Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3474 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3474 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21087 -20 17 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, int. INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
Oggetto: TRIBUTI -notifica atto impositivo -irreperibilità relativa -raccomandata informativa -esito -socio di società cancellata dal R.I. responsabilità per i debiti sociali -prova della concreta distribuzione e percezione di somme di denaro da parte del socio -necessità – esclusione
EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ;
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, n. 3259/19/2017, depositata in data 05/06/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. In controversia avente ad oggetto un’intimazione di pagamento emessa nei confronti di NOME COGNOME a seguito della ritenuta definitività dell’avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP anno d’imposta 2008 emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, e pertanto notificato ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, coobbligati solidali ex art. 2495 cod. civ., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo regolarmente notificato sia l’atto impugnato che il prodromico avviso di accertamento. Nel merito ha sostenuto che correttamente l’amministrazione finanziaria aveva fatto valere nei confronti dei soci, per la rispettiva quota parte, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., la propria pretesa fondata sul recupero dei costi non documentati, non confluiti nel bilancio di liquidazione della cessata società, con conseguente applicazione della presunzione di percezione da parte dei soci di società a ristretta base societaria dei frutti dell’evasione. I giudici di appello
precisavano che il contribuente nulla aveva opposto in ordine all’applicazione di tale presunzione, essendosi limitato a chiedere l’estensione ad esso contribuente della favorevole sentenza (n. 250/03/2013) resa dalla CTP di Latina nei confronti dell’altro socio, NOME COGNOME; domanda che la CTR non accoglieva in ragione del non definitività di tale statuizione.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi, cui replica con controricorso la sola RAGIONE_SOCIALE, rimanendo intimata l’agente della riscossione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché 139, 140 e 148 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto regolare la notifica del prodromico avviso di accertamento , effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., senza aver accertato l’effettiva ricezione da parte del contribuente della raccomandata informativa.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La CTR ha dato atto in sentenza che la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata dal messo notificatore nei confronti di soggetto risultato solo temporaneamente irreperibile ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante «a) deposito dell’atto presso la casa comunale in data 3.4.2012 ; b) invio al destinatario della prescritta raccomandata informativa n. 1353781155378 in data 4.4.2012, con avviso di ricevimento», senza però dare atto della produzione in giudizio del predetto avviso di ricevimento e dell’esito dello stesso.
1.3. Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 10012 del 2021 hanno affermato il principio secondo cui «In tema di notifica di un atto
impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
1.4. Nella motivazione della citata pronuncia nomofilattica si legge che, «Pur nella diversità RAGIONE_SOCIALE due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD – quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo – non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella – profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità RAGIONE_SOCIALE parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e
fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell’art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”. Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo , di una fattispecie subprocedimentale a formazione progressiva, secondo un’interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi».
1.5. Cass. n. 26593/2024 ha rimarcato, in motivazione, che «nel caso dell’art. 8, legge 890 del 1982 (e dell’art. 140 c.p.c.) non si realizza alcuna consegna dell’atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell’atto presso l’ufficio postale ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale. Ed è per tale, essenziale ragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce RAGIONE_SOCIALE pronunce del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi, questa Corte ha comparato la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull’identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all’art. 140 c.p.c. tra le modalità RAGIONE_SOCIALE notifiche curate direttamente dall’ufficiale giudiziario».
1.6. Da quanto detto discende che nella fattispecie concreta il giudice del merito non ha dato atto in sentenza di aver effettuato, come era suo onere, la verifica della produzione in giudizio da parte del notificante, che ne era onerato, dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, nonché del ricevimento della stessa da parte del notificatario o in alternativa, il perfezionamento della notifica per mezzo della cd. ‘compiuta giacenza’ . Si tratta di due elementi tra loro alternativi ma idonei entrambi a concludere regolarmente il procedimento notificatorio rendendo conosciuto o conoscibile dal destinatario l’atto notificato (così in Cass. n. 26593/2024 citata).
1.7. Invero, solo all’esito di una verifica positiva RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze l’atto impositivo può ritenersi ritualmente notificato e, quindi, conosciuto o comunque conoscibile da parte del destinatario dello stesso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, lamentando il difetto di motivazione dell’atto impugnato che faceva riferimento ad un avviso di accertamento mai ricevuto.
2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, cod. civ., 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2697 cod. civ. , lamentando l’insussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità del socio per i debiti sociali, in quanto mancava la deduzione e la prova della concreta distribuzione e percezione di somme di denaro da parte del socio, la cui entità costituiva il limite della eventuale responsabilità dello stesso.
3.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
3.2. Al riguardo va rilevato che questa Corte, con ordinanza n. 22692/2023, pronunciando sull’identica questione posta dall’altro socio della cessata RAGIONE_SOCIALE, ha affermato il seguente principio: «In caso di cancellazione della società di capitali dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l’accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull’interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l’interesse dell’amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi».
3.3. Il principio ha trovato l’avallo RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3625/2025. L’argomentare del Supremo consesso muove dalla disposizione di cui all’art. 2495, secondo comma, cod. civ., dettato in materia di responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società, dando continuità all’interpretazione di essa fornita dalle medesime Sezioni unite nelle sentenze del 12/03/2013, nn. 6070, 6071 e 6072, ribadendo gli effetti sostanziali e processuali dell’estinzione che in tali senten ze si affermava essere originati da tale disposizione.
3.4. Sul piano sostanziale, che qui viene in rilievo, si afferma che «qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ‘si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a
seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, ‘pendente societate’, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione RAGIONE_SOCIALE mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo».
3.5. Si è ribadito, quindi, che il limite di responsabilità dei soci, previsto dalla disposizione in esame (‘ fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme da riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ‘) «è condizione dell’azione inerente non alla legittimazione passiva ( ad causam ) bensì all’interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell’escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto in tema di condizione dell’azione, in caso di contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all’articolo 2495 secondo comma».
3.6. Si è quindi riaffermato, con assoluta chiarezza, che «a seguito dell’estinzione della società, il socio (ex -socio) è successore per il solo fatto di essere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito». Che si tratti di una successione ‘ sui generis ‘ lo si evince, «a tacer d’altro», dal fatto che l’ex socio, a differenza dell’erede di persona fisica, risponderà comunque, in quanto tale, del debito societario, non potendovi rinunciare, ancorché nel già indicato limite che, però, non incide sulla
sua legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali. «Interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ad essi».
3.7. «Tanto premesso, sulla questione della legittimazione degli exsoci destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, la questione della limitazione della responsabilità dei soci alle sole somme riscosse in sede di liquidazione, non risulta dirimente nel caso di specie, in cui si verte in tema di ricavi occulti e, dunque, non rilevabili documentalmente, ma che, in ragione della ristrettezza della base societaria, si presumono distribuiti a favore dei soci «essendo palese che l’assenza di evidenza contabile di utili non rendeva necessarie particolari rilevazioni ai fini della legittimazione dei soci, né ai fini dei requisiti di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36» . L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate, pertanto, era legittimata ad emettere l’avviso di accertamento impugnato nei confronti dei soci della RAGIONE_SOCIALE, quali successori della stessa società, sul presupposto dell’avvenuta distrazione di somme in favore degli stessi soci e della ritenuta non veridicità del bilancio finale di liquidazione, così come ritenuto dalla corte regionale» (così, condivisibilmente, in Cass. n. 22692/2023, citata).
Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, cod. civ., 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 19 d.lgs. n. 46 del 1999, lamentando l’inapplicabilità all’IVA degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. citato e sostenendo che
l’IVA relativa a fatture passive di acquisto non poteva essere oggetto di distribuzione ai soci.
4.1. Il motivo va dichiarato inammissibile per novità della questione dedotta, che non risulta trattata nella sentenza impugnata, come eccepito anche dalla controricorrente, rilevandosi al riguardo che il ricorrente non ha trascritto nel ricorso le parti degli atti del giudizio di merito da cui risultava la proposizione di tale domanda, che non ha neppure adeguatamente localizzato negli atti processuali (cfr. Cass. n. 1435/2013; n. 27568/2017; n. 16347/2018; v. anche Cass., Sez. U, n. 8950/2022; Cass. n. 12481/2022; Cass. Sez. U, n. 22986/2024).
In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata al competente giudice di merito, il quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME