizzazione del destinatario del plico al terzo di apporre la firma sulla raccomandata informativa, con conseguente violazione dell’art. 37 d.m. 9 aprile 2001 (regolamento postale);
con la terza, subordinata (v. pagina n. 16 del ricorso), doglianza, l’istante ha lamentato l’errore di fatto della Corte nell’aver confuso il plico contenente l’avviso di accertamento con la ricevuta della comunicazione dell’avviso di deposito, ponendo in evidenza che l’errore consiste « nel fatto che il procedimento notificatorio relativo all’avviso di deposito è stato qualificato alla stregua della notifica nel procedimento esecutivo e non come procedimento normale» (v. pagina n. 18 del ricorso);
con il quarto, subordinato (v. pagina n. 16 del ricorso), motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato l’errore di fatto « per non aver considerato la notificazione della comunicazione dell’avviso di deposito, quale notificazione effettuata con il servizio postale ordinario -con conseguente errore di fatto consistente nel ritenere presente in atti l’autorizzazione sottoscritta al terzo di sottoscrivere la comunicazione dell’avviso di deposito» (così a pagina n. 18 del ricorso);
con la quinta, subordinata (v. pagina n. 16 del ricorso), ragione di contestazione ha lamentato che la Corte abbia « ritenuto regolare la compilazione dell’avviso di avvenuto deposito (C.A.D.) pur se formato da un terzo senza alcuna autorizzazione » (va pagina n. 21 del ricorso);
con il sesto, subordinato (v. pagina n. 16 del ricorso), motivo di ricorso, l’istante ha dedotto l’«errore di fatto nel(l’) aver ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio considerandolo come notifica presso la casa comunale – come non notifica a mezzo posta ordinaria considerando l’opposizione ordinaria a cartella come opposizione all’esecuzione – come notifica perfezionata tramite la notifica al terzo considerando esso terzo quale autorizzato; o il terzo
presente presso l’abitazione del ricevente COGNOME NOME » (così a pagina n. 25 del ricorso);
va premesso che l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente, notificando il controricorso in data 10 marzo 2021 a fronte della notifica dello stesso del 28 dicembre 2020 e, quindi, ben oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
il ricorso va dichiarato inammissibile;
come premesso dallo stesso ricorrente i contestati errori di fatto sono stati essenzialmente individuati nella circostanza che:
« non vi è in atti e, invece è stata considerata presente in atti, l’annotazione che il terzo, che ha sottoscritto la comunicazione di avviso di deposito, ‘sia stato rinvenuto presso l’abitazione del destinatario dell’atto impositivo e, cioè del ricorrente COGNOME NOME» (v. pagina n. 11 del ricorso);
«è stato considerato(a) presente in atti l’autorizzazione all’o(a)pposizione della firma, sottoscritta dal ricorrente, al terzo e, non vi è » (v. pagine nn. 11 e 12 del ricorso);
la valutazione della Corte nell’ordinanza impugnata si è sviluppata, in punto di fatto, rilevando che « la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), era stata effettivamente consegnata dall’agente postale a persona diversa dal destinatario (senza una specifica menzione del rapporto eventualmente corrente con quest’ultimo). E tale circostanza è assolutamente incontroversa tra le parti del giudizio» (v. § 1.1. dell’ordinanza impugnata);
sul versante giuridico, la pronuncia oggetto di istanza di revocazione ha chiarito che il secondo avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), da compilare in caso di irreperibilità relativa del destinatario (come avvenuto nella specie) « deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di
registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonchè l’espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro del piego entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita per “compiuta giacenza” trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente » (v. § 1.5.). Ed ha concluso -come sopra detto -nel senso che « fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità RAGIONE_SOCIALE modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile (in termini, ancora: Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2019, n. 5077). Sicchè, è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (sia pure con riguardo alla raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e 140 c.p.c.: Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27479 )» (v. § 1.6. dell’ordinanza impugnata);
12. l’ordinanza in esame non ha, dunque, considerato presente in atti l’inesistente (e non contemplata) annotazione concernente il rinvenimento del consegnatario dell’atto presso l’abitazione del destinatario dello stesso, né ha ritenuto presente l’inesistente autorizzazione rilasciata dal contribuente al predetto consegnatario, prescindendo, in realtà, totalmente da tali inutili evidenze documentali (annotazione del luogo del rinvenimento del consegnatario ed autorizzazione alla ricezione dell’atto);
12.1. l’avviso di ricevimento, infatti, non poteva che essere inviato presso il luogo di residenza del contribuente (come non risulta essere stato contestato), con la conseguenza che chi lo ha ricevuto non può che essere stato ivi rinvenuto (senza alcuna
necessità di annotazione di una circostanza autoevidente dall’indirizzo di recapito e dalla sottoscrizione del ricevente), mentre, come ritenuto nella sentenza impugnata, sulla base di una valutazione squisitamente giuridica, non doveva risultare annotato sull’avviso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario e quindi nemmeno l’autorizzazione alla ricezione dell’atto;
non si tratta quindi di errori di fatto, non avendo la Corte considerato sussistenti evidenze non acquisite agli atti, il che rende inammissibili i primi due motivi di ricorso, e con essi le collegate le censure nn. 4 e 5, le quali tutte mascherano, in realtà, sotto il dedotto rimedio, una non condivisione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche poste a base del provvedimento impugnato, che non può trovare ingresso nell’impugnazione in esame;
risulta inammissibile, oltre che infondato, anche il terzo motivo, non avendo la Corte confuso il plico contenente l’avviso di accertamento con la ricevuta della comunicazione dell’avviso di deposito, avendo diffusamente spiegato (v. § 1.5 dell’ordinanza impugnata) le differenze tra i due avvisi (un primo avviso, contenuto in busta verde, in cui è custodito l’atto impositivo ed il secondo avviso concernente la C.A.D.), per cui, anche in tal caso, la censura non poggia sulla sussistenza di un errore percettivo;
parimenti inammissibile, per le stesse ragioni di cui sopra, è il sesto motivo, con cui si contesta la valutazione giuridica operata dalla Corte sulle eseguite modalità di notifica (servizio postale diretto ed irreperibilità relativa), come reso palese dall’ultimo inciso del ricorso secondo cui « quanto espresso dalla Corte, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, si pone in netto contrasto, con tutto l’orientamento della Corte in merito alla notifica della comunicazione dell’avviso di deposito » (v. pagina n. 25 del ricorso);
non è ragione di liquidare le spese stante la tardività del controricorso;
17. va, però, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.